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TERAMOIMPRESA 7/2001<br />

reati contro la pubblica amm<strong>in</strong>istrazione, l’ord<strong>in</strong>e pubblico,<br />

la fede pubblica ed <strong>il</strong> patrimonio, se relativi a fatti la<br />

cui natura e contenuto siano idonei ad <strong>in</strong>cidere negativamente<br />

sul rapporto fiduciario con le stazioni appaltanti”.<br />

L’Autorità precisa, tuttavia che “la mancanza di parametri<br />

fissi e predeterm<strong>in</strong>ati e la genericità della prescrizione<br />

normativa lascia un ampio spazio di valutazione discrezionale<br />

per la stazione appaltante che consente alla stessa<br />

marg<strong>in</strong>i di flessib<strong>il</strong>ità operativa al f<strong>in</strong>e di un equo apprezzamento<br />

delle s<strong>in</strong>gole concrete fattispecie, con considerazione<br />

di tutti gli elementi delle stesse che possono <strong>in</strong>cidere<br />

sulla fiducia contrattuale, quali ad. es. l’elemento psicologico,<br />

la gravità del fatto, <strong>il</strong> tempo trascorso dalla condanna,<br />

le eventuali recidive”.<br />

L’Autorità <strong>in</strong>terviene <strong>in</strong>oltre sul delicato problema relativo<br />

ai contenuti del certificato del Casellario Giudiziario.<br />

In particolare si sottol<strong>in</strong>ea che <strong>il</strong> certificato del Casellario<br />

giudiziario, ai sensi dell’art. 75, comma 2, D.P.R.<br />

554/1999, non riporta, se richiesto da privati, le condanne<br />

per le quali è stato riconosciuto <strong>il</strong> beneficio della non menzione,<br />

nonché le sentenze di applicazione della pena su<br />

richiesta (patteggiamento), mentre tali sentenze sono<br />

riportate nei certificati <strong>in</strong>tegrali del Casellario giudiziario<br />

medesimo r<strong>il</strong>asciati su richiesta di una Pubblica amm<strong>in</strong>istrazione<br />

ovvero di un ente <strong>in</strong>caricato di pubblico servizio<br />

(art. 688 cod. proc. pen.).<br />

“Stante, tuttavia, l’esplicito dato normativo, che<br />

impone al concorrente <strong>il</strong> solo onere di produrre <strong>il</strong> certificato<br />

del Casellario giudiziario non sembra consentito alla<br />

stazione appaltante di gravarlo di un adempimento ulteriore,<br />

quale potrebbe essere quello della presentazione di<br />

un atto di notorietà circa l’<strong>in</strong>esistenza di sentenze di condanne<br />

con beneficio della non menzione ovvero di irrogazione<br />

di pena su richiesta ovvero di sanzioni irrogative<br />

della sorveglianza speciale.<br />

In questo senso, qu<strong>in</strong>di, la carenza della piena idoneità<br />

probatoria della certificazione che concerne <strong>il</strong> soggetto<br />

beneficiato sembra implicare un’<strong>in</strong>versione dell’onere<br />

della prova <strong>in</strong> capo alla stazione appaltante, alla quale,<br />

peraltro, per la verifica del requisito, è consentito accedere<br />

al “Casellario <strong>in</strong>formatico delle imprese qualificate”<br />

istituito presso l’Autorità di Vig<strong>il</strong>anza ed <strong>in</strong> cui vanno<br />

<strong>in</strong>serite tutte le “sentenze di condanna passate <strong>in</strong> giudicato<br />

o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.<br />

444 del codice di procedura penale” (art. 27, comma<br />

2, lett. a), del DPR 34/2001.<br />

Va considerato, <strong>in</strong>oltre, che, ai sensi dell’art. 688 del<br />

codice di procedura penale, “nei casi <strong>in</strong> cui <strong>il</strong> certificato è<br />

necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni”, le<br />

amm<strong>in</strong>istrazioni pubbliche ed i soggetti esercenti un pubblico<br />

48<br />

Ed<strong>il</strong>izia<br />

servizio possono richiedere <strong>il</strong> certificato <strong>in</strong>tegrale del<br />

Casellario giudiziario medesimo così come le stesse pubbliche<br />

amm<strong>in</strong>istrazioni possono accedere ai registri relativi ai<br />

carichi pendenti. Ed ove ciò non sia possib<strong>il</strong>e per la natura privatistica<br />

dell’ente aggiudicatore, lo stesso potrà farne richiesta<br />

all’Autorità di Vig<strong>il</strong>anza che, per suo conto, provvederà alla<br />

acquisizione delle necessarie <strong>in</strong>formazioni di cui agli <strong>in</strong>dicati<br />

registri e del certificato generale del Casellario medesimo.<br />

Ciononostante, per una più efficace dissuasione dalla<br />

commissione di <strong>il</strong>leciti e senza che ne derivi alcun serio<br />

aggravio per gli <strong>in</strong>teressati, le stazioni appaltanti possono<br />

disporre nei bandi di gara che la dichiarazione relativa al<br />

possesso dei requisiti autocertificab<strong>il</strong>i contenga anche una<br />

attestazione circa l’assenza di sentenze di condanne con <strong>il</strong><br />

beneficio della non menzione ovvero di irrogazione di<br />

pene patteggiate ovvero di applicazione della misura della<br />

sorveglianza speciale ovvero annotazioni di sentenze,<br />

ancorché non def<strong>in</strong>itive, relative a reati che precludono la<br />

partecipazione alle gare di appalto.”<br />

In merito alle ipotesi di violazione del divieto di<br />

<strong>in</strong>testazione fiduciaria, la determ<strong>in</strong>azione n.16, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, fa<br />

espresso r<strong>in</strong>vio a quanto previsto nel D.P.C.M. 11 maggio<br />

1991 n.187.<br />

NON LEGITTIMO<br />

L’INCAMERAMENTO DELLA<br />

CAUZIONE AL SECONDO<br />

CLASSIFICATO CHE<br />

RINUNCIA ALL’APPALTO<br />

Pronunciamento dell’Autorità<br />

L’Autorità di Vig<strong>il</strong>anza si è pronunciata su un esposto<br />

presentato da un’impresa che aveva evidenziato <strong>il</strong> caso<br />

di una stazione appaltante che, dopo aver revocato l’aggiudicazione<br />

al primo classificato, ha revocato l’aggiudicazione<br />

anche allo stesso esponente, secondo classificato<br />

r<strong>in</strong>unciatario, disponendo nel contempo l’<strong>in</strong>cameramento<br />

della cauzione provvisoria.<br />

La ditta aggiudicataria aveva comunicato di voler<br />

r<strong>in</strong>unciare all’appalto dei lavori per sovraccarico di impegni<br />

e non perfette condizioni di salute del titolare; conseguentemente<br />

l’ente appaltante aveva provveduto ad aggiudicare<br />

i lavori alla ditta seconda classificata.

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