07.06.2013 Views

CIRCOLARE N. 15 La nuova disciplina dei ritardi di pagamento ...

CIRCOLARE N. 15 La nuova disciplina dei ritardi di pagamento ...

CIRCOLARE N. 15 La nuova disciplina dei ritardi di pagamento ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>La</strong> <strong>nuova</strong> <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> <strong>dei</strong> <strong>ritar<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> nelle transazioni commerciali<br />

© ASSONIME- vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo<br />

PAG. 24<br />

essere giustificato da ragioni oggettive, “abbia come obiettivo principale quello <strong>di</strong> procurare<br />

al debitore liqui<strong>di</strong>tà aggiuntiva a spese del cre<strong>di</strong>tore”.<br />

Quin<strong>di</strong>, è da ritenere che accor<strong>di</strong> sulla data del <strong>pagamento</strong> o sulle conseguenze del<br />

ritardato <strong>pagamento</strong> che siano posti in essere da un debitore dotato <strong>di</strong> significativo potere<br />

contrattuale, non abbiano giustificazioni oggettive e configurino una violazione <strong>dei</strong> criteri <strong>di</strong><br />

correttezza e buona fede nella prassi commerciale <strong>di</strong>ano luogo all’ipotesi della grave iniquità,<br />

<strong>di</strong> cui all’articolo 7.<br />

Sui criteri <strong>di</strong> valutazione dell’accordo in deroga al regime legale occorre effettuare<br />

alcune ulteriori osservazioni.<br />

Anzitutto, la valutazione sulla grave iniquità dell’accordo deve prendere in<br />

considerazione le circostanze che sussistono al momento della conclusione del contratto e<br />

non può invece tener conto <strong>di</strong> circostanze sopravvenute.<br />

In secondo luogo, la valutazione della grave iniquità dell’accordo sulla data o sulle<br />

conseguenze del ritardato <strong>pagamento</strong> non può prescindere dalla considerazione che esso si<br />

pone all’interno della trama del regolamento contrattuale, composto da un complesso <strong>di</strong><br />

clausole tra loro correlate che costituiscono l’equilibrio raggiunto dalle parti. Ne dovrebbe<br />

conseguire che solo la considerazione del contratto nel suo complesso consente <strong>di</strong><br />

apprezzare un profilo <strong>di</strong> grave iniquità. A livello ancor più generale, è da sottolineare che i<br />

rapporti non occasionali tra le imprese trovano una regolazione complessiva attraverso una<br />

pluralità <strong>di</strong> contratti, <strong>di</strong> cui occorre tener conto nella valutazione dell’iniquità dell’equilibrio<br />

raggiunto.<br />

In terzo luogo, la pubblica amministrazione in molti mercati costituisce un acquirente<br />

dotato <strong>di</strong> significativo potere contrattuale nei confronti <strong>dei</strong> fornitori; pertanto, è preve<strong>di</strong>bile che<br />

gli accor<strong>di</strong> sui pagamenti delle transazioni commerciali da parte delle pubbliche<br />

amministrazioni saranno oggetto <strong>di</strong> attento vaglio, nell’applicazione della <strong>nuova</strong> <strong><strong>di</strong>sciplina</strong>.<br />

In quarto luogo, è da ritenere che nei casi <strong>di</strong> significativa debolezza contrattuale del<br />

cre<strong>di</strong>tore, la fissazione in via convenzionale della decorrenza della mora da un apposita<br />

richiesta in tal senso possa essere in alcuni casi considerata gravemente iniqua, in quanto<br />

potrebbe configurare una sorta <strong>di</strong> rinuncia ex ante al <strong>di</strong>ritto agli interessi <strong>di</strong> mora.<br />

Rinuncia successiva agli interessi <strong>di</strong> mora<br />

Dopo essersi soffermati sui limiti posti dall’or<strong>di</strong>namento a quelle clausole della<br />

transazione commerciale con cui le parti regolino preventivamente gli interessi <strong>di</strong> mora in<br />

modo <strong>di</strong>fforme dal dettato legislativo, occorre considerare brevemente se si possano ritenere<br />

compatibili con la <strong>nuova</strong> <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> gli atti con cui il cre<strong>di</strong>tore, una volta scaduti i termini<br />

convenzionali o legali e maturato il <strong>di</strong>ritto agli interessi <strong>di</strong> mora, ne <strong>di</strong>sponga rinunciandovi in<br />

tutto o in parte.<br />

Tale atto potrebbe assumere la forma <strong>di</strong> un atto unilaterale <strong>di</strong> rinunzia (inquadrabile<br />

negli atti <strong>di</strong> remissione del debito) ovvero <strong>di</strong> un accordo tra le parti (che potrebbe assumere a<br />

certe con<strong>di</strong>zioni la qualifica <strong>di</strong> transazione). <strong>La</strong> questione si presenta <strong>di</strong> non facile soluzione.<br />

Al riguardo, si possono effettuare alcune osservazioni.<br />

Anche per i <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>sponibili, l’in<strong>di</strong>sponibilità non si estende all’autonoma situazione<br />

giuri<strong>di</strong>ca soggettiva <strong>di</strong> carattere patrimoniale conseguente al sorgere del <strong>di</strong>ritto. Questa<br />

CIRC. N. <strong>15</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!