12.06.2013 Views

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

8. Il proprietario che ha ricevuto una indennita' per<br />

la servitu' impostagli, nel momento in cui ottiene di<br />

essere liberato dalla medesima, e' tenuto al rimborso della<br />

somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere gia'<br />

subito.<br />

9. (abrogato).».<br />

- Per l'articolo 3 del decreto legge 19 agosto 2003, n.<br />

220, si vedano le note sub articolo 3 dell'allegato 4.<br />

- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 («Disposizioni per<br />

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello<br />

Stato (legge finanziaria 2005)») e' pubblicata in Gazz.<br />

Uff., S.O., 31 dicembre 2004, n. 306.<br />

- Si riporta il testo dell'articolo 2 sexies del<br />

decreto legge 26 aprile 2005, n. 63 («Disposizioni urgenti<br />

per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la<br />

tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti»,<br />

pubblicato in Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 96), come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 2-sexies.Controversie relative ai prodotti<br />

lattiero-caseari. - 1. (abrogato).<br />

2. L'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre<br />

2004, n. 311, e' abrogato.<br />

3. Tutti i giudizi civili, in ogni ordine e grado,<br />

anche se instaurati in data antecedente alla promulgazione<br />

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, promossi avverso i<br />

prelievi supplementari nel settore del latte e dei prodotti<br />

lattiero-caseari prima della data di entrata in vigore<br />

della legge di conversione del presente decreto, restano<br />

devoluti alla competenza dei giudici ordinari.».<br />

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legge<br />

27 <strong>luglio</strong> 2005, n. 144 («Misure urgenti per il contrasto<br />

del terrorismo internazionale», pubblicato in Gazz. Uff. 27<br />

<strong>luglio</strong> 2005, n. 173), come modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 3. Nuove norme in materia di espulsioni degli<br />

stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo.- 1.<br />

Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13,<br />

comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il<br />

Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto puo'<br />

disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una<br />

delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22<br />

maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati<br />

motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio<br />

dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare<br />

organizzazioni o attivita' terroristiche, anche<br />

internazionali.<br />

2. Nei casi di cui al comma 1, il decreto di espulsione<br />

e' immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame<br />

o impugnativa da parte dell'interessato. L'esecuzione del<br />

provvedimento e' disposta dal questore ed e' sottoposta<br />

alla convalida da parte del tribunale in composizione<br />

monocratica secondo le disposizioni di cui all'articolo 13,<br />

comma 5-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998.<br />

2-bis. Se il destinatario del provvedimento e'<br />

sottoposto a procedimento penale, si applicano le<br />

disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter,<br />

3-quater e 3-quinquies del decreto legislativo n. 286 del<br />

1998.<br />

3. Il prefetto puo' altresi' omettere, sospendere o<br />

revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo<br />

13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998,<br />

informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando<br />

sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!