DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Uff., S.O., 15 settembre 2003, n. 214.<br />
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legge<br />
19 agosto 2003, n. 220 («Disposizioni urgenti in materia di<br />
giustizia sportiva», pubblicato in Gazz. Uff. 20 agosto<br />
2003, n. 192), come modificato dal presente decreto:<br />
«Art. 3. (Norme sulla giurisdizione e disciplina<br />
transitoria).- 1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva<br />
e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui<br />
rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti,<br />
ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato<br />
olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive<br />
non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento<br />
sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' disciplinata dal<br />
codice del processo amministrativo. In ogni caso e' fatto<br />
salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole<br />
compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del<br />
Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni<br />
sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelle<br />
inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23<br />
marzo 1981, n. 91.<br />
2. (abrogato).<br />
3. (abrogato).<br />
4. (abrogato).<br />
5.(abrogato). » .<br />
- La legge 17 ottobre 2003, n. 280 («Conversione in<br />
legge, con modificazioni, del D.L. 19 agosto 2003, n. 220,<br />
recante disposizioni urgenti in materia di giustizia<br />
sportiva») e' pubblicata in Gazz. Uff. 18 ottobre 2003, n.<br />
243.<br />
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396<br />
(«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di<br />
debito pubblico (Testo B)») e' pubblicato in Gazz. Uff.,<br />
S.O., 9 marzo 2004, n. 57.<br />
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 398<br />
(«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di<br />
debito pubblico (Testo A)») e' pubblicato in Gazz. Uff.,<br />
S.O., 9 marzo 2004, n. 57.<br />
- Si riporta il testo dell'articolo 142 del decreto<br />
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 («Codice della<br />
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della L.<br />
12 dicembre 2002, n. 273», pubblicato in Gazz. Uff., S.O.,<br />
4 marzo 2005, n. 52), come modificato dal presente decreto:<br />
«Art. 142. (Decreto di espropriazione).- 1.<br />
L'espropriazione viene disposta per decreto del Presidente<br />
della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di<br />
concerto con i Ministri delle attivita' produttive e<br />
dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei<br />
ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare<br />
del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi.<br />
2. Il decreto di espropriazione nell'interesse della<br />
difesa militare del Paese, quando viene emanato prima della<br />
stampa dell'attestato di brevettazione o di registrazione,<br />
puo' contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto<br />
sull'oggetto del titolo di proprieta' industriale.<br />
3. La violazione del segreto e' punita ai sensi<br />
dell'articolo 262 del codice penale.<br />
4. Nel decreto di espropriazione e' fissata<br />
l'indennita' spettante al titolare del diritto di<br />
proprieta' industriale, determinata sulla base del valore<br />
di mercato dell'invenzione, sentita la Commissione dei<br />
ricorsi.<br />
5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice