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CIRCOLARE N. 15 La nuova disciplina dei ritardi di pagamento ...

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<strong>La</strong> <strong>nuova</strong> <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> <strong>dei</strong> <strong>ritar<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> nelle transazioni commerciali<br />

© ASSONIME- vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo<br />

PAG. 12<br />

dell’adempimento spetti unicamente al debitore e la correlativa collaborazione della<br />

controparte sia limitata al compito, meramente passivo, <strong>di</strong> ricevere la prestazione”.<br />

L’ipotesi <strong>di</strong> mora automatica per le prestazioni da eseguire presso il domicilio del<br />

cre<strong>di</strong>tore rileva anche per le obbligazioni pecuniarie che, secondo l’articolo 1182 del co<strong>di</strong>ce<br />

civile, devono essere adempiute al domicilio del cre<strong>di</strong>tore. Di conseguenza, in base alla<br />

<strong><strong>di</strong>sciplina</strong> co<strong>di</strong>cistica per le obbligazioni pecuniarie la mora decorre automaticamente dal<br />

momento <strong>di</strong> scadenza del termine, ad eccezione <strong>di</strong> quelle obbligazioni pecuniarie da<br />

eseguire in luogo <strong>di</strong>verso dal domicilio del cre<strong>di</strong>tore.<br />

Per la pubblica amministrazione, il luogo <strong>di</strong> adempimento dell’obbligazione pecuniaria<br />

nel nostro or<strong>di</strong>namento è regolato <strong>di</strong>versamente. In particolare, gli articoli 54 e seguenti del<br />

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, stabiliscono che le obbligazioni pecuniarie dello<br />

Stato sono sod<strong>di</strong>sfatte presso gli uffici <strong>di</strong> tesoreria, e sono quin<strong>di</strong> obbligazioni da adempiere<br />

al domicilio del debitore. Pertanto, per questi pagamenti non si ha la mora ex re ai sensi del<br />

combinato <strong>di</strong>sposto degli articoli 1219 e 1182 del co<strong>di</strong>ce civile.<br />

<strong>La</strong> <strong>nuova</strong> <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> recata dal decreto legislativo n. 231/2002 mo<strong>di</strong>fica il preesistente<br />

quadro normativo prevedendo che, per i pagamenti effettuati a titolo <strong>di</strong> corrispettivo in una<br />

transazione commerciale, a prescindere dal luogo in cui deve essere adempiuta<br />

l’obbligazione pecuniaria, la mora decorre automaticamente senza che sia necessaria una<br />

richiesta del cre<strong>di</strong>tore. Questo nuovo regime si applica sia ai rapporti tra imprese che ai<br />

rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni.<br />

6. Termine per il <strong>pagamento</strong><br />

Nel caso in cui il contratto in<strong>di</strong>chi un termine per il <strong>pagamento</strong> del prezzo, gli interessi<br />

decorrono automaticamente dal giorno successivo alla sua scadenza. Il termine, e cioè la<br />

determinazione temporale del momento nel quale deve essere eseguita la prestazione <strong>di</strong><br />

<strong>pagamento</strong> del prezzo, comprende tanto quelle determinazioni che si riferiscono a un preciso<br />

momento temporale (fissazione <strong>di</strong> un termine <strong>di</strong> calendario) quanto quelle determinazioni<br />

che fanno riferimento a eventi certi nel loro acca<strong>di</strong>mento, ma incerti in merito al momento in<br />

cui l’acca<strong>di</strong>mento avrà luogo. Si pensi a tale proposito a quelle clausole contrattuali che<br />

connettono il termine <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> alla consegna (clausola cosiddetta cash on delivery).<br />

In base alla regola sopra illustrata, per le obbligazioni in cui il termine <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> è<br />

stabilito nel contratto, gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza <strong>di</strong><br />

tale termine. In tutti gli altri casi, gli interessi cominciano a decorrere automaticamente alla<br />

scadenza del termine legale stabilito, in conformità alle previsioni della <strong>di</strong>rettiva, dall’articolo<br />

4, comma 2, del decreto legislativo.<br />

Il termine legale è il seguente: a) trenta giorni dalla data <strong>di</strong> ricevimento della fattura o <strong>di</strong><br />

una richiesta <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> <strong>di</strong> contenuto equivalente; b) trenta giorni dalla data <strong>di</strong> ricevimento<br />

delle merci o dalla data <strong>di</strong> prestazione <strong>dei</strong> servizi, quando non è certa la data <strong>di</strong> ricevimento<br />

della fattura o della richiesta equivalente <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong>; c) trenta giorni dalla data <strong>di</strong><br />

ricevimento delle merci o dalla data <strong>di</strong> prestazione <strong>dei</strong> servizi, quando la data in cui il<br />

debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> è anteriore a quella del<br />

ricevimento delle merci o della prestazione <strong>dei</strong> servizi; d) trenta giorni dalla data<br />

dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini<br />

dell’accertamento della conformità della merce o <strong>dei</strong> servizi alle previsioni contrattuali,<br />

CIRC. N. <strong>15</strong>

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