DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
c) il registro per i processi verbali di udienza;<br />
d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;<br />
e) il registro delle ordinanze cautelari;<br />
f) il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti<br />
collegiali;<br />
g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del<br />
patrocinio a spese dello Stato.<br />
2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle lettere a) e b)<br />
del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri e ne rilascia<br />
ricevuta, se richiesta.<br />
3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono<br />
annotati gli estremi della trasmissione dei provvedimenti.<br />
4. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo le<br />
disposizioni del presidente.<br />
5. La segreteria cura la formazione dell'originale dei<br />
provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni necessarie<br />
e apponendo il timbro e la firma di congiunzione tra i fogli che li<br />
compongono.<br />
6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi<br />
dell'articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di<br />
cui all'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di<br />
procedura civile.<br />
Art. 3<br />
Registrazioni in forma automatizzata<br />
1. Le registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere<br />
eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto<br />
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, n. 52, e<br />
dalla ulteriore normativa applicabile.<br />
2. Il segretario, ove richiesto, rilascia all'interessato<br />
dichiarazione delle registrazioni effettuate.<br />
Art. 4<br />
Orario<br />
1. Le segreterie sono aperte al pubblico nelle ore stabilite dal<br />
presidente del tribunale amministrativo regionale, della sezione<br />
staccata, del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia<br />
amministrativa per la Regione siciliana.<br />
2. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o<br />
documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in<br />
camera di consiglio, il deposito deve avvenire entro le ore 12.00<br />
dell'ultimo giorno consentito.<br />
3. Nei casi in cui il codice prevede termini calcolati in ore le<br />
segreterie danno atto dell'ora di deposito degli atti e dei<br />
provvedimenti giurisdizionali e adeguano gli orari di apertura degli<br />
uffici.<br />
4. In ogni caso e' assicurata la possibilita' di depositare gli<br />
atti in scadenza sino alle ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.<br />
Titolo II<br />
Fascicoli di parte e d'ufficio<br />
Art. 5