DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>luglio</strong> 2000, n. 205, («Disposizioni in materia di giustizia<br />
amministrativa», pubblicata in Gazz. Uff. 26 <strong>luglio</strong> 2000,<br />
n. 173), abrogati dal presente decreto, recavano:<br />
«Art. 1. Disposizioni sul processo amministrativo. »<br />
«Art. 2. Ricorso avverso il silenzio<br />
dell'amministrazione. »<br />
«Art. 4. Disposizioni particolari sul processo in<br />
determinate materie.»<br />
«Art. 6. Disposizioni in materia di giurisdizione. »<br />
«Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 31 marzo<br />
1998, n. 80.»<br />
«Art. 8. Giurisdizione esclusiva.»<br />
«Art. 11. Rinvio delle controversie al tribunale<br />
amministrativo regionale.»<br />
«Art. 12. Mezzi per l'effettuazione delle notifiche. »<br />
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata<br />
legge 21 <strong>luglio</strong> 2000, n. 205, come modificato dal presente<br />
decreto:<br />
«Art. 3. Disposizioni generali sul processo cautelare.<br />
1.(abrogato).<br />
2.(abrogato).<br />
3.(abrogato).<br />
4. Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente<br />
della Repubblica puo' essere concessa, a richiesta del<br />
ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili<br />
derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione<br />
dell'atto medesimo. La sospensione e' disposta con atto<br />
motivato del Ministero competente ai sensi dell'art. 8 del<br />
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,<br />
n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.».<br />
- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 7<br />
dicembre 2000, n. 383 («Disciplina delle associazioni di<br />
promozione sociale», pubblicata in Gazz. Uff. 27 dicembre<br />
2000, n. 300), come modificato dal presente decreto: «Art.<br />
10. Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle<br />
iscrizioni e alle cancellazioni.<br />
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e<br />
avverso i provvedimenti di cancellazione e' ammesso ricorso<br />
in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a<br />
carattere nazionale, al Ministro per la solidarieta'<br />
sociale, che decide previa acquisizione del parere<br />
vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo<br />
11; nel caso si tratti di associazioni che operano in<br />
ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di<br />
Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o<br />
provinciale, previa acquisizione del parere vincolante<br />
dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14.<br />
2. (abrogato).».<br />
- Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto<br />
legislativo 6 giugno 2001, n. 378 («Disposizioni<br />
legislative in materia edilizia. (Testo B)», pubblicato in<br />
Gazz. Uff., S.O., 20 ottobre 2001, n. 245), come modificato<br />
dal presente decreto:<br />
«Art.45. Norme relative all'azione penale. (legge 28<br />
febbraio 1985, n. 47, art. 22) - 1. L'azione penale<br />
relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finche'<br />
non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di<br />
sanatoria di cui all'articolo 36.<br />
2. (abrogato).<br />
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire<br />
estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme<br />
urbanistiche vigenti. > >