12.06.2013 Views

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

8. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie e<br />

l'udienza di discussione e' fissata d'ufficio con priorita'.<br />

9. L'estinzione e l'improcedibilita' sono dichiarate con sentenza<br />

se si verificano, o vengono accertate, all'udienza di discussione.<br />

Titolo VII<br />

Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice<br />

Art. 86<br />

Procedimento di correzione<br />

1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la<br />

domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha<br />

emesso il provvedimento, il quale, se vi e' il consenso delle parti,<br />

dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione.<br />

2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione<br />

pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.<br />

3. La correzione si effettua a margine o in calce al<br />

provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza<br />

che l'ha disposta.<br />

Titolo VIII<br />

Udienze<br />

Art. 87<br />

Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio<br />

1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullita', salvo quanto<br />

previsto dal comma 2.<br />

2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in<br />

camera di consiglio:<br />

a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle<br />

misure cautelari collegiali;<br />

b) il giudizio in materia di silenzio;<br />

c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi;<br />

d) i giudizi di ottemperanza;<br />

e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano<br />

l'estinzione o l'improcedibilita' del giudizio.<br />

3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di<br />

cui alla lettera a), tutti i termini processuali sono dimezzati<br />

rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la<br />

notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei<br />

motivi aggiunti. La camera di consiglio e' fissata d'ufficio alla<br />

prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla<br />

scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella<br />

camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta.<br />

4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di<br />

nullita' della decisione.<br />

Titolo IX

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!