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CIRCOLARE N. 15 La nuova disciplina dei ritardi di pagamento ...

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<strong>La</strong> <strong>nuova</strong> <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> <strong>dei</strong> <strong>ritar<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> nelle transazioni commerciali<br />

© ASSONIME- vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo<br />

PAG. 16<br />

assoggettate al potere <strong>di</strong> riduzione ad equità attribuito al giu<strong>di</strong>ce dall’articolo 1384 del co<strong>di</strong>ce<br />

civile, qualora l’ammontare sia manifestamente eccessivo.<br />

Occorre tuttavia sottolineare che esiste una rilevante giurisprudenza <strong>di</strong> segno opposto,<br />

orientata a sostenere l’applicabilità della <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> in materia <strong>di</strong> usura anche agli interessi<br />

moratori. In particolare, va menzionata la sentenza della Cassazione civile, sez. 1, 22 aprile<br />

2000, n. 5286, relativa a un patto che fissava interessi moratori superiori al livello <strong>di</strong> usura<br />

con riferimento a un rapporto <strong>di</strong> conto corrente bancario. In tale sentenza, è stato<br />

sottolineato come già nell’articolo 1224, comma 1, del co<strong>di</strong>ce civile fosse presente un<br />

principio <strong>di</strong> omogeneità <strong>di</strong> trattamento degli interessi, pur nella <strong>di</strong>versità della funzione, nella<br />

parte in cui è previsto che “se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a<br />

quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura”. Secondo la Cassazione,<br />

il ritardo colpevole nel <strong>pagamento</strong> non giustifica <strong>di</strong> per sé il permanere della vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong><br />

un’obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge. Anche la<br />

relazione al <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge <strong>di</strong> conversione del decreto legge n. 394/2000 sembra seguire<br />

questa impostazione, laddove afferma che l’intento è <strong>di</strong> chiarire le con<strong>di</strong>zioni a cui verificare il<br />

carattere usurario del “tasso <strong>di</strong> interesse (sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio)”<br />

convenuto in un contratto <strong>di</strong> prestito.<br />

Tenuto conto dell’esistenza, nella giurisprudenza, <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi orientamenti<br />

sull’applicabilità della <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> dell’usura agli interessi <strong>di</strong> mora, appare prudente non fissare<br />

convenzionalmente interessi <strong>di</strong> mora a un livello superiore al tasso legale <strong>di</strong> cui all’articolo 5<br />

del decreto legislativo, quando questo sia a sua volta superiore alle soglie in materia <strong>di</strong><br />

usura.<br />

8. Risarcimento <strong>dei</strong> costi <strong>di</strong> recupero<br />

<strong>La</strong> <strong>di</strong>rettiva richiede espressamente agli Stati membri <strong>di</strong> prendere in considerazione il<br />

risarcimento ragionevole delle spese <strong>di</strong> recupero, fatte salve le <strong>di</strong>sposizioni nazionali in base<br />

alle quali il giu<strong>di</strong>ce nazionale può concedere al cre<strong>di</strong>tore eventuali risarcimenti aggiuntivi per i<br />

danni causati dal ritardo <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> da parte del debitore, tenendo inoltre conto del fatto<br />

che queste spese sostenute possono già essere state compensate dagli interessi relativi al<br />

ritardato <strong>pagamento</strong> (considerando 17). In particolare, a meno che il debitore non sia<br />

responsabile del ritardo, viene sancito il <strong>di</strong>ritto del cre<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> esigere dal debitore un<br />

risarcimento ragionevole per tutti i costi <strong>di</strong> recupero sostenuti a causa del ritardo <strong>di</strong><br />

<strong>pagamento</strong>. Questi costi devono rispettare i principi della trasparenza e della proporzionalità.<br />

<strong>La</strong> <strong>di</strong>rettiva consente agli Stati membri, nel rispetto <strong>di</strong> questi principi, <strong>di</strong> fissare un importo<br />

massimo per i costi <strong>di</strong> recupero per vari livelli <strong>di</strong> debito (articolo 3, paragrafo 1, lettera e della<br />

<strong>di</strong>rettiva).<br />

Il legislatore italiano non ha utilizzato l’opzione <strong>di</strong> fissare un importo massimo <strong>dei</strong> costi<br />

per i vari livelli <strong>di</strong> debito. L’articolo 6 del decreto legislativo si limita a sancire il <strong>di</strong>ritto del<br />

cre<strong>di</strong>tore al risarcimento <strong>dei</strong> costi sostenuti per il recupero delle somme non<br />

tempestivamente corrispostegli, a meno che il debitore non <strong>di</strong>mostri che il ritardo non sia a<br />

lui imputabile. Per quanto riguarda la definizione dell’entità del risarcimento, viene richiesto<br />

che i costi rispondano a principi <strong>di</strong> trasparenza e proporzionalità; il legislatore prevede che i<br />

costi possano essere determinati anche in base a elementi presuntivi e tenuto conto delle<br />

tariffe forensi in materia stragiu<strong>di</strong>ziale.<br />

E’ da sottolineare che l’articolo 6, nell’atto <strong>di</strong> attribuire espressamente al cre<strong>di</strong>tore il<br />

<strong>di</strong>ritto al risarcimento <strong>dei</strong> costi, fa comunque salva la possibilità per lo stesso <strong>di</strong> provare il<br />

CIRC. N. <strong>15</strong>

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