12.06.2013 Views

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

anche a riposo, che la presiede, e da un dirigente del<br />

Ministero delle attivita' produttive ed un dirigente<br />

dell'ISVAP. Il mandato ha durata quadriennale ed e'<br />

rinnovabile per una sola volta. E' stabilita con<br />

regolamento del Ministro delle attivita' produttive, nel<br />

rispetto dei principi del giusto procedimento, la procedura<br />

dinanzi alla Commissione consultiva e il regime di<br />

incompatibilita' dei componenti. La Commissione consultiva<br />

opera presso l'ISVAP, che provvede alle spese per il suo<br />

funzionamento ed al compenso dei componenti.<br />

5. A seguito dell'esercizio della facolta' di reclamo<br />

di cui al comma 3, la Commissione consultiva acquisisce le<br />

risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e<br />

dispone l'audizione, alla quale le parti possono<br />

partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti<br />

di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, la<br />

Commissione consultiva puo' disporre l'archiviazione della<br />

contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze<br />

istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione,<br />

trasmette al Ministro delle attivita' produttive la<br />

proposta motivata di determinazione della sanzione<br />

amministrativa pecuniaria, avuto riguardo anche<br />

all'eventuale attenuazione o eliminazione delle conseguenze<br />

dannose ed all'adozione di misure idonee a prevenire la<br />

ripetizione della violazione. Si applicano, inoltre, gli<br />

articoli 8, 8-bis e 11 della legge 24 novembre 1981, n.<br />

689.<br />

6. Il Ministero delle attivita' produttive, sulle<br />

risultanze della proposta della Commissione consultiva o ad<br />

istanza dell'ISVAP in assenza di reclamo, decide la<br />

sanzione con decreto dirigenziale, che viene<br />

successivamente comunicato dall'ISVAP alle parti del<br />

procedimento.<br />

7. La tutela giurisdizionale davanti al giudice<br />

amministrativo e' disciplinata dal codice del processo<br />

amministrativo. I ricorsi sono notificati anche all'ISVAP,<br />

che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.<br />

8. I decreti ministeriali, che infliggono le sanzioni<br />

pecuniarie, e le sentenze dei giudici amministrativi che<br />

decidono i ricorsi sono pubblicati nel Bollettino<br />

dell'ISVAP. Il Ministero delle attivita' produttive, su<br />

richiesta dell'ISVAP, tenuto conto della violazione e degli<br />

interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per<br />

dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative<br />

spese a carico dell'autore della violazione.».<br />

- Per il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo<br />

12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici<br />

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle<br />

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato in Gazz.<br />

Uff., S.O., 2 maggio 2006, n. 100), si vedano le note all'<br />

articolo 121 dell'allegato 1.<br />

- Si riporta il testo dell'articolo 243 bis del citato<br />

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato<br />

dal presente decreto:<br />

«Art. 243 bis. Informativa in ordine all'intento di<br />

proporre ricorso giurisdizionale. (art. 44, comma 3, lett.<br />

b) e d), l. n. 88 del 2009; art. 1, paragrafo 4, direttiva<br />

89/665/CEE e art. 1, paragrafo 4, direttiva 92/13/CEE come<br />

modificati dalla direttiva 2007/66/CE)<br />

1. Nelle materie di cui all'articolo 244, comma 1, i<br />

soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale<br />

informano le stazioni appaltanti della presunta violazione

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!