DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
primo grado o la pubblicazione del dispositivo della<br />
sentenza di primo grado in caso di decisione del merito<br />
all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti<br />
provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla<br />
stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della<br />
domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai<br />
sensi dell'articolo 14, comma 4, del codice del processo<br />
amministrativo o fissa con ordinanza la data di discussione<br />
del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al<br />
giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il<br />
consenso delle parti, da intendersi quale implicita<br />
rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.<br />
11. Il contratto e' sottoposto alla condizione<br />
sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione<br />
e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle<br />
stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.<br />
12. L'esecuzione del contratto puo' avere inizio solo<br />
dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi<br />
di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore<br />
ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle<br />
condizioni previste dal regolamento.<br />
13. Il contratto e' stipulato mediante atto pubblico<br />
notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura<br />
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice,<br />
ovvero mediante scrittura privata, nonche' in forma<br />
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione<br />
appaltante.».<br />
- Si riporta il testo dell'articolo 79 bis del citato<br />
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:<br />
«Art. 79 bis. Avviso volontario per la trasparenza<br />
preventiva. (art. 44, comma 1, lett. h), l. n. 88 del 2009;<br />
art. 3 bis, direttiva 89/665/CEE e art. 3 bis, direttiva<br />
92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)<br />
1. L'avviso volontario per la trasparenza preventiva il<br />
cui formato e' stabilito, per i contratti di rilevanza<br />
comunitaria, dalla Commissione europea secondo la procedura<br />
di consultazione di cui all'articolo 3-ter, paragrafo 2,<br />
della direttiva 89/665/CE e di cui all'articolo 3-ter,<br />
paragrafo 2, della direttiva 92/13/CE, contiene le seguenti<br />
informazioni:<br />
a) denominazione e recapito della stazione appaltante;<br />
b) descrizione dell'oggetto del contratto;<br />
c) motivazione della decisione della stazione<br />
appaltante di affidare il contratto senza la previa<br />
pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale<br />
dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della<br />
Repubblica italiana, rispettivamente per i contratti di<br />
rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia;<br />
d) denominazione e recapito dell'operatore economico a<br />
favore del quale e' avvenuta l'aggiudicazione definitiva;<br />
e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta<br />
utile dalla stazione appaltante.».<br />
Nota all'art. 124<br />
- Si riporta il testo dell'articolo 1227 cod. civ.:<br />
« Art. 1227. Concorso del fatto colposo del creditore.<br />
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a<br />
cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la<br />
gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne<br />
sono derivate.<br />
Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il<br />
creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria<br />
diligenza.».