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Corsi brevi - Siapec

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PATHOLOGICA 2004;96:269-270<br />

Il ruolo del consulente ed il consulto<br />

in anatomia patologica<br />

Il punto di vista dell’anatomo patologo<br />

A. Andrion<br />

Dipartimento dei Servizi Diagnostici, S.C. Anatomia, Istologia<br />

Patologica e Citodiagnostica, Ospedale Martini, ASL 2,<br />

Torino<br />

I fenomeni di mobilità sanitaria dovuti ai mutati contesti socio-economici<br />

e la forte esigenza dei pazienti di maggiore<br />

informazione circa la conformità dell’atto medico che viene<br />

proposto hanno incrementato la richiesta di consulto, o comunque<br />

la richiesta di una seconda opinione da parte di un<br />

altro professionista, spesso appartenente ad altra istituzione.<br />

Ad esempio, riferendoci al singolo paziente, é sempre più<br />

frequente che non vi sia identità tra istituzione in cui viene<br />

posta una diagnosi e istituzione in cui viene effettuata la successiva<br />

terapia. Questo processo coinvolge sempre di più anche<br />

il patologo con un corollario di problemi che spaziano da<br />

responsabilità medico-legali, ai riflessi deontologici, sino a<br />

risvolti di ordine gestionale ed economico 1-4 . Di conseguenza,<br />

é necessario che il patologo conosca sia le procedure da<br />

adottare a tutela del paziente, dei colleghi e propria 5 , sia la<br />

vasta gamma di situazioni che possono motivare la richiesta<br />

di consulto al fine di poterle gestire al meglio. Infatti, accanto<br />

agli eventi di gran lunga più frequenti riguardanti la richiesta<br />

di consulto per casi di difficile/problematica interpretazione<br />

o per ulteriore validazione della diagnosi morfologica<br />

al fine di proseguire/iniziare una terapia non banale, un<br />

trattamento invasivo, a rischio o potenzialmente invalidante,<br />

esistono richieste che possono essere collegate a fattori “minori”,<br />

non di tipo diagnostico ma tuttavia assai problematici.<br />

Ad esempio, supposta scarsa fiducia da parte del paziente o<br />

del medico curante nel patologo che ha posto la diagnosi,<br />

prassi esasperata di medicina difensiva da parte del clinico<br />

che assume in carico il paziente, possibili forzature legate al<br />

potenziale incremento di guadagno connesso all’attività di<br />

consulto, ecc. Tenendo presenti i differenti scenari, é verosimile<br />

che il singolo patologo, soprattutto quello soggetto a seconda<br />

opinione, ritenga che vi sia necessità di pieno riconoscimento<br />

e diffusa informazione sul fenomeno della variabilità<br />

e soggettività dell’osservazione per cui, in caso di discrepanza<br />

di giudizio, occorre differenziare non solo tra errore<br />

diagnostico comportante rilevanti modifiche dell’approccio<br />

terapeutico e prognostico ed errore diagnostico che non implica<br />

le suddette modifiche (vale a dire, se si tratta di un errore<br />

non accettabile o accettabile), ma anche tra variazione di<br />

giudizio correlata ad un errore e variazione frutto soltanto di<br />

differenze di “scuola” o di impiego di sistemi classificativi<br />

differenti 6 . Un altro tema non risolto riguarda la proprietà del<br />

e, soprattutto, la responsabilità sul materiale biologico/preparato<br />

isto-citologico che viene sottoposto a consulto, nell’evenienza<br />

che questo venga perso o danneggiato. E’ sufficiente<br />

una dichiarazione liberatoria? È sufficiente o lecito impiegare<br />

lo strumento (dissuasivo) del deposito cauzionale? E ancora:<br />

la richiesta di parere che spesso un patologo richiede ad<br />

un collega di altra istituzione – prima o dopo avere emesso<br />

una diagnosi – equivale ad una richiesta di consulto, deve es-<br />

Moderatori: A. Fabiano (Roma) e F.M. Vecchio (Roma)<br />

sere sempre formalizzata e come? A chi deve essere attribuito<br />

il costo di tale pratica? Il paziente deve essere preventivamente<br />

informato sull’intenzione di sottoporre il suo materiale<br />

biologico a questo tipo di valutazione, onde poter esprimere<br />

il proprio consenso o meno? Attualmente, su questa ampia<br />

gamma di temi non esistono posizioni univoche, né tanto<br />

meno esse sono codificate da un qualche codice deontologico<br />

o da precise norme legislative. Tuttavia, esiste fortunatamente<br />

la convinzione sempre più ferma e diffusa della necessità<br />

di trattare la materia in termini pluridisciplinari e sotto<br />

differenti angolature al fine di uniformare quanto più possibile<br />

– tramite un primo consenso sviluppato all’interno della<br />

comunità medico-scientifica – procedure e punti di vista<br />

per salvaguardare i legittimi interesse dei due principali attori<br />

coinvolti: il paziente e il patologo.<br />

Bibliografia<br />

1 Association of Directors of Anatomic and Surgical Pathology. Consultation<br />

in surgical pathology. Am J Surg Pathol 1993;17:743-5.<br />

2 Leslie KO, Fechner RE, Kempson RL. Second opinions in surgical<br />

pathology. Am J Clin Pathol 1996;106(suppl1):S58-S64.<br />

3 Murphy WM. Ethical issues in anatomic pathology. Are we going the<br />

way of the financial sector? Am J Surg Pathol 2003;27:392-5.<br />

4 Tsung JSH. Institutional pathology consultation. Am J Surg Pathol<br />

2004;28:399-402.<br />

5 SIAPEC. Norme per consulenze e consulti isto-citologici richiesti a<br />

scopo di diagnosi e cura del paziente. Testo approvato dal Consiglio<br />

Direttivo. Padova, 24 gennaio 2004.<br />

6 Foucar E. Error identification. A surgical pathology dilemma. Am J<br />

Surg Pathol 1998;22:1-5.<br />

Il punto di vista della Società Scientifica<br />

F.M. Vecchio<br />

Istituto di Anatomia e Istologia Patologica, Università Cattolica<br />

del Sacro Cuore, Roma<br />

Le problematiche relative al ruolo del consulente e, più in generale,<br />

al consulto in Anatomia Patologica costituiscono per<br />

la Società Scientifica una tematica di indubbio interesse e<br />

nello stesso tempo una concreta occasione per esercitare un<br />

ruolo rientrante a pieno titolo tra i suoi fini istituzionali. In<br />

effetti il consulto ed il consulente operano in una area, quella<br />

della attività professionale e degli interessi a questa collegati,<br />

espressamente richiamata ai commi b) e l) dell’art. 3<br />

dello Statuto Societario che elenca gli scopi della SIAPEC-<br />

IAP.<br />

In tale ottica di rappresentanza e tutela degli interessi professionali,<br />

si è mossa negli ultimi sei anni la Società con alcune<br />

concrete realizzazioni. La prima del 30 giugno 2000 con la<br />

decisione del Consiglio Direttivo di “dare la più diffusa<br />

informazione (sito e rivista) della disponibilità di gruppi di<br />

patologi a diventare centro di “second opinion” mediante la<br />

telepatologia” con conseguente creazione sul sito stesso di<br />

una sorta di Albo dei Consulenti, soggetti iscritti alla Società<br />

e disposti ad offrire la loro consulenza (anche indipendentemente<br />

dalla telepatologia) nel campo di loro specifico interesse;<br />

la seconda con l’organizzazione del Convegno Nazio-

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