DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
limitato a seicentocinquanta parole circa.<br />
13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di<br />
comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei<br />
bandi.<br />
14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti<br />
una conferma dell'informazione trasmessa, in cui e' citata<br />
la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova<br />
della pubblicazione.<br />
15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme<br />
aggiuntive di pubblicita' diverse da quelle di cui al<br />
presente articolo, e possono altresi' pubblicare in<br />
conformita' ai commi che precedono avvisi o bandi<br />
concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di<br />
pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli<br />
effetti giuridici che il presente codice o le norme<br />
processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al<br />
fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme<br />
di pubblicita' obbligatoria e dalle relative date in cui la<br />
pubblicita' obbligatoria ha luogo».<br />
Note all'art. 121<br />
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice<br />
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e<br />
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e<br />
2004/18/CE») e' pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 2 maggio<br />
2006, n. 100.<br />
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato<br />
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato<br />
dall'articolo 3, comma 19, dell'allegato 4:<br />
«Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento. (artt.<br />
16, 17 e 19, r.d. n. 2440 del 1923; art. 109, d.P.R. n. 554<br />
del 1999; art. 44, comma 3, lett. b) ed e), l. n. 88 del<br />
2009; art. 2 bis e 2 ter, lett. b), direttiva 89/665/CEE;<br />
artt. 2 bis e 2 ter, lett. b), direttiva 92/13/CEE, come<br />
modificati dalla direttiva 2007/66/CE)<br />
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici<br />
hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle<br />
amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente<br />
codice o dalle norme vigenti.<br />
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei<br />
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici<br />
decretano o determinano di contrarre, in conformita' ai<br />
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali<br />
del contratto e i criteri di selezione degli operatori<br />
economici e delle offerte.<br />
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno<br />
dei sistemi previsti dal presente codice per<br />
l'individuazione dei soggetti offerenti.<br />
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore<br />
offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente<br />
codice. Al termine della procedura e' dichiarata<br />
l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior<br />
offerente.<br />
5. La stazione appaltante, previa verifica<br />
dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12,<br />
comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva.<br />
6. Ciascun concorrente non puo' presentare piu' di<br />
un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato<br />
nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione,<br />
per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la<br />
sua presentazione. La stazione appaltante puo' chiedere<br />
agli offerenti il differimento di detto termine.<br />
7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad