12.06.2013 Views

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

esecutiva.<br />

2. I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che<br />

dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche<br />

per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di<br />

procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca.<br />

3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo<br />

non e' necessaria l'apposizione della formula esecutiva.<br />

Titolo II<br />

Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi<br />

Art. 116<br />

Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi<br />

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di<br />

accesso ai documenti amministrativi il ricorso e' proposto entro<br />

trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla<br />

formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e<br />

agli eventuali controinteressati. Si applica l'articolo 49.<br />

2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso e'<br />

connessa, il ricorso di cui al comma 1 puo' essere proposto con<br />

istanza depositata presso la segreteria della sezione cui e'<br />

assegnato il ricorso principale, previa notificazione<br />

all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza e'<br />

decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero<br />

con la sentenza che definisce il giudizio.<br />

3. L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa da un<br />

proprio dipendente a cio' autorizzato.<br />

4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata;<br />

sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti<br />

richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni,<br />

dettando, ove occorra, le relative modalita'.<br />

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche<br />

ai giudizi di impugnazione.<br />

Titolo III<br />

Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione<br />

Art. 117<br />

Ricorsi avverso il silenzio<br />

1. Il ricorso avverso il silenzio e' proposto, anche senza previa<br />

diffida, con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un<br />

controinteressato nel termine di cui all'articolo 31, comma 2.<br />

2. Il ricorso e' deciso con sentenza in forma semplificata e in<br />

caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina<br />

all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di<br />

norma, a trenta giorni.<br />

3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!