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CIRCOLARE N. 15 La nuova disciplina dei ritardi di pagamento ...

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<strong>La</strong> <strong>nuova</strong> <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> <strong>dei</strong> <strong>ritar<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> nelle transazioni commerciali<br />

© ASSONIME- vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo<br />

PAG. 10<br />

3. Aspetti sostanziali della <strong>nuova</strong> <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> degli interessi moratori nelle transazioni<br />

commerciali: premessa<br />

Il decreto legislativo n. 231/2002 reca, come visto, una <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> speciale per gli<br />

interessi moratori relativi ai pagamenti effettuati a titolo <strong>di</strong> corrispettivo nelle transazioni<br />

commerciali. Rispetto alla <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> co<strong>di</strong>cistica delle obbligazioni pecuniarie, il decreto<br />

introduce importanti profili <strong>di</strong> novità in merito al momento della decorrenza degli interessi <strong>di</strong><br />

mora, alla loro misura e ai limiti all’autonomia contrattuale in materia.<br />

Vengono fatte salve, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n.<br />

231/2002, le vigenti <strong>di</strong>sposizioni del co<strong>di</strong>ce civile e delle leggi speciali che contengono una<br />

<strong><strong>di</strong>sciplina</strong> più favorevole per il cre<strong>di</strong>tore. Pertanto, per i pagamenti effettuati a titolo <strong>di</strong><br />

corrispettivo nelle transazioni commerciali, il problema delle eventuali antinomie che si<br />

dovessero verificare tra la <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> del decreto legislativo n. 231/2002 e quella del co<strong>di</strong>ce<br />

civile o <strong>di</strong> leggi speciali, viene a essere risolto in base al principio della <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> più<br />

favorevole per il cre<strong>di</strong>tore.<br />

4. Presupposti della mora<br />

<strong>La</strong> <strong>di</strong>rettiva 2000/35/CE richiede agli Stati membri <strong>di</strong> assicurare che il cre<strong>di</strong>tore abbia<br />

<strong>di</strong>ritto agli interessi <strong>di</strong> mora se: i) ha adempiuto agli obblighi contrattuali e <strong>di</strong> legge; e ii) non<br />

ha ricevuto nei termini l’importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.<br />

Il decreto legislativo interviene solo sull’aspetto della responsabilità del debitore,<br />

stabilendo che il cre<strong>di</strong>tore ha <strong>di</strong>ritto alla corresponsione degli interessi moratori salvo che il<br />

debitore <strong>di</strong>mostri che il ritardo nel <strong>pagamento</strong> del prezzo è stato determinato<br />

dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (articolo 3).<br />

Il principio per il quale il debitore è responsabile per il ritardo, tranne il caso in cui provi<br />

l’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, si ritrova già, nel<br />

nostro or<strong>di</strong>namento, nella <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> generale della responsabilità del debitore, <strong>di</strong> cui<br />

all’articolo 1218 del co<strong>di</strong>ce civile.<br />

Nelle obbligazioni pecuniarie, per la loro specifica natura, l’impossibilità della<br />

prestazione non imputabile al debitore si può presentare solo in forma assolutamente<br />

straor<strong>di</strong>naria. <strong>La</strong> giurisprudenza afferma che “l’imputabilità al debitore, almeno a titolo <strong>di</strong><br />

colpa, del ritardato o mancato adempimento è necessaria anche nelle obbligazioni<br />

pecuniarie, sebbene in esse, in quanto relative ad un genus, non sia configurabile<br />

un’impossibilità della prestazione per impossibilità dell’oggetto della medesima e la rilevanza<br />

della colpa sia, conseguentemente, più limitata” (Cassazione, 17 maggio 1980, n. 3256). <strong>La</strong><br />

responsabilità è stata esclusa in particolari situazioni, quali ad esempio la presenza <strong>di</strong> eventi<br />

bellici (Cassazione, 23 giugno 1950, n. 1606) ovvero ancora il ritardo <strong>di</strong>peso da <strong>di</strong>sservizio<br />

postale nel caso <strong>di</strong> obbligazione pecuniaria da assolvere tramite servizio postale<br />

(Cassazione, 20 agosto 1985, n. 4438).<br />

<strong>La</strong> <strong>di</strong>rettiva, come anticipato, prevedeva che il <strong>di</strong>ritto del cre<strong>di</strong>tore agli interessi <strong>di</strong> mora<br />

fosse subor<strong>di</strong>nato alla con<strong>di</strong>zione positiva <strong>di</strong> avere adempiuto agli obblighi contrattuali e <strong>di</strong><br />

legge. Il decreto legislativo non è intervenuto su questo punto. Devono ritenersi applicabili<br />

quelle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> carattere generale che escludono la responsabilità del debitore quando<br />

la controparte non abbia adempiuto alla propria obbligazione. Va ricordato che l’articolo 1460<br />

CIRC. N. <strong>15</strong>

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