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TERAMOIMPRESA 7/2001<br />

situazioni episodiche, da eventi particolari che possono <strong>in</strong>cidere<br />

nella vita dell’azienda.<br />

Si propone, pertanto, di prendere <strong>in</strong> esame gli ultimi dieci<br />

anni di attività. Tale criterio appare più congruo ad una valutazione<br />

attendib<strong>il</strong>e sulle reali capacità dell’impresa.<br />

Coerentemente, andrebbe esteso a 5 anni <strong>il</strong> periodo di<br />

validità dell’attestato di qualificazione.<br />

Referenze bancarie<br />

Nell’ambito dei requisiti necessari per la dimostrazione<br />

della capacità economica e f<strong>in</strong>anziaria l’art.18 del D.P.R.<br />

n.34/2000 richiede, come noto, la presentazione di «idonee referenze<br />

bancarie».<br />

L’Autorità per la Vig<strong>il</strong>anza sui lavori Pubblici ha altresì<br />

previsto, fra i criteri di ammissib<strong>il</strong>ità delle offerte nelle «tipologie<br />

unitarie dei bandi di gara», che le dichiarazioni bancarie sulla<br />

capacità f<strong>in</strong>anziaria ed economica debbano essere «<strong>in</strong> numero<br />

non <strong>in</strong>feriore a due».<br />

Molte imprese, tuttavia, lavorano con un solo istituto di<br />

credito: tale scelta imprenditoriale non solo è legittima, ma,<br />

molto spesso, correttamente motivata dalla necessità di un rapporto<br />

fiduciario con la banca.<br />

Si ritiene, pertanto, che queste aziende non possano essere<br />

penalizzate dalla richiesta di referenze r<strong>il</strong>asciate da più istituti<br />

di credito, richiesta che non trova alcuna giustificazione nella<br />

valutazione dell’affidab<strong>il</strong>ità dell’impresa.<br />

Si richiede, qu<strong>in</strong>di, di precisare che qualora le imprese oper<strong>in</strong>o<br />

con un unico istituto bancario venga ritenuto sufficiente la<br />

presentazione della sola nota di referenza relativa a tale istituto.<br />

Attrezzatura tecnica<br />

L’impostazione del regolamento <strong>in</strong> merito all’accertamento<br />

dell’adeguata attrezzatura tecnica appare sostanzialmente <strong>in</strong>iquo.<br />

Anzitutto appare paradossale l’obiettivo di verificare <strong>il</strong><br />

possesso del requisito per un periodo pregresso (co<strong>in</strong>cidenti con<br />

gli ultimi c<strong>in</strong>que esercizi f<strong>in</strong>anziari approvati).<br />

Sembrerebbe più logico e coerente con le f<strong>in</strong>alità di un<br />

sistema di qualificazione l’accertamento della capacità e delle<br />

potenzialità imprenditoriali nella fase <strong>in</strong> cui si attesta la qualificazione<br />

dell’impresa.<br />

Le verifiche degli organismi di attestazione dovrebbero<br />

essere mirate ad accertare se i soggetti esecutori di lavori pubblici<br />

hanno i mezzi o le capacità economiche necessarie ad<br />

entrarne <strong>in</strong> possesso per poter realizzare nel successivo qu<strong>in</strong>quennio<br />

i lavori per cui chiedono di essere qualificati.<br />

Si ritiene opportuno, qu<strong>in</strong>di, prevedere che ai f<strong>in</strong>i della<br />

valutazione dell’attrezzatura tecnica si accerti la dotazione dell’impresa<br />

o la capacità economica della stessa al momento della<br />

sottoscrizione del contratto con la SOA.<br />

Sembra altresì <strong>in</strong>ammissib<strong>il</strong>e che l’attuale regolamentazione<br />

non tenga <strong>in</strong> alcun conto le diverse tipologie di attività<br />

oggetto della qualificazione sulle quali le attrezzature hanno<br />

logicamente una diversa <strong>in</strong>cidenza.<br />

Ad un’impresa qualificata nel settore del restauro di beni<br />

culturali non si può chiedere la stessa percentuale di attrezzatura<br />

tecnica di un’azienda che realizza dighe, così come diversa è<br />

l’<strong>in</strong>cidenza di tale requisito fra un’impresa impiantista ed una<br />

che realizza strade, ponti, ferrovie e metropolitane.<br />

46<br />

Ed<strong>il</strong>izia<br />

È necessario, pertanto, diversificare le percentuali di<br />

<strong>in</strong>cidenza dell’attrezzatura tecnica tenendo conto delle diverse<br />

