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CIRCOLARE N. 15 La nuova disciplina dei ritardi di pagamento ...

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<strong>La</strong> <strong>nuova</strong> <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> <strong>dei</strong> <strong>ritar<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> nelle transazioni commerciali<br />

© ASSONIME- vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo<br />

PAG. 36<br />

criteri che vengono <strong>di</strong>chiarati applicabili anche quando il convenuto non sia domiciliato nel<br />

territorio <strong>di</strong> uno Stato contraente. Occorre peraltro considerare che il 1° marzo 2002 è entrato<br />

in vigore il regolamento CE n. 44/2001 del 22 <strong>di</strong>cembre 2000 concernente la competenza<br />

giuris<strong>di</strong>zionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e<br />

commerciale il quale sostituisce, tra gli Stati membri dell’Unione europea (con alcune<br />

eccezioni tra cui la Danimarca), la Convenzione <strong>di</strong> Bruxelles. Il Regolamento <strong>di</strong>spone che le<br />

persone domiciliate in uno Stato membro possano essere convenute davanti ai giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong><br />

altro Stato membro solo se ricorrono i criteri posti dal Regolamento stesso. Per la materia<br />

contrattuale, il criterio è sempre quello del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giu<strong>di</strong>zio è<br />

stata o deve essere eseguita (articolo 5). Criteri particolari sono tuttavia fissati per la<br />

compraven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> beni e per la prestazione <strong>di</strong> servizi. Nel caso della compraven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> beni, è<br />

considerato luogo <strong>di</strong> esecuzione dell’obbligazione il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero<br />

dovuto essere consegnati in base al contratto. Nel caso della prestazione <strong>di</strong> servizi, è<br />

considerato luogo dell’esecuzione dell’obbligazione quello in cui i servizi sono stati o<br />

avrebbero dovuto essere prestati.<br />

Va infine ricordato che esiste per le parti la possibilità <strong>di</strong> stabilire convenzionalmente il<br />

foro competente. <strong>La</strong> scelta convenzionale del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> uno Stato membro è <strong><strong>di</strong>sciplina</strong>ta<br />

dall’articolo 23 del Regolamento CE n. 44/2001. <strong>La</strong> deroga convenzionale della giuris<strong>di</strong>zione<br />

italiana a favore <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> un paese non appartenente all’Unione europea è consentita,<br />

ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 218/1995, solo se la causa verte su <strong>di</strong>ritti<br />

<strong>di</strong>sponibili.<br />

Nei casi in cui vi sia la competenza del giu<strong>di</strong>ce italiano (o del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> uno Stato<br />

membro), sorge il problema <strong>di</strong> capire se la lex fori costituita dalla <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> <strong>dei</strong> pagamenti<br />

attuativa della <strong>di</strong>rettiva 2000/35/CE possa essere considerata norma imperativa ovvero <strong>di</strong><br />

applicazione necessaria.<br />

<strong>La</strong> questione non appare <strong>di</strong> facile soluzione. E’ in<strong>di</strong>cativo che la dottrina, quando si è<br />

trattato <strong>di</strong> analizzare i profili <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto internazionale privato della <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> della subfornitura,<br />

che pone come si è visto <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> interessi moratori per alcuni versi<br />

equiparabili alla <strong>nuova</strong> <strong><strong>di</strong>sciplina</strong>, sia giunta a conclusioni contrastanti in merito alla<br />

questione se tali <strong>di</strong>sposizioni siano qualificabili o meno come norme <strong>di</strong> applicazione<br />

necessaria.<br />

Ci si limiterà, in questa sede, a proporre alcuni spunti <strong>di</strong> riflessione. <strong>La</strong> <strong>nuova</strong> <strong><strong>di</strong>sciplina</strong><br />

<strong>dei</strong> <strong>ritar<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> assegna un importante ruolo all’autonomia delle parti, con il limite<br />

della nullità dell’accordo sulla data del <strong>pagamento</strong> o sulle conseguenze del ritardato<br />

<strong>pagamento</strong> gravemente iniquo nei confronti del cre<strong>di</strong>tore. Il problema è, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> verificare<br />

se la <strong>di</strong>sposizione che decreta la nullità dell’accordo gravemente iniquo nei confronti del<br />

cre<strong>di</strong>tore configuri o meno una prescrizione imperativa ovvero <strong>di</strong> applicazione necessaria.<br />

Anzitutto, va osservato che la norma è attuativa <strong>di</strong> una <strong>di</strong>sposizione posta da una<br />

<strong>di</strong>rettiva comunitaria, che a sua volta è volta a rimuovere gli ostacoli alla realizzazione del<br />

mercato comune. Ciò comporta <strong>di</strong> riflesso l’imperatività delle norme <strong>di</strong> recepimento della<br />

<strong>di</strong>rettiva negli or<strong>di</strong>namenti degli Stati membri.<br />

Sul punto, può risultare utile considerare l’orientamento recentemente espresso dalla<br />

Corte <strong>di</strong> Giustizia delle Comunità europee. In una sentenza del 2000 (Caso C-381/98 Ingmar<br />

GB Ltd c/ Eato Lonard Technologies Inc, 9 ottobre 2000) la Corte ha affermato il carattere<br />

imperativo, sotto un profilo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto internazionale privato, delle <strong>di</strong>sposizioni della <strong>di</strong>rettiva<br />

sugli agenti commerciali n. 86/653/CEE e in particolare della <strong>di</strong>sposizione che prevede il<br />

CIRC. N. <strong>15</strong>

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