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CIRCOLARE N. 15 La nuova disciplina dei ritardi di pagamento ...

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<strong>La</strong> <strong>nuova</strong> <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> <strong>dei</strong> <strong>ritar<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> nelle transazioni commerciali<br />

© ASSONIME- vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo<br />

PAG. 35<br />

una presunzione <strong>di</strong> carattere generale (accanto a previsioni specifiche in tema <strong>di</strong> contratti<br />

aventi ad oggetto <strong>di</strong>ritti reali o <strong>di</strong> utilizzazione <strong>di</strong> beni immobili nonché contratti <strong>di</strong> trasporto <strong>di</strong><br />

merci) secondo cui il contratto presenta il collegamento più stretto con il paese nel quale la<br />

parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del<br />

contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta <strong>di</strong> una società, associazione o persona<br />

giuri<strong>di</strong>ca, la propria amministrazione centrale ovvero la sede principale o secondaria da cui la<br />

prestazione deve essere fornita. <strong>La</strong> prestazione caratteristica deve essere considerata quella<br />

non pecuniaria, che si contrappone al <strong>pagamento</strong> del prezzo e quin<strong>di</strong>, nel nostro caso, quella<br />

<strong>di</strong> consegna della merce ovvero <strong>di</strong> prestazione del servizio.<br />

<strong>La</strong> possibilità per le parti <strong>di</strong> assoggettare il contratto a una determinata legge incontra<br />

una serie <strong>di</strong> vincoli, <strong>di</strong> cui è necessario tenere conto.<br />

Anzitutto, l’articolo 17 della legge n. 218/1995 stabilisce la prevalenza, sulle successive<br />

<strong>di</strong>sposizioni relative alla determinazione della legge applicabile, delle norme interne che, in<br />

considerazione del loro oggetto e del loro scopo, devono essere applicate nonostante il<br />

richiamo alla legge estera (norme <strong>di</strong> applicazione necessaria).<br />

Nella Convenzione <strong>di</strong> Roma, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, la scelta <strong>di</strong> una legge<br />

estera ad opera delle parti, qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati <strong>di</strong> fatto si<br />

riferiscano a un unico paese, non può recare pregiu<strong>di</strong>zio alle norme alle quali la legge <strong>di</strong> tale<br />

paese non consente <strong>di</strong> derogare per contratto.<br />

Inoltre, in base all’articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione, la stessa non può<br />

impe<strong>di</strong>re l’applicazione delle norme in vigore nel paese del giu<strong>di</strong>ce (cosiddetta lex fori) che<br />

<strong><strong>di</strong>sciplina</strong>no imperativamente il caso concreto.<br />

Per comprendere il rilievo <strong>di</strong> questi limiti alla scelta convenzionale della normativa<br />

applicabile al contratto, occorre affrontare due or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> problemi: chi sia il giu<strong>di</strong>ce<br />

competente a conoscere la controversia eventualmente insorta tra le parti; se, e in che<br />

misura, la <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> in materia <strong>dei</strong> <strong>ritar<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> nelle transazioni commerciali posta<br />

dal decreto legislativo n. 231/2002 possa considerarsi norma imperativa ovvero <strong>di</strong><br />

applicazione necessaria.<br />

Per quanto riguarda la competenza giuris<strong>di</strong>zionale, la legge n. 218/1995 in<strong>di</strong>ca, nel<br />

titolo II, i criteri per in<strong>di</strong>viduare il giu<strong>di</strong>ce competente a conoscere della controversia<br />

attraverso una <strong>di</strong>sposizione generale sulla giuris<strong>di</strong>zione e una serie <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni<br />

specifiche. <strong>La</strong> <strong>di</strong>sposizione generale (articolo 3) è incentrata sul principio che la giuris<strong>di</strong>zione<br />

italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un<br />

rappresentante che sia autorizzato a stare in giu<strong>di</strong>zio a norma dell’articolo 77 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />

procedura civile. Secondo la dottrina (v. Ballarino, Diritto internazionale privato, 1999, pag.<br />

107; Di Blase, “Articolo 3”, in Commentario alla riforma del sistema <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto internazionale<br />

privato, a cura <strong>di</strong> Bariatti, NLCC, 1996, pag. 907), le nozioni <strong>di</strong> domicilio e residenza devono<br />

essere determinate secondo le norme sostanziali italiane che in<strong>di</strong>viduano il domicilio nella<br />

sede principale <strong>dei</strong> propri affari o interessi e la residenza nella <strong>di</strong>mora abituale. Questo<br />

criterio dovrebbe valere anche per gli enti <strong>di</strong>versi dalle persone fisiche per i quali rileva il<br />

criterio della sede (v. Luzzatto, in Commentario alla riforma del sistema <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />

internazionale privato, Rivista <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto internazionale privato e processuale, 1995, pag. 932).<br />

Quando il convenuto non ha domicilio o residenza in Italia, la legge rimanda ai criteri<br />

previsti alle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione <strong>di</strong> Bruxelles del 1968 sulla<br />

competenza giuris<strong>di</strong>zionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,<br />

CIRC. N. <strong>15</strong>

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