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TERAMOIMPRESA 7/2001<br />
pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati<br />
presso l’impresa che presenta la dichiarazione di emersione<br />
alla quale appartengono alla data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione,<br />
che avviene esclusivamente mediante contribuzione<br />
volontaria, <strong>in</strong>tegrata f<strong>in</strong>o ad un massimo del 66 per cento della<br />
quota a carico del datore di lavoro dal fondo di cui all’articolo 5<br />
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, f<strong>in</strong>o<br />
ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di venti<br />
mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa<br />
a far data dal 28 febbraio 2002. La ricostruzione avviene alla<br />
f<strong>in</strong>e di ogni periodo lavorativo di dodici mesi»;<br />
f) <strong>il</strong> comma 8 è sostituito dal seguente:<br />
«8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base<br />
imponib<strong>il</strong>e connessa ai programmi di emersione, con esclusione di<br />
quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all’articolo 5 della<br />
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del M<strong>in</strong>istro dell’economia<br />
e delle f<strong>in</strong>anze, di concerto con <strong>il</strong> M<strong>in</strong>istro del lavoro e<br />
delle politiche sociali, è determ<strong>in</strong>ata la quota dest<strong>in</strong>ata alla riduzione<br />
della pressione contributiva, al netto delle risorse dest<strong>in</strong>ate<br />
all’<strong>in</strong>tegrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si<br />
impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera<br />
b), del presente articolo, <strong>in</strong> misura non superiore al 66 per cento<br />
della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata,<br />
e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro<br />
posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi<br />
del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all’uopo<br />
disponib<strong>il</strong>i presso <strong>il</strong> fondo; con lo stesso decreto è <strong>in</strong>oltre determ<strong>in</strong>ata<br />
la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi<br />
oggetto della dichiarazione di emersione <strong>in</strong> proporzione alle quote<br />
contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della f<strong>in</strong>anza<br />
pubblica. Con uno o più decreti del M<strong>in</strong>istro dell’economia e<br />
delle f<strong>in</strong>anze è altresì determ<strong>in</strong>ata la quota residua del predetto<br />
fondo dest<strong>in</strong>ata al riequ<strong>il</strong>ibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell’articolo<br />
5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati»;<br />
g) dopo <strong>il</strong> comma 8, è aggiunto <strong>il</strong> seguente:<br />
«8-bis. Il M<strong>in</strong>istro dell’economia e delle f<strong>in</strong>anze procede<br />
annualmente, sentite le organizzazioni s<strong>in</strong>dacali e di categoria, ad<br />
una verifica dei risultati del processo di emersione <strong>in</strong> base al<br />
numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle<br />
disposizioni per <strong>in</strong>centivare l’emersione dell’economia sommersa,<br />
alla differenziazione degli stessi per <strong>il</strong> settore di attività e<br />
ubicazione dei relativi <strong>in</strong>sediamenti produttivi e, per i lavoratori,<br />
alla rispettiva anzianità contributiva, nonchè delle conseguenti<br />
maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponib<strong>il</strong>e».<br />
All’articolo 22:<br />
al comma 1, capoverso 1, le parole: «10.000 euri» sono<br />
sostituite dalle seguenti: «10.000 euro»;<br />
al comma 1, capoverso 8, <strong>il</strong> primo periodo è sostituito dal<br />
seguente: «I titoli emessi dalla società di cui al comma 1 sono<br />
assim<strong>il</strong>ati ai f<strong>in</strong>i fiscali ai titoli di cui all’articolo 31 del decreto<br />
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si<br />
considerano emessi all’estero qualora siano ammessi a quotazione<br />
<strong>in</strong> almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia<br />
previsto <strong>il</strong> collocamento anche sui mercati esteri».<br />
All’articolo 25, comma 5, <strong>il</strong> primo periodo è sostituito<br />
dal seguente: «I titoli di cui al comma 1 sono assim<strong>il</strong>ati ai f<strong>in</strong>i<br />
fiscali ai titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente<br />
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano<br />
18<br />
Lavoro e previdenza<br />
emessi all’estero qualora siano ammessi a quotazione <strong>in</strong> almeno<br />
un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto <strong>il</strong> collocamento<br />
anche sui mercati esteri».<br />
L’articolo 26 è soppresso.<br />
Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente:<br />
«Disposizioni urgenti <strong>in</strong> vista dell’<strong>in</strong>troduzione dell’euro, <strong>in</strong><br />
materia di tassazione dei redditi di natura f<strong>in</strong>anziaria, di emersione<br />
di attività detenute all’estero, di cartolarizzazione e di<br />
altre operazioni f<strong>in</strong>anziarie».<br />
LAVORATORI DISABILI<br />
Agevolazioni contributive<br />
L’INPS con circolare n. 203 del 19 novembre 2001<br />
ha fornito istruzioni operative per <strong>il</strong> conguaglio delle agevolazioni<br />
contributive a favore dei datori di lavoro che<br />
assumono soggetti disab<strong>il</strong>i.<br />
Testo del documento<br />
INPS circolare 19 novembre 2001, n. 203<br />
Sommario: Istruzioni operative per <strong>il</strong> conguaglio delle agevolazioni<br />
contributive a favore dei datori di lavoro che assumono<br />
soggetti disab<strong>il</strong>i.<br />
1) Quadro normativo di riferimento<br />
La legge 12 marzo 1999, n. 68, pubblicata nel supplemento<br />
ord<strong>in</strong>ario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999,<br />
n. 68, detta disposizioni f<strong>in</strong>alizzate a tutelare e favorire <strong>il</strong> diritto<br />
al lavoro dei disab<strong>il</strong>i.<br />
Nel quadro complessivo di detto <strong>in</strong>tervento legislativo,<br />
sono comprese sia norme di natura lavoristica, sia disposizioni<br />
<strong>in</strong> materia di agevolazioni contributive ed economiche a fronte<br />
dell’assunzione di soggetti disab<strong>il</strong>i (capo IV, artt. 11-14, recante<br />
<strong>il</strong> titolo «Convenzioni e Incentivi», allegato 1).<br />
Tra le prime meritano attenzione le disposizioni relative<br />
alla rimodulazione delle quote di riserva a favore di detti soggetti<br />
e alle nuove modalità di assunzioni obbligatorie, nonchè l’espressa<br />
abrogazione della legge 2 apr<strong>il</strong>e 1968, n. 482 (discipl<strong>in</strong>a<br />
generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amm<strong>in</strong>istrazioni<br />
e le aziende private) e successive modificazioni.<br />
Le seconde prevedono e discipl<strong>in</strong>ano, a favore dei datori<br />
di lavoro che assumono disab<strong>il</strong>i, riduzioni contributive <strong>in</strong><br />
misura variab<strong>il</strong>e <strong>in</strong> funzione del grado e della tipologia di riduzione<br />
della capacità lavorativa del soggetto assunto.<br />
Coerentemente con l’attuale processo di riforma del collocamento,<br />
che prevede l’attribuzione di numerose competenze<br />
ad uffici della Prov<strong>in</strong>cia <strong>in</strong>dividuati dalle Regioni ai sensi dell’articolo<br />
4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la<br />
legge n. 68/1999 affida ai medesimi uffici -denom<strong>in</strong>ati anche