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TERAMOIMPRESA 7/2001<br />

Art. 10<br />

Lavori di importo pari o <strong>in</strong>feriore a 150.000 euro.<br />

1. Per eseguire lavori di restauro o di manutenzione di<br />

beni culturali mob<strong>il</strong>i e di superfici decorate di beni architettonici<br />

di importo pari o <strong>in</strong>feriore a 150.000 euro, le imprese devono<br />

possedere i seguenti requisiti:<br />

a) avere eseguito lavori direttamente e <strong>in</strong> proprio nel corso<br />

dell’ultimo qu<strong>in</strong>quennio antecedente la pubblicazione del<br />

bando o la data dell’<strong>in</strong>vito alla gara ufficiosa, del medesimo tipo<br />

di quelli che si affidano, per un importo non <strong>in</strong>feriore a quello<br />

del contratto da stipulare o, <strong>in</strong> alternativa, avere <strong>il</strong> direttore tecnico<br />

previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a);<br />

b) avere un organico determ<strong>in</strong>ato secondo quanto previsto<br />

dall’articolo 5. Per le imprese f<strong>in</strong>o a quattro addetti è comunque<br />

richiesta la presenza <strong>in</strong> organico di almeno un restauratore<br />

<strong>in</strong> possesso dei requisiti professionali stab<strong>il</strong>iti dall’articolo 7.<br />

2.I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi<br />

della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono dichiarati <strong>in</strong> sede di<br />

domanda di partecipazione o <strong>in</strong> sede di offerta e sono accompagnati<br />

da una certificazione di buon esito dei lavori r<strong>il</strong>asciata dall’autorità<br />

preposta alla tutela dei beni su cui si è <strong>in</strong>tervenuti. La<br />

loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante<br />

secondo le vigenti disposizioni <strong>in</strong> materia.<br />

Art.11<br />

Specificità degli <strong>in</strong>terventi.<br />

1.Ferma restando la discipl<strong>in</strong>a dettata dall’articolo 13,<br />

comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e delle relative<br />

norme di esecuzione, qualora i lavori previsti dal presente regolamento<br />

costituiscano parte non prevalente di un’opera o di un<br />

lavoro, essi sono comunque <strong>in</strong>dicati nel bando di gara qualunque<br />

sia <strong>il</strong> relativo importo, e sono eseguiti esclusivamente da<br />

imprese <strong>in</strong> possesso dei requisiti stab<strong>il</strong>iti dal presente regolamento.<br />

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere<br />

al loro autonomo affidamento.<br />

Art. 12<br />

Norma transitoria.<br />

1. F<strong>in</strong>o al 31 dicembre 2001, le imprese che eseguono<br />

lavori di restauro o manutenzione di beni culturali mob<strong>il</strong>i e di<br />

superfici decorate di beni architettonici e che non hanno conseguito<br />

l’attestazione da parte delle Società organismi di attestazione<br />

(SOA) sono ammesse alle procedure di affidamento di<br />

appalti di lavori pubblici qualora siano <strong>in</strong> possesso dei requisiti<br />

fissati dal presente regolamento. Le percentuali fissate dall’articolo<br />

4, comma 1, lettere b) e c), sono riferite all’importo dei<br />

lavori da affidare, ed <strong>il</strong> periodo di attività documentab<strong>il</strong>e co<strong>in</strong>cide<br />

con <strong>il</strong> qu<strong>in</strong>quennio antecedente la pubblicazione del bando<br />

o la data dell’<strong>in</strong>vito alla gara ufficiosa.<br />

2. La sussistenza dei requisiti è determ<strong>in</strong>ata, documentata<br />

e accertata secondo quanto stab<strong>il</strong>ito dal presente regolamento<br />

e, per quanto da esso non disposto, dalle disposizioni vigenti <strong>in</strong><br />

materia.<br />

54<br />

Ed<strong>il</strong>izia<br />

GLI EDIFICI RISTRUTTURATI<br />

E LA TREMONTI-BIS<br />

La nuova detassazione degli <strong>in</strong>vestimenti si applica<br />

anche al comparto immob<strong>il</strong>iare, per <strong>il</strong> quale sono state<br />

