12.06.2013 Views

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

primo grado o la pubblicazione del dispositivo della<br />

sentenza di primo grado in caso di decisione del merito<br />

all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti<br />

provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla<br />

stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della<br />

domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai<br />

sensi dell'articolo 14, comma 4, del codice del processo<br />

amministrativo o fissa con ordinanza la data di discussione<br />

del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al<br />

giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il<br />

consenso delle parti, da intendersi quale implicita<br />

rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.<br />

11. Il contratto e' sottoposto alla condizione<br />

sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione<br />

e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle<br />

stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.<br />

12. L'esecuzione del contratto puo' avere inizio solo<br />

dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi<br />

di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore<br />

ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle<br />

condizioni previste dal regolamento.<br />

13. Il contratto e' stipulato mediante atto pubblico<br />

notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura<br />

dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice,<br />

ovvero mediante scrittura privata, nonche' in forma<br />

elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione<br />

appaltante.».<br />

- Si riporta il testo dell'articolo 79 bis del citato<br />

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:<br />

«Art. 79 bis. Avviso volontario per la trasparenza<br />

preventiva. (art. 44, comma 1, lett. h), l. n. 88 del 2009;<br />

art. 3 bis, direttiva 89/665/CEE e art. 3 bis, direttiva<br />

92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)<br />

1. L'avviso volontario per la trasparenza preventiva il<br />

cui formato e' stabilito, per i contratti di rilevanza<br />

comunitaria, dalla Commissione europea secondo la procedura<br />

di consultazione di cui all'articolo 3-ter, paragrafo 2,<br />

della direttiva 89/665/CE e di cui all'articolo 3-ter,<br />

paragrafo 2, della direttiva 92/13/CE, contiene le seguenti<br />

informazioni:<br />

a) denominazione e recapito della stazione appaltante;<br />

b) descrizione dell'oggetto del contratto;<br />

c) motivazione della decisione della stazione<br />

appaltante di affidare il contratto senza la previa<br />

pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale<br />

dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della<br />

Repubblica italiana, rispettivamente per i contratti di<br />

rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia;<br />

d) denominazione e recapito dell'operatore economico a<br />

favore del quale e' avvenuta l'aggiudicazione definitiva;<br />

e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta<br />

utile dalla stazione appaltante.».<br />

Nota all'art. 124<br />

- Si riporta il testo dell'articolo 1227 cod. civ.:<br />

« Art. 1227. Concorso del fatto colposo del creditore.<br />

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a<br />

cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la<br />

gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne<br />

sono derivate.<br />

Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il<br />

creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria<br />

diligenza.».

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!