DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al<br />
doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione.<br />
7. (abrogato)<br />
8. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori<br />
oneri per la finanza pubblica.».<br />
- Per il testo dell'articolo 5 della legge 25 febbraio<br />
1992, n. 225 cosi' come modificato, dall'articolo 3, comma<br />
5, dell'allegato 4 del presente decreto, si vedano le note<br />
all'articolo 119 dell'allegato 1.<br />
Nota all'art. 134<br />
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 21<br />
novembre 1962, n. 161 («Revisione dei film e dei lavori<br />
teatrali», pubblicata in Gazz. Uff. 28 aprile 1962, n.<br />
109):<br />
«Art. 8. Ricorso al Consiglio di Stato.<br />
Il ricorso al Consiglio di Stato in sede<br />
giurisdizionale e' ammesso nei modi di legge.<br />
Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel<br />
merito.<br />
I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico<br />
26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a meta'.<br />
L'udienza di discussione e' fissata d'ufficio entro 30<br />
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del<br />
ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro dieci<br />
giorni dalla udienza di discussione.<br />
Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel merito, la<br />
decisione, se favorevole alla concessione del nulla-osta,<br />
tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senza altre<br />
formalita'.».<br />
Note all'art. 135<br />
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 24<br />
marzo 1958, n. 195 («Norme sulla Costituzione e sul<br />
funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura»,<br />
pubblicata in Gazz. Uff. 27 marzo 1958, n. 75), cosi' come<br />
modificato dall'articolo 3, comma 1, dell'allegato 4 del<br />
presente decreto:<br />
«Art. 17.Forma dei provvedimenti.<br />
Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono<br />
adottati, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio<br />
superiore, con decreto del Presidente della Repubblica<br />
controfirmato dal Ministro, ovvero, nei casi stabiliti<br />
dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e<br />
giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti<br />
dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19,<br />
i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro<br />
per il tesoro.<br />
La tutela giurisdizionale davanti al giudice<br />
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo<br />
amministrativo.<br />
Contro i provvedimenti in materia disciplinare, e'<br />
ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di<br />
cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del<br />
provvedimento impugnato.».<br />
- Si riporta il testo dell'articolo <strong>104</strong> del decreto<br />
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 («T esto unico delle<br />
leggi in materia bancaria e creditizia», pubblicato in<br />
Gazz. Uff., S.O., 30 settembre 1993, n. 230):<br />
«Art. <strong>104</strong>.Competenze giurisdizionali.<br />
1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad<br />
amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta<br />
amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'art.<br />
99, comma 5, nonche' per tutte le controversie fra le