DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
- L'articolo 8 della cit. legge 23 dicembre 1966, n.<br />
1147, abrogato dal presente decreto, recava: < < Norme<br />
transitorie > > .<br />
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 17<br />
febbraio 1968, n. 108 («Norme per l'elezione dei Consigli<br />
regionali delle Regioni a statuto normale», pubblicata in<br />
Gazz. Uff. 6 marzo 1968, n. 61), come modificato dal<br />
presente decreto:<br />
«Art.19. Ricorsi.<br />
Per i ricorsi in materia di eleggibilita' e decadenza<br />
si osservano le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5<br />
della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.<br />
Le azioni popolari e le impugnative previste per<br />
qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono<br />
consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al<br />
Commissario del governo.<br />
Per tutte le questioni e le controversie deferite alla<br />
magistratura ordinaria, e' competente, in prima istanza, il<br />
tribunale del capoluogo della regione.<br />
La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei<br />
consiglieri regionali, successive all'emanazione del<br />
decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle<br />
disposizioni dettate dal codice del processo<br />
amministrativo.».<br />
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto del<br />
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 («Testo<br />
unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli<br />
organi delle Amministrazioni comunali», pubblicato in Gazz.<br />
Uff., S.O., 23 giugno 1960, n. 152), come modificato dal<br />
presente decreto:<br />
«Art. 31. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29). - Le<br />
decisioni di cui all'articolo precedente devono essere<br />
immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione<br />
del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art.<br />
27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri<br />
luoghi pubblici, da effettuarsi entro l'ottavo giorno<br />
precedente l'elezione.<br />
Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al<br />
Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i<br />
candidati saranno elencati secondo l'ordine risultato dal<br />
sorteggio.».<br />
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del citato<br />
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.<br />
570,come modificato dal presente decreto:<br />
«Art. 34. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e Legge<br />
23 marzo 1956, n. 136, art. 21). - Le decisioni di cui<br />
all'articolo precedente devono essere immediatamente<br />
comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto con<br />
le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per<br />
l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici,<br />
da effettuarsi entro l'ottavo giorno precedente l'elezione.<br />
Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al<br />
Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste<br />
saranno riportate secondo l'ordine risultato dal<br />
sorteggio.».<br />
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 8<br />
marzo 1951, n. 122 («Norme per l'elezione dei Consigli<br />
provinciali», pubblicata in Gazz. Uff. 13 marzo 1951, n.<br />
60),come modificato dal presente decreto:<br />
«Art. 17. Compiute le operazioni relative all'esame ed<br />
all'ammissione dei gruppi di candidati presentati,<br />
l'Ufficio elettorale centrale: