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CIRCOLARE N. 15 La nuova disciplina dei ritardi di pagamento ...

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<strong>La</strong> <strong>nuova</strong> <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> <strong>dei</strong> <strong>ritar<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> nelle transazioni commerciali<br />

© ASSONIME- vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo<br />

PAG. 5<br />

person”. In questa formulazione assume un ruolo meno centrale il requisito<br />

dell’organizzazione. Sembra quin<strong>di</strong> che possano rientrare nell’ambito <strong>di</strong> applicazione della<br />

<strong><strong>di</strong>sciplina</strong> anche i soggetti che esercitano attività <strong>di</strong> lavoro autonomo secondo il tipo del<br />

contratto d’opera (articolo 2222 del co<strong>di</strong>ce civile).<br />

Come il legislatore comunitario ha avuto cura <strong>di</strong> precisare nel considerando 14 della<br />

<strong>di</strong>rettiva, il fatto che le professioni liberali ricadano nell’ambito <strong>di</strong> applicazione della <strong><strong>di</strong>sciplina</strong><br />

non comporta l’obbligo per gli Stati membri <strong>di</strong> trattarle come imprese o attività commerciali<br />

per fini <strong>di</strong>versi da quelli della <strong>di</strong>rettiva stessa.<br />

Non rientrano nella nozione <strong>di</strong> impresa rilevante ai fini dell’applicazione della <strong><strong>di</strong>sciplina</strong><br />

quei soggetti, tanto persone fisiche quanto enti, che agiscono al <strong>di</strong> fuori della loro attività<br />

economica o professionale. Restano quin<strong>di</strong> esclusi i consumatori (intesi, nell’accezione<br />

comunitaria, come persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla propria attività<br />

professionale) nonché, ad esempio, gli enti associativi aventi scopo non economico<br />

(associazioni e fondazioni), nel momento in cui non svolgono attività d’impresa.<br />

Anche la nozione <strong>di</strong> pubblica amministrazione rilevante ai fini dell’applicazione della<br />

<strong><strong>di</strong>sciplina</strong> è molto ampia. <strong>La</strong> <strong>di</strong>rettiva richiedeva agli Stati membri <strong>di</strong> includere in tale nozione<br />

qualsiasi amministrazione o ente, quali definiti dalle <strong>di</strong>rettive sugli appalti pubblici<br />

(92/50/CEE; 93/36/CEE; 93/37/CEE; 93/38/CEE). Il decreto legislativo n. 231/2002 precisa<br />

che nella pubblica amministrazione rientrano le amministrazioni dello Stato, le regioni, le<br />

province autonome <strong>di</strong> Trento e <strong>di</strong> Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti<br />

pubblici non economici, nonché ogni altro organismo dotato <strong>di</strong> personalità giuri<strong>di</strong>ca, istituito<br />

per sod<strong>di</strong>sfare specifiche finalità d’interesse generale non aventi carattere industriale o<br />

commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli<br />

enti locali, da altri enti pubblici o organismi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al<br />

loro controllo o i cui organi d’amministrazione, <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione o <strong>di</strong> vigilanza sono costituiti<br />

almeno per la metà da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici.<br />

Ambito oggettivo<br />

Sotto il profilo oggettivo, la <strong>nuova</strong> <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> <strong>dei</strong> pagamenti riguarda obbligazioni<br />

pecuniarie, cioè quelle con oggetto una somma <strong>di</strong> denaro, aventi funzione <strong>di</strong> corrispettivo<br />

all’interno <strong>di</strong> contratti che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna <strong>di</strong> merci o la<br />

prestazione <strong>di</strong> servizi. E’ irrilevante, ai fini dell’applicazione della <strong><strong>di</strong>sciplina</strong>, che si tratti <strong>di</strong><br />

obbligazioni denominate in euro o in valuta estera.<br />

Rimangono escluse dall’ambito <strong>di</strong> applicazione le obbligazioni pecuniarie aventi fonte<br />

non contrattuale, quali ad esempio le obbligazioni derivanti da atto illecito, promesse<br />

unilaterali, gestione d’affari, <strong>pagamento</strong> dell’indebito e arricchimento senza causa ex articolo<br />

1173 del co<strong>di</strong>ce civile.<br />

Alla <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> risultano inoltre estranee quelle obbligazioni pecuniarie che, pur<br />

derivando da un contratto che comporta in via prevalente o esclusiva la consegna <strong>di</strong> merci o<br />

la prestazione <strong>di</strong> servizi, hanno natura non <strong>di</strong> corrispettivo, bensì <strong>di</strong> obbligazioni secondarie<br />

(si pensi, ad esempio, nel contratto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta all’obbligazione in capo al compratore <strong>di</strong><br />

pagare le spese del contratto e le altre spese accessorie, oppure, nel contratto <strong>di</strong> mandato,<br />

all’obbligazione in capo al mandante <strong>di</strong> rimborsare al mandatario le anticipazioni da<br />

quest’ultimo effettuate).<br />

CIRC. N. <strong>15</strong>

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