12.06.2013 Views

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Uff., S.O., 15 settembre 2003, n. 214.<br />

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legge<br />

19 agosto 2003, n. 220 («Disposizioni urgenti in materia di<br />

giustizia sportiva», pubblicato in Gazz. Uff. 20 agosto<br />

2003, n. 192), come modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 3. (Norme sulla giurisdizione e disciplina<br />

transitoria).- 1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva<br />

e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui<br />

rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti,<br />

ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato<br />

olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive<br />

non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento<br />

sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' disciplinata dal<br />

codice del processo amministrativo. In ogni caso e' fatto<br />

salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole<br />

compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del<br />

Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni<br />

sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelle<br />

inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23<br />

marzo 1981, n. 91.<br />

2. (abrogato).<br />

3. (abrogato).<br />

4. (abrogato).<br />

5.(abrogato). » .<br />

- La legge 17 ottobre 2003, n. 280 («Conversione in<br />

legge, con modificazioni, del D.L. 19 agosto 2003, n. 220,<br />

recante disposizioni urgenti in materia di giustizia<br />

sportiva») e' pubblicata in Gazz. Uff. 18 ottobre 2003, n.<br />

243.<br />

- Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396<br />

(«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di<br />

debito pubblico (Testo B)») e' pubblicato in Gazz. Uff.,<br />

S.O., 9 marzo 2004, n. 57.<br />

- Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 398<br />

(«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di<br />

debito pubblico (Testo A)») e' pubblicato in Gazz. Uff.,<br />

S.O., 9 marzo 2004, n. 57.<br />

- Si riporta il testo dell'articolo 142 del decreto<br />

legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 («Codice della<br />

proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della L.<br />

12 dicembre 2002, n. 273», pubblicato in Gazz. Uff., S.O.,<br />

4 marzo 2005, n. 52), come modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 142. (Decreto di espropriazione).- 1.<br />

L'espropriazione viene disposta per decreto del Presidente<br />

della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di<br />

concerto con i Ministri delle attivita' produttive e<br />

dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei<br />

ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare<br />

del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi.<br />

2. Il decreto di espropriazione nell'interesse della<br />

difesa militare del Paese, quando viene emanato prima della<br />

stampa dell'attestato di brevettazione o di registrazione,<br />

puo' contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto<br />

sull'oggetto del titolo di proprieta' industriale.<br />

3. La violazione del segreto e' punita ai sensi<br />

dell'articolo 262 del codice penale.<br />

4. Nel decreto di espropriazione e' fissata<br />

l'indennita' spettante al titolare del diritto di<br />

proprieta' industriale, determinata sulla base del valore<br />

di mercato dell'invenzione, sentita la Commissione dei<br />

ricorsi.<br />

5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!