io l'impresa febbraio 2013 - CNA Informa
io l'impresa febbraio 2013 - CNA Informa
io l'impresa febbraio 2013 - CNA Informa
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
21 <strong>CNA</strong> BolognaNuova<br />
normativa<br />
Fatturaz<strong>io</strong>ni, sisma, Iva, auto aziendali<br />
Le novità nella legge di stabilità<br />
Ecco alcune delle novità di interesse per le imprese contenute<br />
nella legge di stabilità per il <strong>2013</strong>.<br />
Modifiche alla fatturaz<strong>io</strong>ne<br />
delle operaz<strong>io</strong>ni dal <strong>2013</strong><br />
Allo scopo di recepire anche nella norma naz<strong>io</strong>nale le previs<strong>io</strong>ni<br />
della specifica Direttiva comunitaria sulla fatturaz<strong>io</strong>ne,<br />
sono state apportate significative modifiche alle norme relative<br />
e collegate alla fatturaz<strong>io</strong>ne delle operaz<strong>io</strong>ni attive. Le nuove disposiz<strong>io</strong>ni<br />
si applicano alle operaz<strong>io</strong>ni effettuate dal 1° genna<strong>io</strong><br />
<strong>2013</strong>. Fra le più significative modifiche si evidenziano in particolare<br />
le seguenti: - l’allungamento dei termini di fatturaz<strong>io</strong>ne per<br />
le operaz<strong>io</strong>ni intracomunitarie; - la previs<strong>io</strong>ne della fattura “differita”<br />
anche per le prestaz<strong>io</strong>ni di serviz<strong>io</strong>; - l’obbligo di emiss<strong>io</strong>ne<br />
della fattura anche per le operaz<strong>io</strong>ni extraUE.<br />
SISMA 2012 - Accesso al finanziamento<br />
per chi ha subito un danno economico<br />
I soggetti che hanno subito un danno economico diretto conseguente<br />
agli eventi sismici del magg<strong>io</strong> 2012, possono accedere<br />
al finanziamento per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali<br />
e assistenziali, nonché dei premi per l’assicuraz<strong>io</strong>ne<br />
obbligatoria dovuti fino al 30 giugno <strong>2013</strong>.<br />
I soggetti interessati sono: - i titolari di reddito d’impresa; - i<br />
titolari di reddito di lavoro autonomo; - gli esercenti attività<br />
agricole profess<strong>io</strong>nali;<br />
residenti o con sede operativa e mercato di riferimento nel cratere.<br />
Possono definirsi “danneggiati economici” i soggetti che dimostrano<br />
di avere almeno due delle seguenti condiz<strong>io</strong>ni:<br />
a) una diminuz<strong>io</strong>ne del volume d’affari nel per<strong>io</strong>do giugno-novembre<br />
2012, rispetto al corrispondente per<strong>io</strong>do dell’anno<br />
2011, che sia super<strong>io</strong>re di almeno il 20 per cento rispetto<br />
alla variaz<strong>io</strong>ne rilevata dall’ISTAT dell’indice sul fatturato del<br />
settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero<br />
della produz<strong>io</strong>ne lorda vendibile registrato nello stesso<br />
per<strong>io</strong>do dell’anno 2012, rispetto all’anno 2011;<br />
b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il<br />
calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CIGS e deroghe)<br />
ovvero riduz<strong>io</strong>ne di personale conseguente al sisma rispetto<br />
alla dotaz<strong>io</strong>ne di personale occupato al 30 aprile 2012;<br />
c) riduz<strong>io</strong>ne, super<strong>io</strong>re di almeno il 20 per cento rispetto a quella<br />
media naz<strong>io</strong>nale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo<br />
economico dell’anno 2011, dei consumi per utenze nel<br />
per<strong>io</strong>do giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente<br />
per<strong>io</strong>do dell’anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate,<br />
nei per<strong>io</strong>di di riferimento, dalle aziende fornitrici;<br />
d) contraz<strong>io</strong>ne super<strong>io</strong>re del 20 per cento, registrata nel per<strong>io</strong>do<br />
giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso per<strong>io</strong>do dell’anno<br />
2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle<br />
provvig<strong>io</strong>ni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.<br />
