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DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

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di cassazione, quando accolgono i ricorsi correggono il<br />

risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati<br />

illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di<br />

esserlo.<br />

Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente<br />

comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione,<br />

senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve<br />

essere data al prefetto.<br />

L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile<br />

resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di<br />

appello.».<br />

- Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 5<br />

agosto 1962, n. 1257 («Norme per l'elezione del Consiglio<br />

regionale della Valle d'Aosta», pubblicata in Gazz. Uff. 24<br />

agosto 1962, n. 213), come modificato dal presente decreto:<br />

« Art. 21.Ricorso amministrativo contro l'elezione dei<br />

consiglieri.<br />

Contro l'elezione dei consiglieri regionali e' ammesso<br />

ricorso amministrativo al Consiglio regionale in materia di<br />

eleggibilita'. Il ricorso deve essere presentato alla<br />

segreteria del Consiglio entro 15 giorni dalla<br />

proclamazione; entro lo stesso termine il ricorso, a cura<br />

di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente<br />

notificato alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10<br />

giorni per rispondere.<br />

Il Consiglio regionale deve deliberare su i ricorsi<br />

amministrativi presentati entro 60 giorni dalla loro<br />

presentazione; quando non vi provveda entro detto termine,<br />

sono ammessi direttamente i ricorsi giurisdizionali<br />

previsti dagli articoli 22 e 23.<br />

La deliberazione deve essere nel giorno successivo<br />

depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere<br />

notificata entro cinque giorni agli interessati.».<br />

- Si riporta il testo dell'articolo 24 della citata<br />

legge 5 agosto 1962, n. 1257, come modificato dal presente<br />

decreto:<br />

«Art. 24.Poteri di correzione e di sostituzione del<br />

Consiglio regionale e della Corte di appello.<br />

Il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino,<br />

quando accolgano i ricorsi loro presentati, correggono<br />

secondo i casi i risultati delle elezioni e sostituiscono<br />

ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno<br />

diritto di esserlo.».<br />

- Si riporta il testo dell'articolo 30 della citata<br />

legge 5 agosto 1962, n. 1257, come modificato dal presente<br />

decreto:<br />

«Art. 30. Ricorso giurisdizionale in materia di<br />

incompatibilita'.<br />

Quando il Consiglio regionale non provveda nei termini<br />

prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dall'art.<br />

28 e dall'art. 29, e' ammesso ricorso giurisdizionale alla<br />

Corte di appello di Torino che, quando occorre, contesta<br />

l'incompatibilita', chiede al consigliere regionale di<br />

esercitare l'opzione e ne pronuncia la decadenza.<br />

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in<br />

materia di incompatibilita' e' ammesso, entro trenta giorni<br />

dalla notifica, ricorso giurisdizionale alla Corte di<br />

appello di Torino che provvede e giudica con i poteri ad<br />

esso attribuiti dal comma precedente.».<br />

- Si riporta il testo dell'articolo 31 della cit. legge<br />

5 agosto 1962, n. 1257, come modificato dal presente<br />

decreto:

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