12.06.2013 Views

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

con ordinanza, se le parti consentono, puo' autorizzare in<br />

tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o<br />

audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva<br />

del dibattimento, purche' non ne derivi pregiudizio al<br />

sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla<br />

decisione.<br />

2. L'autorizzazione puo' essere data anche senza il<br />

consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale<br />

particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.<br />

3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione<br />

a norma dei commi 1 e 2, il presidente vieta la ripresa<br />

delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti<br />

tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve<br />

essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge<br />

ne fa divieto.<br />

4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le<br />

riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono<br />

a porte chiuse a norma dell'articolo 472 commi 1, 2 e 4 del<br />

codice.».<br />

Nota all'articolo 15<br />

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 309, della<br />

legge 30 dicembre 2004, n. 311 («Disposizioni per la<br />

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato<br />

(legge finanziaria 2005)», pubblicata in Gazz. Uff., S.O.,<br />

31 dicembre 2004, n. 306):<br />

«Comma 309. Il maggior gettito derivante<br />

dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 306<br />

a 308 e' versato al bilancio dello Stato, per essere<br />

riassegnato allo stato di previsione del Ministero della<br />

giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonche' per<br />

l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici<br />

giudiziari e allo stato di previsione del Ministero<br />

dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il<br />

funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali<br />

amministrativi regionali, ivi comprese quelle occorrenti<br />

per incentivare progetti speciali per lo smaltimento<br />

dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo<br />

amministrativo».<br />

Allegato 4<br />

Note all'articolo 1<br />

- La legge 24 gennaio 1979, n.18 («Elezione dei membri<br />

del Parlamento europeo spettanti all'Italia», e' pubblicata<br />

in Gazz. Uff. 30 gennaio 1979, n. 29.<br />

- Si riporta il testo dell'articolo 46 della cit. legge<br />

24 gennaio 1979, n.18, come modificato dal presente<br />

decreto:<br />

«Art. 46. L'Ufficio elettorale nazionale comunica alla<br />

segreteria del Parlamento europeo le surrogazioni disposte<br />

in base alle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente<br />

le controversie sulla incompatibilita' ed ineleggibilita'<br />

degli eletti. > > .<br />

Note all'articolo 2<br />

- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio<br />

1960, n. 570 («Testo unico delle leggi per la composizione<br />

e l'elezione degli organi delle Amministrazioni<br />

comunali»,e' pubblicato nella Gazz. Uff., S.O., 23 giugno<br />

1960, n. 152).<br />

- Si riporta il testo dell'articolo 84 del citato<br />

decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.<br />

570, come modificato dall'articolo 2, comma 1,<br />

dell'allegato 4:<br />

«Art. 84. Il Tribunale, la Corte di appello e la Corte

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!