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CIRCOLARE N. 15 La nuova disciplina dei ritardi di pagamento ...

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<strong>La</strong> <strong>nuova</strong> <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> <strong>dei</strong> <strong>ritar<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> nelle transazioni commerciali<br />

© ASSONIME- vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo<br />

PAG. 43<br />

legislativo viene sottolineato che questo termine, “pur avendo carattere meramente<br />

or<strong>di</strong>natorio, può comunque favorire un’accelerazione <strong>dei</strong> proce<strong>di</strong>menti”. In tal modo il<br />

proce<strong>di</strong>mento d’ingiunzione viene adeguato all’esigenza, espressa nella <strong>di</strong>rettiva n.<br />

2000/35/CE, <strong>di</strong> garantire che la procedura <strong>di</strong> recupero <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti non contestati si concluda<br />

in breve termine.<br />

Vengono infine integrate le <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> esecuzione provvisoria del<br />

decreto ingiuntivo oggetto <strong>di</strong> opposizione (articolo 648 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile). In linea<br />

generale, la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> esecutività del decreto ingiuntivo da parte del giu<strong>di</strong>ce è<br />

subor<strong>di</strong>nata alla mancata proposizione <strong>di</strong> opposizione nel termine stabilito o all’inattività<br />

dell’opponente (articolo 647 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile). Quando ricorrono i presupposti<br />

previsti dall’articolo 648, tuttavia, può essere concessa dal giu<strong>di</strong>ce istruttore, con or<strong>di</strong>nanza<br />

non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. Secondo la<br />

previsione del primo comma dell’articolo 648, il decreto ingiuntivo può essere <strong>di</strong>chiarato<br />

provvisoriamente esecutivo se l’opposizione non è fondata su prova scritta o <strong>di</strong> pronta<br />

soluzione e se l’esecuzione provvisoria non è stata già concessa al momento stesso della<br />

pronuncia del decreto a norma dell’articolo 642 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile.<br />

<strong>La</strong> mo<strong>di</strong>fica apportata dal decreto legislativo n. 231/2002 consiste nell’aggiunta <strong>di</strong> un<br />

nuovo periodo alla fine del primo comma dell’articolo 648. Viene previsto che il giu<strong>di</strong>ce può<br />

concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, in relazione alle<br />

somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali. In questa<br />

ipotesi, l’esecutività è parziale, in quanto riguarda solo una parte della somma oggetto del<br />

decreto ingiuntivo opposto: questo costituisce titolo per iscrizione <strong>di</strong> ipoteca sui beni del<br />

cre<strong>di</strong>tore fino a concorrenza delle somme non contestate. <strong>La</strong> situazione che si intende così<br />

<strong><strong>di</strong>sciplina</strong>re è quella in cui vi è accordo tra le parti sull’an della prestazione dovuta (cioè la<br />

sussistenza del cre<strong>di</strong>to non è controversa), ma non sul quantum. <strong>La</strong> relazione introduttiva al<br />

decreto legislativo sottolinea come la <strong>nuova</strong> previsione sia volta a “scongiurare che<br />

un’opposizione relativa solo alla misura degli interessi, o comunque ad una parte delle<br />

somme oggetto dell’ingiunzione <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong>, possa, per converso, bloccare la<br />

sod<strong>di</strong>sfazione anche per le somme non contestate”.<br />

Anche per questa fattispecie valgono le con<strong>di</strong>zioni previste in generale per la<br />

concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nel corso del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong><br />

opposizione: l’opposizione non deve essere fondata su prova scritta o <strong>di</strong> pronta soluzione.<br />

L’ulteriore requisito che l’opposizione non sia proposta per motivi procedurali si giustifica per<br />

il fatto che questi investono evidentemente l’intero decreto ingiuntivo, impedendo che esso<br />

possa acquistare anche solo parzialmente efficacia esecutiva. Un tipico esempio <strong>di</strong> vizio<br />

procedurale che può essere fatto valere attraverso l’opposizione è dato dalla notificazione<br />

tar<strong>di</strong>va del decreto ingiuntivo.<br />

17. Diritto transitorio<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla <strong>di</strong>rettiva 2000/35/CE<br />

avrebbero dovuto essere poste in vigore prima dell’8 agosto 2002 (articolo 6, paragrafo 1,<br />

della <strong>di</strong>rettiva); al contempo, agli Stati membri è stata data la facoltà <strong>di</strong> escludere dall’ambito<br />

<strong>di</strong> applicazione della <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> i contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002 (articolo 6,<br />

paragrafo 3).<br />

Il decreto legislativo n. 231/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre<br />

2002, è entrato in vigore il 7 novembre 2002.<br />

CIRC. N. <strong>15</strong>

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