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TERAMOIMPRESA 7/2001<br />
reati contro la pubblica amm<strong>in</strong>istrazione, l’ord<strong>in</strong>e pubblico,<br />
la fede pubblica ed <strong>il</strong> patrimonio, se relativi a fatti la<br />
cui natura e contenuto siano idonei ad <strong>in</strong>cidere negativamente<br />
sul rapporto fiduciario con le stazioni appaltanti”.<br />
L’Autorità precisa, tuttavia che “la mancanza di parametri<br />
fissi e predeterm<strong>in</strong>ati e la genericità della prescrizione<br />
normativa lascia un ampio spazio di valutazione discrezionale<br />
per la stazione appaltante che consente alla stessa<br />
marg<strong>in</strong>i di flessib<strong>il</strong>ità operativa al f<strong>in</strong>e di un equo apprezzamento<br />
delle s<strong>in</strong>gole concrete fattispecie, con considerazione<br />
di tutti gli elementi delle stesse che possono <strong>in</strong>cidere<br />
sulla fiducia contrattuale, quali ad. es. l’elemento psicologico,<br />
la gravità del fatto, <strong>il</strong> tempo trascorso dalla condanna,<br />
le eventuali recidive”.<br />
L’Autorità <strong>in</strong>terviene <strong>in</strong>oltre sul delicato problema relativo<br />
ai contenuti del certificato del Casellario Giudiziario.<br />
In particolare si sottol<strong>in</strong>ea che <strong>il</strong> certificato del Casellario<br />
giudiziario, ai sensi dell’art. 75, comma 2, D.P.R.<br />
554/1999, non riporta, se richiesto da privati, le condanne<br />
per le quali è stato riconosciuto <strong>il</strong> beneficio della non menzione,<br />
nonché le sentenze di applicazione della pena su<br />
richiesta (patteggiamento), mentre tali sentenze sono<br />
riportate nei certificati <strong>in</strong>tegrali del Casellario giudiziario<br />
medesimo r<strong>il</strong>asciati su richiesta di una Pubblica amm<strong>in</strong>istrazione<br />
ovvero di un ente <strong>in</strong>caricato di pubblico servizio<br />
(art. 688 cod. proc. pen.).<br />
“Stante, tuttavia, l’esplicito dato normativo, che<br />
impone al concorrente <strong>il</strong> solo onere di produrre <strong>il</strong> certificato<br />
del Casellario giudiziario non sembra consentito alla<br />
stazione appaltante di gravarlo di un adempimento ulteriore,<br />
quale potrebbe essere quello della presentazione di<br />
un atto di notorietà circa l’<strong>in</strong>esistenza di sentenze di condanne<br />
con beneficio della non menzione ovvero di irrogazione<br />
di pena su richiesta ovvero di sanzioni irrogative<br />
della sorveglianza speciale.<br />
In questo senso, qu<strong>in</strong>di, la carenza della piena idoneità<br />
probatoria della certificazione che concerne <strong>il</strong> soggetto<br />
beneficiato sembra implicare un’<strong>in</strong>versione dell’onere<br />
della prova <strong>in</strong> capo alla stazione appaltante, alla quale,<br />
peraltro, per la verifica del requisito, è consentito accedere<br />
al “Casellario <strong>in</strong>formatico delle imprese qualificate”<br />
istituito presso l’Autorità di Vig<strong>il</strong>anza ed <strong>in</strong> cui vanno<br />
<strong>in</strong>serite tutte le “sentenze di condanna passate <strong>in</strong> giudicato<br />
o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.<br />
444 del codice di procedura penale” (art. 27, comma<br />
2, lett. a), del DPR 34/2001.<br />
Va considerato, <strong>in</strong>oltre, che, ai sensi dell’art. 688 del<br />
codice di procedura penale, “nei casi <strong>in</strong> cui <strong>il</strong> certificato è<br />
necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni”, le<br />
amm<strong>in</strong>istrazioni pubbliche ed i soggetti esercenti un pubblico<br />
48<br />
Ed<strong>il</strong>izia<br />
servizio possono richiedere <strong>il</strong> certificato <strong>in</strong>tegrale del<br />
Casellario giudiziario medesimo così come le stesse pubbliche<br />
amm<strong>in</strong>istrazioni possono accedere ai registri relativi ai<br />
carichi pendenti. Ed ove ciò non sia possib<strong>il</strong>e per la natura privatistica<br />
dell’ente aggiudicatore, lo stesso potrà farne richiesta<br />
all’Autorità di Vig<strong>il</strong>anza che, per suo conto, provvederà alla<br />
acquisizione delle necessarie <strong>in</strong>formazioni di cui agli <strong>in</strong>dicati<br />
registri e del certificato generale del Casellario medesimo.<br />
Ciononostante, per una più efficace dissuasione dalla<br />
commissione di <strong>il</strong>leciti e senza che ne derivi alcun serio<br />
aggravio per gli <strong>in</strong>teressati, le stazioni appaltanti possono<br />
disporre nei bandi di gara che la dichiarazione relativa al<br />
possesso dei requisiti autocertificab<strong>il</strong>i contenga anche una<br />
attestazione circa l’assenza di sentenze di condanne con <strong>il</strong><br />
beneficio della non menzione ovvero di irrogazione di<br />
pene patteggiate ovvero di applicazione della misura della<br />
sorveglianza speciale ovvero annotazioni di sentenze,<br />
ancorché non def<strong>in</strong>itive, relative a reati che precludono la<br />
partecipazione alle gare di appalto.”<br />
In merito alle ipotesi di violazione del divieto di<br />
<strong>in</strong>testazione fiduciaria, la determ<strong>in</strong>azione n.16, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, fa<br />
espresso r<strong>in</strong>vio a quanto previsto nel D.P.C.M. 11 maggio<br />
1991 n.187.<br />
NON LEGITTIMO<br />
L’INCAMERAMENTO DELLA<br />
CAUZIONE AL SECONDO<br />
CLASSIFICATO CHE<br />
RINUNCIA ALL’APPALTO<br />
Pronunciamento dell’Autorità<br />
L’Autorità di Vig<strong>il</strong>anza si è pronunciata su un esposto<br />
presentato da un’impresa che aveva evidenziato <strong>il</strong> caso<br />
di una stazione appaltante che, dopo aver revocato l’aggiudicazione<br />
al primo classificato, ha revocato l’aggiudicazione<br />
anche allo stesso esponente, secondo classificato<br />
r<strong>in</strong>unciatario, disponendo nel contempo l’<strong>in</strong>cameramento<br />
della cauzione provvisoria.<br />
La ditta aggiudicataria aveva comunicato di voler<br />
r<strong>in</strong>unciare all’appalto dei lavori per sovraccarico di impegni<br />
e non perfette condizioni di salute del titolare; conseguentemente<br />
l’ente appaltante aveva provveduto ad aggiudicare<br />
i lavori alla ditta seconda classificata.