DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
8. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie e<br />
l'udienza di discussione e' fissata d'ufficio con priorita'.<br />
9. L'estinzione e l'improcedibilita' sono dichiarate con sentenza<br />
se si verificano, o vengono accertate, all'udienza di discussione.<br />
Titolo VII<br />
Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice<br />
Art. 86<br />
Procedimento di correzione<br />
1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la<br />
domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha<br />
emesso il provvedimento, il quale, se vi e' il consenso delle parti,<br />
dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione.<br />
2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione<br />
pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.<br />
3. La correzione si effettua a margine o in calce al<br />
provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza<br />
che l'ha disposta.<br />
Titolo VIII<br />
Udienze<br />
Art. 87<br />
Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio<br />
1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullita', salvo quanto<br />
previsto dal comma 2.<br />
2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in<br />
camera di consiglio:<br />
a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle<br />
misure cautelari collegiali;<br />
b) il giudizio in materia di silenzio;<br />
c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi;<br />
d) i giudizi di ottemperanza;<br />
e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano<br />
l'estinzione o l'improcedibilita' del giudizio.<br />
3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di<br />
cui alla lettera a), tutti i termini processuali sono dimezzati<br />
rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la<br />
notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei<br />
motivi aggiunti. La camera di consiglio e' fissata d'ufficio alla<br />
prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla<br />
scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella<br />
camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta.<br />
4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di<br />
nullita' della decisione.<br />
Titolo IX