DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
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dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della<br />
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro<br />
competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i<br />
beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto<br />
ambientale puo' essere estesa, con decreto del Presidente<br />
del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio<br />
dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle<br />
categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge<br />
8 <strong>luglio</strong> 1986, n. 349.<br />
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto<br />
ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione<br />
del relativo procedimento, e' pubblicato, a cura del<br />
proponente, unitamente all'estratto della predetta<br />
valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale<br />
e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della<br />
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini<br />
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte<br />
dei soggetti interessati".<br />
8. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267;<br />
9. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267;<br />
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo<br />
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma<br />
8 del presente<br />
articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli<br />
accordi di programma ed ai patti territoriali di cui<br />
all'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio l995, n. 32,<br />
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. <strong>104</strong>, e successive<br />
modificazioni, agli accordi di programma relativi agli<br />
interventi previsti nei programmi e nei piani approvati<br />
dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15<br />
dicembre 1990, n. 396, nonche' alle sovvenzioni globali di<br />
cui alla normativa comunitaria.<br />
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4<br />
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,<br />
introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle<br />
altre conferenze di servizi previste dalle vigenti<br />
disposizioni di legge.<br />
12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno<br />
1990, n. 146, e' sostituito dal seguente: "5. La<br />
Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese<br />
relative al proprio funzionamento, nei limiti degli<br />
stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale<br />
scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della<br />
gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte<br />
dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione<br />
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla<br />
contabilita' generale dello Stato, sono approvate con<br />
decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai<br />
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto<br />
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei<br />
ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la<br />
predetta Commissione".<br />
13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno<br />
1990, n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti i<br />
seguenti: "Alle dipendenze della Commissione e' posto,<br />
altresi', un contingente, non superiore nel primo biennio a<br />
diciotto unita', di dipendenti dello Stato e di altre<br />
amministrazioni pubbliche, in posizione di comando,<br />
determinato, su proposta della Commissione, con decreto del<br />
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il<br />
Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo<br />
stato giuridico e il trattamento economico delle