12.06.2013 Views

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

limitato a seicentocinquanta parole circa.<br />

13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di<br />

comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei<br />

bandi.<br />

14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti<br />

una conferma dell'informazione trasmessa, in cui e' citata<br />

la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova<br />

della pubblicazione.<br />

15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme<br />

aggiuntive di pubblicita' diverse da quelle di cui al<br />

presente articolo, e possono altresi' pubblicare in<br />

conformita' ai commi che precedono avvisi o bandi<br />

concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di<br />

pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli<br />

effetti giuridici che il presente codice o le norme<br />

processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al<br />

fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme<br />

di pubblicita' obbligatoria e dalle relative date in cui la<br />

pubblicita' obbligatoria ha luogo».<br />

Note all'art. 121<br />

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice<br />

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e<br />

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e<br />

2004/18/CE») e' pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 2 maggio<br />

2006, n. 100.<br />

- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato<br />

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato<br />

dall'articolo 3, comma 19, dell'allegato 4:<br />

«Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento. (artt.<br />

16, 17 e 19, r.d. n. 2440 del 1923; art. 109, d.P.R. n. 554<br />

del 1999; art. 44, comma 3, lett. b) ed e), l. n. 88 del<br />

2009; art. 2 bis e 2 ter, lett. b), direttiva 89/665/CEE;<br />

artt. 2 bis e 2 ter, lett. b), direttiva 92/13/CEE, come<br />

modificati dalla direttiva 2007/66/CE)<br />

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici<br />

hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle<br />

amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente<br />

codice o dalle norme vigenti.<br />

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei<br />

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici<br />

decretano o determinano di contrarre, in conformita' ai<br />

propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali<br />

del contratto e i criteri di selezione degli operatori<br />

economici e delle offerte.<br />

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno<br />

dei sistemi previsti dal presente codice per<br />

l'individuazione dei soggetti offerenti.<br />

4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore<br />

offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente<br />

codice. Al termine della procedura e' dichiarata<br />

l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior<br />

offerente.<br />

5. La stazione appaltante, previa verifica<br />

dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12,<br />

comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva.<br />

6. Ciascun concorrente non puo' presentare piu' di<br />

un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato<br />

nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione,<br />

per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la<br />

sua presentazione. La stazione appaltante puo' chiedere<br />

agli offerenti il differimento di detto termine.<br />

7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!