12.06.2013 Views

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al<br />

doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione.<br />

7. (abrogato)<br />

8. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori<br />

oneri per la finanza pubblica.».<br />

- Per il testo dell'articolo 5 della legge 25 febbraio<br />

1992, n. 225 cosi' come modificato, dall'articolo 3, comma<br />

5, dell'allegato 4 del presente decreto, si vedano le note<br />

all'articolo 119 dell'allegato 1.<br />

Nota all'art. 134<br />

- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 21<br />

novembre 1962, n. 161 («Revisione dei film e dei lavori<br />

teatrali», pubblicata in Gazz. Uff. 28 aprile 1962, n.<br />

109):<br />

«Art. 8. Ricorso al Consiglio di Stato.<br />

Il ricorso al Consiglio di Stato in sede<br />

giurisdizionale e' ammesso nei modi di legge.<br />

Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel<br />

merito.<br />

I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico<br />

26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a meta'.<br />

L'udienza di discussione e' fissata d'ufficio entro 30<br />

giorni dalla scadenza del termine per il deposito del<br />

ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro dieci<br />

giorni dalla udienza di discussione.<br />

Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel merito, la<br />

decisione, se favorevole alla concessione del nulla-osta,<br />

tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senza altre<br />

formalita'.».<br />

Note all'art. 135<br />

- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 24<br />

marzo 1958, n. 195 («Norme sulla Costituzione e sul<br />

funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura»,<br />

pubblicata in Gazz. Uff. 27 marzo 1958, n. 75), cosi' come<br />

modificato dall'articolo 3, comma 1, dell'allegato 4 del<br />

presente decreto:<br />

«Art. 17.Forma dei provvedimenti.<br />

Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono<br />

adottati, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio<br />

superiore, con decreto del Presidente della Repubblica<br />

controfirmato dal Ministro, ovvero, nei casi stabiliti<br />

dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e<br />

giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti<br />

dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19,<br />

i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro<br />

per il tesoro.<br />

La tutela giurisdizionale davanti al giudice<br />

amministrativo e' disciplinata dal codice del processo<br />

amministrativo.<br />

Contro i provvedimenti in materia disciplinare, e'<br />

ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di<br />

cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del<br />

provvedimento impugnato.».<br />

- Si riporta il testo dell'articolo <strong>104</strong> del decreto<br />

legislativo 1° settembre 1993, n. 385 («T esto unico delle<br />

leggi in materia bancaria e creditizia», pubblicato in<br />

Gazz. Uff., S.O., 30 settembre 1993, n. 230):<br />

«Art. <strong>104</strong>.Competenze giurisdizionali.<br />

1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad<br />

amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta<br />

amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'art.<br />

99, comma 5, nonche' per tutte le controversie fra le

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!