12.06.2013 Views

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

c) il registro per i processi verbali di udienza;<br />

d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;<br />

e) il registro delle ordinanze cautelari;<br />

f) il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti<br />

collegiali;<br />

g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del<br />

patrocinio a spese dello Stato.<br />

2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle lettere a) e b)<br />

del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri e ne rilascia<br />

ricevuta, se richiesta.<br />

3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono<br />

annotati gli estremi della trasmissione dei provvedimenti.<br />

4. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo le<br />

disposizioni del presidente.<br />

5. La segreteria cura la formazione dell'originale dei<br />

provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni necessarie<br />

e apponendo il timbro e la firma di congiunzione tra i fogli che li<br />

compongono.<br />

6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi<br />

dell'articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di<br />

cui all'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di<br />

procedura civile.<br />

Art. 3<br />

Registrazioni in forma automatizzata<br />

1. Le registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere<br />

eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto<br />

del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, n. 52, e<br />

dalla ulteriore normativa applicabile.<br />

2. Il segretario, ove richiesto, rilascia all'interessato<br />

dichiarazione delle registrazioni effettuate.<br />

Art. 4<br />

Orario<br />

1. Le segreterie sono aperte al pubblico nelle ore stabilite dal<br />

presidente del tribunale amministrativo regionale, della sezione<br />

staccata, del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia<br />

amministrativa per la Regione siciliana.<br />

2. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o<br />

documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in<br />

camera di consiglio, il deposito deve avvenire entro le ore 12.00<br />

dell'ultimo giorno consentito.<br />

3. Nei casi in cui il codice prevede termini calcolati in ore le<br />

segreterie danno atto dell'ora di deposito degli atti e dei<br />

provvedimenti giurisdizionali e adeguano gli orari di apertura degli<br />

uffici.<br />

4. In ogni caso e' assicurata la possibilita' di depositare gli<br />

atti in scadenza sino alle ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.<br />

Titolo II<br />

Fascicoli di parte e d'ufficio<br />

Art. 5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!