<strong>in</strong>trodotte novità molto <strong>in</strong>teressanti. É opportuno, dunque,<br />

esam<strong>in</strong>are <strong>in</strong> dettaglio i pr<strong>in</strong>cipali elementi di cui devono<br />

tenere conto i soggetti che <strong>in</strong>tendono applicare la<br />

Tremonti-bis all’acquisto di un fabbricato o di un’area<br />

edificab<strong>il</strong>e.<br />

Gli immob<strong>il</strong>i agevolati. La detassazione spetta per<br />

l’acquisto di immob<strong>il</strong>i strumentali per natura. Sono, qu<strong>in</strong>di,<br />

esclusi i fabbricati a uso abitativo. I fabbricati strumentali<br />

per natura sono quelli <strong>in</strong>dicati nella nota della<br />

Direzione generale del Catasto n. 3/330 del 3 febbraio<br />

1989 e, cioè, gli immob<strong>il</strong>i classificati nelle categorie catastali<br />

A/10, B, C, D e E. Si tratta di immob<strong>il</strong>i che per le loro<br />

caratteristiche non sono suscettib<strong>il</strong>i di diverse ut<strong>il</strong>izzazioni<br />

senza radicali trasformazioni. Per essi, qu<strong>in</strong>di, la qualifica<br />

di immob<strong>il</strong>e strumentale non viene persa anche se <strong>il</strong> bene<br />

viene concesso <strong>in</strong> locazione o comodato. In sostanza, non<br />

è richiesta anche la strumentalità per dest<strong>in</strong>azione, ovvero<br />

l’impiego diretto del bene da parte di chi lo acquista.<br />

La considerazione più importante da fare, pertanto,<br />

è che la Tremonti-bis spetta anche per gli <strong>in</strong>vestimenti<br />

puramente immob<strong>il</strong>iari: se un’impresa acquista l’immob<strong>il</strong>e<br />

nuovo e successivamente lo concede <strong>in</strong> locazione a un<br />

altro soggetto la detassazione è comunque applicab<strong>il</strong>e.<br />

Un problema particolare si pone per le imprese che<br />

hanno per oggetto esclusivo o pr<strong>in</strong>cipale (<strong>in</strong> base all’attività<br />

effettivamente esercitata) la costruzione di immob<strong>il</strong>i<br />

per la rivendita: queste imprese non possono fruire dell’agevolazione<br />

con riferimento agli immob<strong>il</strong>i costruiti.<br />

Tuttavia, è da ritenere applicab<strong>il</strong>e la discipl<strong>in</strong>a agevolativa<br />

per gli immob<strong>il</strong>i che queste imprese considerano strumentali.<br />

In ogni caso, proprio per evitare comportamenti<br />

scorretti, la norma antielusione dispone la revoca del<br />

beneficio se l’immob<strong>il</strong>e viene venduto dal soggetto che ha<br />

detassato <strong>il</strong> reddito prima della f<strong>in</strong>e del qu<strong>in</strong>to periodo di<br />

imposta successivo a quello agevolato.<br />

Il requisito della novità. Per essere agevolab<strong>il</strong>i i<br />

beni devono essere nuovi. Relativamente agli immob<strong>il</strong>i la<br />

condizione di novità si realizza <strong>in</strong> presenza di:<br />

— fabbricati costruiti <strong>in</strong> economia;<br />

— fabbricati acquisiti dalle imprese costruttrici per le<br />

quali gli stessi costituiscono beni-merce.<br />

Tuttavia si può considerare nuovo anche l’immob<strong>il</strong>e<br />

strumentale per natura acquistato da un soggetto diverso<br />

dall’impresa costruttrice purché sia dimostrato, anche

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