12.06.2013 Views

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della<br />

Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro<br />

competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i<br />

beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto<br />

ambientale puo' essere estesa, con decreto del Presidente<br />

del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio<br />

dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle<br />

categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge<br />

8 <strong>luglio</strong> 1986, n. 349.<br />

2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto<br />

ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione<br />

del relativo procedimento, e' pubblicato, a cura del<br />

proponente, unitamente all'estratto della predetta<br />

valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale<br />

e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della<br />

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini<br />

per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte<br />

dei soggetti interessati".<br />

8. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267;<br />

9. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267;<br />

10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo<br />

27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma<br />

8 del presente<br />

articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli<br />

accordi di programma ed ai patti territoriali di cui<br />

all'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio l995, n. 32,<br />

convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. <strong>104</strong>, e successive<br />

modificazioni, agli accordi di programma relativi agli<br />

interventi previsti nei programmi e nei piani approvati<br />

dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15<br />

dicembre 1990, n. 396, nonche' alle sovvenzioni globali di<br />

cui alla normativa comunitaria.<br />

11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4<br />

dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,<br />

introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle<br />

altre conferenze di servizi previste dalle vigenti<br />

disposizioni di legge.<br />

12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno<br />

1990, n. 146, e' sostituito dal seguente: "5. La<br />

Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese<br />

relative al proprio funzionamento, nei limiti degli<br />

stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale<br />

scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della<br />

gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte<br />

dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione<br />

delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla<br />

contabilita' generale dello Stato, sono approvate con<br />

decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai<br />

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto<br />

1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei<br />

ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la<br />

predetta Commissione".<br />

13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno<br />

1990, n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti i<br />

seguenti: "Alle dipendenze della Commissione e' posto,<br />

altresi', un contingente, non superiore nel primo biennio a<br />

diciotto unita', di dipendenti dello Stato e di altre<br />

amministrazioni pubbliche, in posizione di comando,<br />

determinato, su proposta della Commissione, con decreto del<br />

Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il<br />

Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo<br />

stato giuridico e il trattamento economico delle

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!