Senato - Camera dei Deputati
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192 Problemi costituzionali e parlamentari<br />
semblea, apponendovi la loro .firma, registrano ed accertano il risultato<br />
delle votazioni. È evidente, pertanto, che la medesima responsabilità<br />
che su di essi incombe in ordine a questa loro complessa attività si<br />
configura anche in riferimento al loro potere-dovere di vigilanza sulla<br />
fedeltà <strong>dei</strong> resoconti stenografici e sulla rispondenza di questi alle<br />
disposizioni presidenziali.<br />
Si discute sull'ipotesi di un eventuale coinvolgimento nella responsabilità<br />
di carattere politico anche dell'intero Ufficio di Presidenza e<br />
comunque del Presidente, in ossequio al principio dell'identità soggettiva<br />
tra ufficio e singoli componenti del medesimo. La responsabilità<br />
politica del Presidente, pur non esistendo nel caso di specie<br />
tra l'Ufficio di Presidenza ed i suoi membri quel rapporto di subordinazione<br />
e di dipendenza che si riscontra, ad esempio, fra lo Stato e<br />
i suoi dipendenti, alla cui fattispecie si applica la norma dell'articolo 28<br />
della Costituzione, sembra trovare una sua logica e concreta definizione<br />
nella disposizione dell'articolo 8 del regolamento della <strong>Camera</strong> (che<br />
conferisce al Presidente il compito di sovrintendere alle funzioni attribuite<br />
ai Segretari) e dell'articolo 8 del regolamento del <strong>Senato</strong> di<br />
identico contenuto. È lecito quindi ritenere che, a parte il caso in cui<br />
i Segretari, accertata un'irregolarità formale o sostanziale nei resoconti<br />
stenografici che possa configurare l'ipotesi di « non fedeltà » degli<br />
stessi, sollecitino il suo autorevole intervento, il Presidente possa e<br />
debba intervenire direttamente ex officio anche quando accerti personalmente<br />
tale irregolarità, il che delinea chiaramente una sua responsabilità<br />
di carattere politico in ordine alla vigilanza sulla fedeltà <strong>dei</strong><br />
resoconti.<br />
Un secondo aspetto inerente al concetto di responsabilità, non più<br />
intesa sotto la specie di garanzia politica, bensì nei suoi riflessi giudiziari,<br />
è stato affrontato dalla Corte costituzionale con la nota sentenza<br />
n. 134 del 1969. Com'è noto, dopo la «storica» sentenza n. 9 del<br />
1959 con la quale, in tema di sindacato sulla legittimità delle leggi,<br />
rivendicò a sé un diritto di controllo sull'osservanza delle norme costituzionali<br />
direttamente connesse al procedimento legislativo parlamentare,<br />
la Corte nel 1969 con la sentenza richiamata ha negato agli<br />
interna corporis acta, ossia agli atti parlamentari, ivi compresi quindi<br />
anche i resoconti stenografici, valore ufficiale e legale ed ogni efficacia<br />
probatoria privilegiata, che altrimenti avrebbe svuotato di contenuto<br />
lo stesso sindacato di costituzionalità ad essa demandato, trasferendone<br />
la funzione garantista « all'organo attestante una " verità legale " incontrovertibile<br />
».