tipologie di lavori.<br />

Incremento convenzionale premiante<br />

L’Autorità di Vig<strong>il</strong>anza sui Lavori Pubblici sembra aver<br />

limitato l’ut<strong>il</strong>izzo dell’<strong>in</strong>cremento convenzionale premiante alle<br />

sole società di capitali.<br />

Ai f<strong>in</strong>i degli accertamenti necessari per la verifica dei<br />

requisiti che consentono di avvalersi dell’<strong>in</strong>cremento viene<br />

imposta la presentazione dei b<strong>il</strong>anci approvati «da parte degli<br />

organi appropriati» e redatti nel rispetto delle procedure previste<br />

dagli articoli 2424 e 2425 del codice civ<strong>il</strong>e.<br />

Ciò, secondo l’Autorità, comporterebbe l’impossib<strong>il</strong>ità<br />

di estendere <strong>il</strong> meccanismo premiante a soggetti diversi dalle<br />

società di capitali.<br />

Tale conclusione, tuttavia, non sembra accettab<strong>il</strong>e <strong>in</strong><br />

quanto discrim<strong>in</strong>erebbe una parte consistente del sistema imprenditoriale.<br />

Si propone, qu<strong>in</strong>di, di consentire l’ut<strong>il</strong>izzo dell’<strong>in</strong>cremento<br />

convenzionale a tutti i soggetti <strong>in</strong> grado di presentare i<br />

b<strong>il</strong>anci redatti nella forma e nel rispetto delle procedure previste<br />

dagli artt. 2424 e 2425 del cod.civ.<br />

Altri <strong>in</strong>terventi correttivi: declaratorie e requisiti tecnici SOA<br />

La prima fase di applicazione del D.P.R. 34/2000 ha evidenziato<br />

l’esigenza di ulteriori, seppur più limitati, <strong>in</strong>terventi<br />

correttivi.<br />

Fra questi si segnala la necessità di precisare ed <strong>in</strong>tegrare<br />

i contenuti delle declaratorie di alcune categorie.<br />

Basti pensare, ad esempio, ai problemi <strong>in</strong>terpretativi sollevati<br />

dalla declaratoria della categoria OG2 (restauro e manutenzione<br />

di beni culturali) che sembrerebbe riguardare «altresì<br />

la realizzazione negli immob<strong>il</strong>i di impianti elettromeccanici,<br />

elettrici, telefonici ed elettronici …» o all’eccessiva <strong>in</strong>determ<strong>in</strong>atezza<br />

che si ev<strong>in</strong>ce dalla declaratoria della cat. OS2 (cosa si<br />

<strong>in</strong>tende per superfici decorate di beni architettonici?).<br />

Eccessivamente rigida appare, <strong>in</strong>oltre, la discipl<strong>in</strong>a relativa<br />

ai requisiti tecnici delle SOA.<br />

Non si comprendono i motivi per i quali <strong>il</strong> direttore tecnico<br />

debba esclusivamente essere laureato <strong>in</strong> <strong>in</strong>gegneria o <strong>in</strong><br />

architettura.<br />

Come peraltro confermato dalla successiva previsione<br />

che impone alle SOA di avvalersi anche di laureati <strong>in</strong> giurisprudenza<br />

e <strong>in</strong> economia e commercio, l’attività tecnica degli<br />

Organismi di attestazione presuppone esperienze e capacità professionali<br />

fra le quali assumono particolare r<strong>il</strong>evanza le materie<br />

giuridiche ed economiche.<br />

Si propone, qu<strong>in</strong>di, di estendere anche ai laureati <strong>in</strong> giurisprudenza<br />

ed <strong>in</strong> economia e commercio la possib<strong>il</strong>ità di assumere<br />

<strong>il</strong> ruolo di direttore tecnico.<br />

Sembra, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, contrastare con la privatizzazione del sistema<br />

e con <strong>il</strong> conseguente diritto di autodeterm<strong>in</strong>azione della propria<br />

organizzazione societaria <strong>il</strong> v<strong>in</strong>colo che impone alle SOA di avere<br />

<strong>in</strong> organico almeno 6 diplomati assunti a tempo <strong>in</strong>determ<strong>in</strong>ato.<br />

Si propone, pertanto, di elim<strong>in</strong>are tale v<strong>in</strong>colo e lasciare<br />

alle s<strong>in</strong>gole Società la possib<strong>il</strong>ità di determ<strong>in</strong>are <strong>il</strong> proprio organico<br />

<strong>in</strong> funzione dell’attività effettivamente svolta.

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