12.06.2013 Views

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati<br />

designati per l'udienza.<br />

2. La decisione e' assunta in camera di consiglio con il voto dei<br />

soli componenti del collegio.<br />

3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione e' presa a<br />

maggioranza di voti. Il primo a votare e' il relatore, poi il secondo<br />

componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti<br />

al Consiglio di Stato il primo a votare e' il relatore, poi il meno<br />

anziano in ordine di ruolo, e cosi' continuando sino al presidente.<br />

4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma 2,<br />

del codice di procedura civile e gli articoli 114, quarto comma, e<br />

118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di<br />

procedura civile.<br />

Titolo V<br />

Incidenti nel processo<br />

Capo I<br />

Incidente di falso<br />

Art. 77<br />

Querela di falso<br />

1. Chi deduce la falsita' di un documento deve provare che sia<br />

stata gia' proposta la querela di falso o domandare la fissazione di<br />

un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario<br />

competente.<br />

2. Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente<br />

dal documento del quale e' dedotta la falsita', il collegio pronuncia<br />

sulla controversia.<br />

3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso e'<br />

depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del<br />

termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente fissa<br />

l'udienza di discussione.<br />

4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino<br />

alla definizione del giudizio di falso.<br />

Art. 78<br />

Deposito della sentenza resa sulla querela di falso<br />

1. Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la<br />

falsita' deposita copia autentica della sentenza in segreteria.<br />

2. Il ricorso e' dichiarato estinto se nessuna parte deposita la<br />

copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio<br />

in giudicato.<br />

Capo II<br />

Sospensione e interruzione del processo

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!