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CIRCOLARE N. 15 La nuova disciplina dei ritardi di pagamento ...

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<strong>La</strong> <strong>nuova</strong> <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> <strong>dei</strong> <strong>ritar<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> nelle transazioni commerciali<br />

© ASSONIME- vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo<br />

PAG. 11<br />

del co<strong>di</strong>ce civile prevede che, nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno <strong>dei</strong><br />

contraenti può rifiutarsi <strong>di</strong> adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre<br />

<strong>di</strong> adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini <strong>di</strong>versi per l’adempimento<br />

siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi<br />

l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede. Al<br />

riguardo la giurisprudenza ha <strong>di</strong>chiarato che non sono dovuti gli interessi moratori da parte<br />

del debitore che rifiuta l’adempimento, ai sensi dell’articolo 1460, a causa del più grave<br />

inadempimento della controparte (Cassazione, 10 gennaio 1983, n. 175).<br />

L’altro presupposto della mora previsto dalla <strong>di</strong>rettiva è che il cre<strong>di</strong>tore non abbia<br />

ricevuto nei termini l’importo dovuto. Al riguardo, occorre ricordare che secondo l’articolo<br />

1220 del co<strong>di</strong>ce civile il debitore non può essere considerato in mora se tempestivamente ha<br />

fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza i requisiti formali dell’offerta solenne<br />

prevista per la costituzione in mora del cre<strong>di</strong>tore ai sensi dell’articolo 1206 e seguenti del<br />

co<strong>di</strong>ce civile. Di conseguenza, nel regime generale l’offerta non formale fa venir meno<br />

l’obbligo <strong>di</strong> corrispondere gli interessi moratori.<br />

Il principio per il quale l’offerta non formale della prestazione evita la mora del debitore<br />

qualora sia tempestiva e completa e consista nell’effettiva introduzione dell’oggetto integrale<br />

della prestazione dovuta nella <strong>di</strong>sponibilità del cre<strong>di</strong>tore, non sembra essere soggetto a<br />

eccezioni nella <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> in esame. Da ciò deriva che il cre<strong>di</strong>tore non ha <strong>di</strong>ritto alla<br />

corresponsione degli interessi moratori nel caso in cui il debitore abbia provveduto a<br />

effettuare una valida offerta non formale <strong>di</strong> adempimento della prestazione.<br />

Appare utile ricordare che la giurisprudenza considera offerta valida l’invio <strong>di</strong> assegno<br />

bancario o circolare (Cassazione, 3 febbraio 1995, n. 1326) ovvero l’invio della somma<br />

tramite vaglia postale (Cassazione, 22 settembre 1979, n. 4896). Non è invece considerato<br />

offerta valida il deposito della somma su libretto <strong>di</strong> deposito trattenuto dal debitore<br />

(Cassazione, 2 aprile 1975, n. 1187).<br />

5. Decorrenza degli interessi moratori<br />

Ai sensi della <strong>di</strong>rettiva comunitaria (articolo 3, paragrafo 1, lettere a e b) gli Stati<br />

membri sono tenuti ad assicurare che gli interessi, in caso <strong>di</strong> ritardo <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong>,<br />

comincino a decorrere automaticamente dal giorno successivo alla data <strong>di</strong> scadenza o alla<br />

fine del periodo <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> stabiliti nel contratto o, se questi ultimi non sono stabiliti nel<br />

contratto, da un termine predeterminato a livello normativo (v. oltre). Il decreto legislativo n.<br />

231/2002 recepisce questa richiesta prevedendo che gli interessi decorrono<br />

automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il <strong>pagamento</strong> (articolo<br />

4, comma 1).<br />

Per inquadrare questa <strong>di</strong>sposizione nel nostro or<strong>di</strong>namento, occorre ricordare che nella<br />

<strong><strong>di</strong>sciplina</strong> generale uno <strong>dei</strong> presupposti della mora è costituito dalla richiesta <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong>.<br />

In particolare, l’articolo 1219 del co<strong>di</strong>ce civile prevede che la costituzione in mora del<br />

debitore avvenga me<strong>di</strong>ante intimazione o richiesta fatta per iscritto (cosiddetta mora ex<br />

persona), ad eccezione <strong>di</strong> tre casi in cui essa si produce automaticamente con la scadenza<br />

del termine (cosiddetta mora ex re): qualora il debito derivi da fatto illecito; qualora il debitore<br />

abbia <strong>di</strong>chiarato per iscritto <strong>di</strong> non voler eseguire l’obbligazione; qualora la prestazione<br />

debba essere eseguita al domicilio del cre<strong>di</strong>tore. Secondo consolidata giurisprudenza (cfr.<br />

Cassazione, 23 luglio 1994, n. 6887), per domicilio del cre<strong>di</strong>tore deve intendersi “qualsiasi<br />

luogo lato sensu riferibile alla sfera patrimoniale della parte cre<strong>di</strong>trice, sicchè l’iniziativa<br />

CIRC. N. <strong>15</strong>

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