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CIRCOLARE N. 15 La nuova disciplina dei ritardi di pagamento ...

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<strong>La</strong> <strong>nuova</strong> <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> <strong>dei</strong> <strong>ritar<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> nelle transazioni commerciali<br />

© ASSONIME- vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo<br />

PAG. 18<br />

da notare che, in questi casi, vi è la richiesta della forma scritta della pattuizione in deroga, a<br />

pena <strong>di</strong> nullità.<br />

10. Limiti alla libertà contrattuale<br />

Premessa<br />

Il Consiglio, nella motivazione della posizione comune (CE) n. 36/1999 in vista<br />

dell’adozione della <strong>di</strong>rettiva, sottolineava che la futura <strong>di</strong>rettiva, intesa a combattere i <strong>ritar<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong><br />

<strong>pagamento</strong> armonizzando gli interessi che cominciano a decorrere dopo la scadenza <strong>dei</strong><br />

termini <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong>, “naturalmente...rispetta pienamente il principio della libertà<br />

contrattuale”.<br />

Il tema <strong>dei</strong> limiti posti dalla <strong>di</strong>rettiva alla libertà contrattuale è estremamente importante.<br />

Dopo una serie <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettive in materia <strong>di</strong> contratti con i consumatori, questa è la prima<br />

<strong>di</strong>rettiva comunitaria che interviene nella determinazione degli equilibri contrattuali tra<br />

imprese a tutela <strong>di</strong> una parte (in questo caso l’impresa cre<strong>di</strong>trice) da possibili abusi dell’altro<br />

contraente, sia questo un’impresa o la pubblica amministrazione.<br />

Il legislatore comunitario <strong>di</strong>chiara espressamente che la <strong>di</strong>rettiva n. 2000/35/CE non<br />

incide sulla <strong>di</strong>sposizioni nazionali relative alle modalità <strong>di</strong> conclusione <strong>dei</strong> contratti o che<br />

<strong><strong>di</strong>sciplina</strong>no la vali<strong>di</strong>tà delle clausole contrattuali abusive nei confronti del debitore.<br />

<strong>La</strong> <strong>di</strong>rettiva intende invece “proibire l’abuso della libertà contrattuale in danno del<br />

cre<strong>di</strong>tore” (considerando 19).<br />

A questo fine, in base all’articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri sono tenuti a <strong>di</strong>sporre<br />

che “un accordo sulla data del <strong>pagamento</strong> o sulle conseguenze del ritardo <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> che<br />

non sia conforme alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui ai paragrafi 1, lettere da b a d e 2, dell’articolo 3<br />

della <strong>di</strong>rettiva, non possa essere fatto valere oppure <strong>di</strong>a <strong>di</strong>ritto al risarcimento del danno” (cfr.<br />

anche in questo caso la versione inglese e francese della <strong>di</strong>rettiva) se, considerate tutte le<br />

circostanze del caso, ivi compresa la corretta prassi commerciale e la natura del prodotto,<br />

risulti gravemente iniquo nei confronti del cre<strong>di</strong>tore. Per determinare se un accordo è<br />

gravemente iniquo (“grossly unfair”, “constitue un abus manifeste”), si considererà tra l’altro<br />

se il cre<strong>di</strong>tore abbia qualche motivo oggettivo per derogare alle <strong>di</strong>sposizioni contenute nei<br />

paragrafi 1, lettere da b a d e 2, dell’articolo 3 della <strong>di</strong>rettiva. Infine, ove si accerti che un<br />

accordo è gravemente iniquo, si applicheranno le <strong>di</strong>sposizioni legali a meno che il giu<strong>di</strong>ce<br />

nazionale non riporti il contratto a equità.<br />

Nel nostro or<strong>di</strong>namento, questa prescrizione è recepita dall’articolo 7 del decreto<br />

legislativo, che prevede che “l’accordo sulla data del <strong>pagamento</strong>, o sulle conseguenze del<br />

ritardato <strong>pagamento</strong>, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura<br />

della merce o <strong>dei</strong> servizi oggetto del contratto, alla con<strong>di</strong>zione <strong>dei</strong> contraenti ed ai rapporti<br />

commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in<br />

danno del cre<strong>di</strong>tore”.<br />

Il sistema si basa quin<strong>di</strong> sulla premessa che è possibile per le parti adottare un<br />

accordo sulla data del <strong>pagamento</strong> o sulle conseguenze del ritardato <strong>pagamento</strong> <strong>di</strong>verso da<br />

quello tipizzato dal regime legale fissato nel decreto.<br />

CIRC. N. <strong>15</strong>

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