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CIRCOLARE N. 15 La nuova disciplina dei ritardi di pagamento ...

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<strong>La</strong> <strong>nuova</strong> <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> <strong>dei</strong> <strong>ritar<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> nelle transazioni commerciali<br />

© ASSONIME- vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo<br />

PAG. 20<br />

oggetto <strong>di</strong> un accordo tra le parti, che può risultare nel contratto ovvero nelle con<strong>di</strong>zioni<br />

generali <strong>di</strong> contratto.<br />

Il decreto legislativo n. 231/2002 non prevede che l’accordo sia espresso in forma<br />

scritta (questa è espressamente richiesta solo nel caso <strong>dei</strong> prodotti alimentari deteriorabili).<br />

E’ possibile quin<strong>di</strong> anche manifestare tale volontà attraverso un accordo espresso non scritto<br />

ovvero un accordo tacito, fatte salve ovviamente le limitazioni <strong>di</strong> carattere generale prima<br />

in<strong>di</strong>cate. Non si può fare a meno <strong>di</strong> sottolineare, però, che la possibilità <strong>di</strong> attribuire a mezzi<br />

<strong>di</strong> linguaggio non scritti ovvero a comportamenti un significato univoco <strong>di</strong> deroga al regime<br />

legale degli interessi moratori appare assai problematica.<br />

Merita uno specifico approfon<strong>di</strong>mento la questione se sia possibile derogare al regime<br />

legale degli interessi <strong>di</strong> mora tramite il ricorso alle clausole d’uso. Per clausole d’uso si<br />

intendono quelle pratiche comunemente adottate nella zona o località in cui il contratto è<br />

concluso, da parte <strong>di</strong> una determinata cerchia <strong>di</strong> contraenti appartenenti a una categoria <strong>di</strong><br />

operatori economici, che hanno la funzione <strong>di</strong> integrare il contratto laddove si presenti una<br />

lacuna nel suo contenuto. Non rientra in tale ambito invece la prassi contrattuale instauratasi<br />

tra due soggetti (Cassazione, 17 ottobre 1968, n. 3342).<br />

Come noto, l’articolo 1340 co<strong>di</strong>ce civile prevede che le clausole d’uso s’intendono<br />

inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti. <strong>La</strong> giurisprudenza<br />

(Cassazione 19 aprile 1980, n. 2583) ritiene che gli usi negoziali, in considerazione della loro<br />

natura contrattuale, prevalgano sulle norme <strong>di</strong> legge aventi carattere <strong>di</strong>spositivo. Riguardo al<br />

meccanismo con cui avviene l’integrazione del contratto, mentre l’articolo 1340 sembra<br />

prevedere un’operatività automatica, un orientamento autorevole in giurisprudenza (cfr. per<br />

tutte Cassazione, 11 febbraio 1987, n. 1489) afferma che “l’uso negoziale, in quanto<br />

operante sullo stesso piano delle clausole contrattuali, non può considerarsi inserito in un<br />

contratto se non in virtù <strong>di</strong> una espressa o implicita manifestazione <strong>di</strong> volontà <strong>dei</strong> contraenti”.<br />

Sulla base <strong>di</strong> queste considerazioni, è da ritenere che, tra i mezzi a cui le parti possono<br />

ricorrere nel prevedere un regime convenzionale in materia <strong>di</strong> termini <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> e<br />

interessi <strong>di</strong> mora, vi sia anche quello delle clausole d’uso. Tenuto conto del menzionato<br />

orientamento giurisprudenziale, appare opportuno richiamare espressamente, nell’accordo<br />

concluso tra le parti, le clausole d’uso che prevedono un determinato regime relativo a<br />

termini <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> e interessi <strong>di</strong> mora. E’ evidente che tali previsioni contrattuali<br />

integrative saranno soggette ai limiti dell’autonomia privata <strong>di</strong>sposti dall’articolo 7 del decreto<br />

legislativo n. 231/2002.<br />

L’oggetto dell’accordo<br />

Un <strong>di</strong>stinto or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> problemi riguarda ciò che può essere oggetto <strong>di</strong> un accordo in<br />

deroga alla <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> legale. L’articolo 7 della legge si riferisce, al riguardo, all’accordo “sulla<br />

data del <strong>pagamento</strong> o sulle conseguenze del ritardato <strong>pagamento</strong>”.<br />

Anzitutto, quin<strong>di</strong>, l’operatività dell’autonomia privata può essere volta a fissare il<br />

termine <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong>. In tale ambito rientrano pure gli accor<strong>di</strong> tra le parti con cui si<br />

concedono <strong>di</strong>lazioni sui termini <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong>.<br />

In secondo luogo, l’accordo tra le parti può riguardare “le conseguenze del ritardato<br />

<strong>pagamento</strong>”. Questa nozione appare molto ampia. Essa include ovviamente la fissazione <strong>di</strong><br />

un tasso <strong>di</strong> interesse <strong>di</strong>verso da quello <strong>di</strong> cui all’articolo 5 del decreto legislativo.<br />

CIRC. N. <strong>15</strong>

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