Senato - Camera dei Deputati
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196 Problemi costituzionali e parlamentari<br />
Italia (<strong>Camera</strong>): Commissioni permanenti e bicamerali ed Organi collegiali;<br />
(<strong>Senato</strong>): Commissioni permanenti e qualche Commissione bicamerale.<br />
Nella trascrizione <strong>dei</strong> discorsi si seguono in genere regole in parte<br />
scritte ed in parte suggerite dall'esperienza e dalla professionalità degli<br />
stenografi. I discorsi in pratica devono essere graficamente accettabili:<br />
è un principio, questo, valido un po' dovunque, che non soltanto<br />
serve a qualificare meglio la funzione del redattore stenografo, ma<br />
torna anche a vantaggio dell'oratore, il quale non corre così i rischi<br />
connessi all'improvvisazione <strong>dei</strong> discorsi. In generale, la misura di<br />
questo intervento a posteriori varia a seconda del tipo di seduta:<br />
ad esempio, nelle sedute del plenum le correzioni sono meno frequenti<br />
rispetto alle sedute delle Commissioni. La solennità dell'aula parlamentare,<br />
il tipo di dibattiti che vi si svolgono, l'ufficialità più formale<br />
delle sedute stesse esigono una certa discrezione nell'intervenire<br />
per apportare modificazioni ai testi resocontati <strong>dei</strong> discorsi. In sede di<br />
Commissione, invece, dove l'informale può costituire quasi la regola,<br />
almeno per ciò che concerne il dibattito, è possibile un intervento<br />
più massiccio e penetrante, fatta eccezione per le Commissioni d'inchiesta,<br />
per le quali è non soltanto opportuno, ma anche necessario<br />
redigere un resoconto letterale, essendo in gioco la credibilità stessa<br />
della persona interrogata. Il tipo di intervento è inoltre commisurato<br />
anche alla qualità <strong>dei</strong> discorsi che vengono resocontati. È ovvio,<br />
infatti, che anche discorsi pronunziati nell'assemblea plenaria possono<br />
richiedere modifiche anche consistenti se difettano notevolmente in<br />
chiarezza ed intelligibilità.<br />
Nella maggior parte <strong>dei</strong> parlamenti considerati esiste soltanto un<br />
resoconto definitivo, in altri anche un'edizione provvisoria. Di norma,<br />
copie non corrette del testo dattiloscritto <strong>dei</strong> discorsi vengono distribuite<br />
alle persone comunque interessate, naturalmente se gli oratori<br />
in questione sono d'accordo. Ad esempio, in Olanda il testo<br />
dattiloscritto del resoconto viene trasmesso ai membri del Parlamento,<br />
alla stampa e ad ogni altra persona interessata, addirittura prima<br />
della correzione da parte degli oratori. Nella Germania Federale, invece,<br />
il resoconto può essere dato soltanto al presidente se l'oratore<br />
non lo ha ancora corretto. In Nigeria ed in Svezia esiste un resoconto<br />
provvisorio al quale vengono apportate successivamente correzioni<br />
supplementari, che così lo rendono definitivo. In Svezia, inoltre,<br />
esiste anche un sedicente « resoconto rapido », pubblicato il giorno<br />
dopo la seduta. Nella Germania Federale il giorno successivo alla