DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
anche a riposo, che la presiede, e da un dirigente del<br />
Ministero delle attivita' produttive ed un dirigente<br />
dell'ISVAP. Il mandato ha durata quadriennale ed e'<br />
rinnovabile per una sola volta. E' stabilita con<br />
regolamento del Ministro delle attivita' produttive, nel<br />
rispetto dei principi del giusto procedimento, la procedura<br />
dinanzi alla Commissione consultiva e il regime di<br />
incompatibilita' dei componenti. La Commissione consultiva<br />
opera presso l'ISVAP, che provvede alle spese per il suo<br />
funzionamento ed al compenso dei componenti.<br />
5. A seguito dell'esercizio della facolta' di reclamo<br />
di cui al comma 3, la Commissione consultiva acquisisce le<br />
risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e<br />
dispone l'audizione, alla quale le parti possono<br />
partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti<br />
di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, la<br />
Commissione consultiva puo' disporre l'archiviazione della<br />
contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze<br />
istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione,<br />
trasmette al Ministro delle attivita' produttive la<br />
proposta motivata di determinazione della sanzione<br />
amministrativa pecuniaria, avuto riguardo anche<br />
all'eventuale attenuazione o eliminazione delle conseguenze<br />
dannose ed all'adozione di misure idonee a prevenire la<br />
ripetizione della violazione. Si applicano, inoltre, gli<br />
articoli 8, 8-bis e 11 della legge 24 novembre 1981, n.<br />
689.<br />
6. Il Ministero delle attivita' produttive, sulle<br />
risultanze della proposta della Commissione consultiva o ad<br />
istanza dell'ISVAP in assenza di reclamo, decide la<br />
sanzione con decreto dirigenziale, che viene<br />
successivamente comunicato dall'ISVAP alle parti del<br />
procedimento.<br />
7. La tutela giurisdizionale davanti al giudice<br />
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo<br />
amministrativo. I ricorsi sono notificati anche all'ISVAP,<br />
che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.<br />
8. I decreti ministeriali, che infliggono le sanzioni<br />
pecuniarie, e le sentenze dei giudici amministrativi che<br />
decidono i ricorsi sono pubblicati nel Bollettino<br />
dell'ISVAP. Il Ministero delle attivita' produttive, su<br />
richiesta dell'ISVAP, tenuto conto della violazione e degli<br />
interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per<br />
dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative<br />
spese a carico dell'autore della violazione.».<br />
- Per il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo<br />
12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici<br />
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle<br />
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato in Gazz.<br />
Uff., S.O., 2 maggio 2006, n. 100), si vedano le note all'<br />
articolo 121 dell'allegato 1.<br />
- Si riporta il testo dell'articolo 243 bis del citato<br />
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato<br />
dal presente decreto:<br />
«Art. 243 bis. Informativa in ordine all'intento di<br />
proporre ricorso giurisdizionale. (art. 44, comma 3, lett.<br />
b) e d), l. n. 88 del 2009; art. 1, paragrafo 4, direttiva<br />
89/665/CEE e art. 1, paragrafo 4, direttiva 92/13/CEE come<br />
modificati dalla direttiva 2007/66/CE)<br />
1. Nelle materie di cui all'articolo 244, comma 1, i<br />
soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale<br />
informano le stazioni appaltanti della presunta violazione