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DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

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quanto segue:<br />

a) prospetto informativo della rete;<br />

b) procedura di assegnazione della capacita' di<br />

infrastruttura e relativo esito;<br />

c) sistema di imposizione dei canoni di accesso<br />

all'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per i<br />

servizi di cui all'articolo 20;<br />

d) livello o struttura dei canoni per l'utilizzo<br />

dell'infrastruttura e dei corrispettivi per i servizi di<br />

cui all'articolo 20;<br />

e) accordi per l'accesso di cui all'articolo 6 del<br />

presente decreto;<br />

f) [controllo del rispetto delle norme e degli standard<br />

di sicurezza].<br />

4. L'organismo di regolazione, nell'ambito dei propri<br />

compiti istituzionali, ha facolta' di chiedere al gestore<br />

dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra<br />

parte interessata, tutte le informazioni che ritiene utili,<br />

in particolare al fine di poter garantire che i canoni per<br />

l'accesso all'infrastruttura ed i corrispettivi per la<br />

fornitura dei servizi di cui all'articolo 20, applicati dal<br />

gestore dell'infrastruttura, siano conformi a quanto<br />

previsto dal presente decreto e non siano discriminatori.<br />

Le informazioni devono essere fornite senza indebiti<br />

ritardi.<br />

5. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 3,<br />

l'organismo di regolazione decide sulla base di un ricorso<br />

o eventualmente d'ufficio e adotta le misure necessarie<br />

volte a porre rimedio entro due mesi dal ricevimento di<br />

tutte le informazioni necessarie. Fatto salvo il comma 7,<br />

la decisione dell'organismo di regolazione e' vincolante<br />

per tutte le parti cui e' destinata.<br />

6. In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione<br />

di capacita' di infrastruttura o contro le condizioni di<br />

una proposta di assegnazione di capacita', l'organismo di<br />

regolazione puo' concludere che non e' necessario<br />

modificare la decisione del gestore dell'infrastruttura o<br />

che, invece, essa deve essere modificata secondo gli<br />

orientamenti precisati dall'organismo stesso.<br />

6-bis. L'organismo di regolazione, osservando, in<br />

quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I,<br />

sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689,<br />

provvede:<br />

a) in caso di accertate violazioni della disciplina<br />

relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura<br />

ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una<br />

sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo<br />

dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da<br />

mercato realizzato dal soggetto autore della violazione<br />

nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento<br />

della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro<br />

1.000.000;<br />

b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e<br />

prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa<br />

pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000;<br />

c) qualora i destinatari di una richiesta<br />

dell'organismo non forniscano le informazioni o forniscano<br />

informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero<br />

senza giustificato motivo non forniscano le informazioni<br />

nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione<br />

amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;<br />

d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle

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