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TERAMOIMPRESA 7/2001<br />

pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati<br />

presso l’impresa che presenta la dichiarazione di emersione<br />

alla quale appartengono alla data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione,<br />

che avviene esclusivamente mediante contribuzione<br />

volontaria, <strong>in</strong>tegrata f<strong>in</strong>o ad un massimo del 66 per cento della<br />

quota a carico del datore di lavoro dal fondo di cui all’articolo 5<br />

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, f<strong>in</strong>o<br />

ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di venti<br />

mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa<br />

a far data dal 28 febbraio 2002. La ricostruzione avviene alla<br />

f<strong>in</strong>e di ogni periodo lavorativo di dodici mesi»;<br />

f) <strong>il</strong> comma 8 è sostituito dal seguente:<br />

«8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base<br />

imponib<strong>il</strong>e connessa ai programmi di emersione, con esclusione di<br />

quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all’articolo 5 della<br />

legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del M<strong>in</strong>istro dell’economia<br />

e delle f<strong>in</strong>anze, di concerto con <strong>il</strong> M<strong>in</strong>istro del lavoro e<br />

delle politiche sociali, è determ<strong>in</strong>ata la quota dest<strong>in</strong>ata alla riduzione<br />

della pressione contributiva, al netto delle risorse dest<strong>in</strong>ate<br />

all’<strong>in</strong>tegrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si<br />

impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera<br />

b), del presente articolo, <strong>in</strong> misura non superiore al 66 per cento<br />

della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata,<br />

e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro<br />

posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi<br />

del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all’uopo<br />

disponib<strong>il</strong>i presso <strong>il</strong> fondo; con lo stesso decreto è <strong>in</strong>oltre determ<strong>in</strong>ata<br />

la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi<br />

oggetto della dichiarazione di emersione <strong>in</strong> proporzione alle quote<br />

contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della f<strong>in</strong>anza<br />

pubblica. Con uno o più decreti del M<strong>in</strong>istro dell’economia e<br />

delle f<strong>in</strong>anze è altresì determ<strong>in</strong>ata la quota residua del predetto<br />

fondo dest<strong>in</strong>ata al riequ<strong>il</strong>ibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell’articolo<br />

5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati»;<br />

g) dopo <strong>il</strong> comma 8, è aggiunto <strong>il</strong> seguente:<br />

«8-bis. Il M<strong>in</strong>istro dell’economia e delle f<strong>in</strong>anze procede<br />

annualmente, sentite le organizzazioni s<strong>in</strong>dacali e di categoria, ad<br />

una verifica dei risultati del processo di emersione <strong>in</strong> base al<br />

numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle<br />

disposizioni per <strong>in</strong>centivare l’emersione dell’economia sommersa,<br />

alla differenziazione degli stessi per <strong>il</strong> settore di attività e<br />

ubicazione dei relativi <strong>in</strong>sediamenti produttivi e, per i lavoratori,<br />

alla rispettiva anzianità contributiva, nonchè delle conseguenti<br />

maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponib<strong>il</strong>e».<br />

All’articolo 22:<br />

al comma 1, capoverso 1, le parole: «10.000 euri» sono<br />

sostituite dalle seguenti: «10.000 euro»;<br />

al comma 1, capoverso 8, <strong>il</strong> primo periodo è sostituito dal<br />

seguente: «I titoli emessi dalla società di cui al comma 1 sono<br />

assim<strong>il</strong>ati ai f<strong>in</strong>i fiscali ai titoli di cui all’articolo 31 del decreto<br />

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si<br />

considerano emessi all’estero qualora siano ammessi a quotazione<br />

<strong>in</strong> almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia<br />

previsto <strong>il</strong> collocamento anche sui mercati esteri».<br />

All’articolo 25, comma 5, <strong>il</strong> primo periodo è sostituito<br />

dal seguente: «I titoli di cui al comma 1 sono assim<strong>il</strong>ati ai f<strong>in</strong>i<br />

fiscali ai titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente<br />

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano<br />

18<br />

Lavoro e previdenza<br />

emessi all’estero qualora siano ammessi a quotazione <strong>in</strong> almeno<br />

un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto <strong>il</strong> collocamento<br />

anche sui mercati esteri».<br />

L’articolo 26 è soppresso.<br />

Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente:<br />

«Disposizioni urgenti <strong>in</strong> vista dell’<strong>in</strong>troduzione dell’euro, <strong>in</strong><br />

materia di tassazione dei redditi di natura f<strong>in</strong>anziaria, di emersione<br />

di attività detenute all’estero, di cartolarizzazione e di<br />

altre operazioni f<strong>in</strong>anziarie».<br />

LAVORATORI DISABILI<br />

Agevolazioni contributive<br />

L’INPS con circolare n. 203 del 19 novembre 2001<br />

ha fornito istruzioni operative per <strong>il</strong> conguaglio delle agevolazioni<br />

contributive a favore dei datori di lavoro che<br />

assumono soggetti disab<strong>il</strong>i.<br />

Testo del documento<br />

INPS circolare 19 novembre 2001, n. 203<br />

Sommario: Istruzioni operative per <strong>il</strong> conguaglio delle agevolazioni<br />

contributive a favore dei datori di lavoro che assumono<br />

soggetti disab<strong>il</strong>i.<br />

1) Quadro normativo di riferimento<br />

La legge 12 marzo 1999, n. 68, pubblicata nel supplemento<br />

ord<strong>in</strong>ario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999,<br />

n. 68, detta disposizioni f<strong>in</strong>alizzate a tutelare e favorire <strong>il</strong> diritto<br />

al lavoro dei disab<strong>il</strong>i.<br />

Nel quadro complessivo di detto <strong>in</strong>tervento legislativo,<br />

sono comprese sia norme di natura lavoristica, sia disposizioni<br />

<strong>in</strong> materia di agevolazioni contributive ed economiche a fronte<br />

dell’assunzione di soggetti disab<strong>il</strong>i (capo IV, artt. 11-14, recante<br />

<strong>il</strong> titolo «Convenzioni e Incentivi», allegato 1).<br />

Tra le prime meritano attenzione le disposizioni relative<br />

alla rimodulazione delle quote di riserva a favore di detti soggetti<br />

e alle nuove modalità di assunzioni obbligatorie, nonchè l’espressa<br />

abrogazione della legge 2 apr<strong>il</strong>e 1968, n. 482 (discipl<strong>in</strong>a<br />

generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amm<strong>in</strong>istrazioni<br />

e le aziende private) e successive modificazioni.<br />

Le seconde prevedono e discipl<strong>in</strong>ano, a favore dei datori<br />

di lavoro che assumono disab<strong>il</strong>i, riduzioni contributive <strong>in</strong><br />

misura variab<strong>il</strong>e <strong>in</strong> funzione del grado e della tipologia di riduzione<br />

della capacità lavorativa del soggetto assunto.<br />

Coerentemente con l’attuale processo di riforma del collocamento,<br />

che prevede l’attribuzione di numerose competenze<br />

ad uffici della Prov<strong>in</strong>cia <strong>in</strong>dividuati dalle Regioni ai sensi dell’articolo<br />

4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la<br />

legge n. 68/1999 affida ai medesimi uffici -denom<strong>in</strong>ati anche

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