12.06.2013 Views

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104 ... - Edk Editore Srl

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente<br />

legge, sono puniti con la sanzione amministrativa<br />

pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento<br />

milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti<br />

adottati in ordine alla violazione delle norme sulle<br />

posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto<br />

interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non<br />

inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del<br />

fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo<br />

esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della<br />

contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie<br />

previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'.<br />

32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la<br />

violazione e' di particolare gravita' o reiterata, puo'<br />

essere disposta nei confronti del titolare di licenza o<br />

autorizzazione o concessione anche la sospensione<br />

dell'attivita', per un periodo non superiore ai sei mesi,<br />

ovvero la revoca.».<br />

- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno<br />

2001, n. 325 («Testo unico delle disposizioni legislative<br />

in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo<br />

B) > > ) e' pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 16 agosto 2001,<br />

n. 189.<br />

- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno<br />

2001, n. 327 («Testo unico delle disposizioni legislative<br />

in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo<br />

A)») e' pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 16 agosto 2001, n.<br />

189.<br />

- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del<br />

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 («Testo<br />

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in<br />

materia di spese di giustizia. (Testo A)», pubblicato in<br />

Gazz. Uff., S.O., 15 giugno 2002, n. 139), come modificato<br />

dal presente decreto:<br />

«Art. 13. (Importi).- 1. Il contributo unificato e'<br />

dovuto nei seguenti importi:<br />

a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;<br />

b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro<br />

1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria<br />

giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al<br />

libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura<br />

civile;<br />

c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro<br />

5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di<br />

valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice<br />

di pace;<br />

d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro<br />

26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e<br />

amministrativi di valore indeterminabile;<br />

e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro<br />

52.000 e fino a euro 260.000;<br />

f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro<br />

260.000 e fino a euro 520.000;<br />

g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro<br />

520.000.<br />

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il<br />

contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri<br />

processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della<br />

meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore<br />

inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro<br />

30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il<br />

contributo dovuto e' pari a euro 120.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!