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CIRCOLARE N. 15 La nuova disciplina dei ritardi di pagamento ...

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<strong>La</strong> <strong>nuova</strong> <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> <strong>dei</strong> <strong>ritar<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> nelle transazioni commerciali<br />

© ASSONIME- vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo<br />

PAG. 8<br />

materia <strong>dei</strong> lavori pubblici, “dato che il suo ambito è limitato ai pagamenti effettuati a titolo <strong>di</strong><br />

corrispettivo per le transazioni commerciali fra imprese e fra imprese e pubblica<br />

amministrazione, laddove per transazioni commerciali si intendono i contratti che<br />

comportano la consegna <strong>di</strong> merci o la prestazione <strong>di</strong> servizi contro <strong>pagamento</strong> <strong>di</strong> un prezzo”.<br />

Tale opinione sembra avallata dalla relazione <strong>di</strong> accompagnamento allo schema <strong>di</strong> decreto<br />

legislativo, secondo la quale “non si è intervenuto sulla legislazione in materia <strong>di</strong> lavori<br />

pubblici, visto che la normativa europea <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> esclusivamente i contratti aventi ad<br />

oggetto servizi e merci”.<br />

Alla base <strong>di</strong> questo orientamento sembra esservi l’attribuzione alla nozione <strong>di</strong><br />

prestazione <strong>di</strong> servizi contenuta nella <strong>di</strong>rettiva del significato che essa assume nella<br />

<strong><strong>di</strong>sciplina</strong> degli appalti.<br />

Nel settore degli appalti pubblici si <strong>di</strong>stingue, infatti, tra appalti pubblici <strong>di</strong> lavori, appalti<br />

pubblici <strong>di</strong> servizi e appalti pubblici <strong>di</strong> forniture. L’articolo 2 della legge 11 febbraio 1994,<br />

n.109, recante la “legge quadro in materia <strong>di</strong> lavori pubblici”, afferma che si intendono per<br />

appalti <strong>di</strong> lavori pubblici le attività <strong>di</strong> costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione,<br />

restauro e manutenzione <strong>di</strong> opere ed impianti, anche <strong>di</strong> presi<strong>di</strong>o e <strong>di</strong>fesa ambientale e <strong>di</strong><br />

ingegneria naturalistica.<br />

Secondo la <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> del contratto <strong>di</strong> appalto contenuta nel co<strong>di</strong>ce civile agli articoli<br />

1655 e seguenti, è appalto <strong>di</strong> servizi, in contrapposizione all’appalto d’opere, quello in cui<br />

non si ha rielaborazione della materia, ma il facere consiste nella produzione <strong>di</strong> una certa<br />

attività o nel sod<strong>di</strong>sfacimento <strong>di</strong> un particolare interesse (all’interno del quale può anche<br />

sussistere una mo<strong>di</strong>ficazione materiale della cosa quale elemento meramente accessorio e<br />

strumentale ad ottenere lo scopo). In tale contesto, l’appalto <strong>di</strong> lavori è qualificabile come un<br />

appalto <strong>di</strong> opere: categoria in cui rientrano gli appalti aventi ad oggetto il compimento <strong>di</strong><br />

“un’attività <strong>di</strong> rielaborazione e trasformazione <strong>dei</strong> materiali, al fine <strong>di</strong> produrre un nuovo bene<br />

ovvero <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare sostanzialmente un bene preesistente” (così D. Rubino, G. Iu<strong>di</strong>ca,<br />

Appalto, in Comm. Cod. Civ. Scialoja-Branca, Bologna, 1992, p. 102; in tal senso anche la<br />

giurisprudenza, in Cassazione, 17 aprile 2001, n.5609, secondo cui l’appalto d’opera ha per<br />

oggetto qualsiasi mo<strong>di</strong>ficazione dello stato materiale <strong>di</strong> cose preesistenti).<br />

L’analisi del processo che ha portato all’adozione della <strong>di</strong>rettiva 2000/35/CE porta a<br />

ritenere non convincente la tesi dell’esclusione degli appalti <strong>di</strong> lavori dal suo ambito <strong>di</strong><br />

applicazione. <strong>La</strong> raccomandazione della Commissione del 1995 riguardante i termini <strong>di</strong><br />

<strong>pagamento</strong> nelle transazioni commerciali si occupava espressamente <strong>di</strong> appalti pubblici, ivi<br />

compresi gli appalti <strong>di</strong> lavori pubblici. In particolare, essa invitava gli Stati membri a fissare<br />

termini per l’espletamento delle formalità amministrative preliminari ai pagamenti, tra cui “le<br />

procedure <strong>di</strong> collaudo nei lavori pubblici”.<br />

<strong>La</strong> <strong>di</strong>rettiva non ha abbandonato l’impostazione <strong>di</strong>retta a comprendere nel suo ambito<br />

<strong>di</strong> applicazione tutti gli appalti pubblici. Come già illustrato, la proposta <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettiva<br />

inizialmente presentata dalla Commissione prevedeva una <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> speciale,<br />

particolarmente rigorosa, per gli appalti pubblici. Nel testo finale della <strong>di</strong>rettiva si è<br />

abbandonato questo approccio, in favore <strong>di</strong> una <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> unitaria <strong>dei</strong> termini e <strong>dei</strong> <strong>ritar<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong><br />

<strong>pagamento</strong> che riguarda “tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che esse<br />

siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche, tenendo<br />

conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume considerevole <strong>di</strong> pagamenti alle<br />

imprese. Essa pertanto dovrebbe <strong><strong>di</strong>sciplina</strong>re anche tutte le transazioni commerciali tra gli<br />

appaltatori principali ed i loro fornitori e subappaltatori” (considerando 22).<br />

CIRC. N. <strong>15</strong>

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