Le procedure da seguire per la richiesta del finanziamento sono<br />
analoghe a quelle seguite in occas<strong>io</strong>ne della recente richiesta<br />
di finanziamento da parte dei soggetti che hanno subito danni<br />
strutturali.<br />
Rivalutaz<strong>io</strong>ne terreni e partecipaz<strong>io</strong>ni<br />
detenute da privati: riapertura dei termini<br />
Vengono riaperti i termini per la rivalutaz<strong>io</strong>ne del valore di acquisto<br />
dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipaz<strong>io</strong>ni societarie,<br />
non negoziate in mercati non regolamentati, posseduti<br />
all’1 genna<strong>io</strong> <strong>2013</strong> da persone fisiche, non eserciz<strong>io</strong> di impresa.<br />
Come in precedenza, la rivalutaz<strong>io</strong>ne dei valori dei suddetti beni<br />
avrà effetto solo previa predisposiz<strong>io</strong>ne, in questo caso, entro il<br />
30 giugno <strong>2013</strong>, di una perizia giurata di stima redatta da parte<br />
di uno dei soggetti autorizzati e il pagamento, entro la stessa<br />
data, dell’unica o della prima rata dell’imposta sostitutiva dovuta,<br />
determinata, applicando al nuovo valore attribuito al “bene”<br />
l’aliquota del 4%, se trattasi di un terreno agricolo o edificabile o<br />
trattasi di una partecipaz<strong>io</strong>ne societaria qualificata, o l’aliquota<br />
del 2%, nel caso di partecipaz<strong>io</strong>ne non qualificata.<br />
La riapertura dei termini potrebbe essere particolarmente interessante<br />
per quei soggetti che hanno intenz<strong>io</strong>ne di cedere<br />
terreni rivalutati in anni precedenti per i quali si è verificata una<br />
riduz<strong>io</strong>ne del loro valore di mercato.<br />
Aumento dell’aliquota ordinaria IVA al 22%<br />
Viene previsto che dall’1° lugl<strong>io</strong> <strong>2013</strong> l’aliquota ordinaria IVA del 21%<br />
aumenterà al 22%. Va ricordato che l’aumento dell’aliquota si applica<br />
in riferimento al momento di effettuaz<strong>io</strong>ne delle operaz<strong>io</strong>ni.<br />
Deducibilità auto aziendali<br />
Dal per<strong>io</strong>do d’imposta <strong>2013</strong> la quota di deducibilità dal reddito<br />
d’impresa e di lavoro autonomo delle spese relative alle auto<br />
scende al 20%; la nuova misura si applica alle spese relative a<br />
autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli non utilizzati<br />
nell’attività propria e non adibiti ad uso pubblico. La riforma del<br />
lavoro aveva già previsto che la nuova misura sarebbe scesa al<br />
27,5% a decorrere dal per<strong>io</strong>do d’imposta successivo a quello<br />
in corso alla data di entrata in vigore della legge (18/7/2012) e<br />
c<strong>io</strong>è dal <strong>2013</strong> per i soggetti con il per<strong>io</strong>do d’imposta coincidente<br />
con l’anno solare; tali soggetti non applicheranno quindi mai la<br />
percentuale del 27,5 in quanto sostituita dal 20%. Per quanto riguarda<br />
i per<strong>io</strong>di “a cavallo”, iniziati dopo il 18/7/2012, la percentuale<br />
di deducibilità da applicare è il 27,5% fino al 31/12/2012;<br />
sono necessari invece chiarimenti per la percentuale da applicare<br />
dal 1 genna<strong>io</strong> <strong>2013</strong> (27,5% o 20%).<br />
Gli acconti dovuti per il per<strong>io</strong>do di imposta di prima applicaz<strong>io</strong>ne<br />
sono da rideterminare tenendo conto delle nuove disposiz<strong>io</strong>ni.<br />
Deduz<strong>io</strong>ne Irap costo del personale non<br />
dedotto: approvato il modello per istanza<br />
di rimborso<br />
Dal per<strong>io</strong>do d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammessa<br />
l’integrale deducibilità ai fini delle imposte dirette (Ires e Irpef)<br />
della quota parte dell’Irap versata in riferimento alle spese per il<br />
personale dipendente e assimilato, che non sono ordinariamente<br />
deducibili dalla base imponibile Irap. Tale possibilità è stata<br />
estesa anche ai per<strong>io</strong>di d’imposta precedenti e c<strong>io</strong>è 2011, 2010,<br />
2009, 2008 e 2007.