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Senato - Camera dei Deputati

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196 Problemi costituzionali e parlamentari<br />

Italia (<strong>Camera</strong>): Commissioni permanenti e bicamerali ed Organi collegiali;<br />

(<strong>Senato</strong>): Commissioni permanenti e qualche Commissione bicamerale.<br />

Nella trascrizione <strong>dei</strong> discorsi si seguono in genere regole in parte<br />

scritte ed in parte suggerite dall'esperienza e dalla professionalità degli<br />

stenografi. I discorsi in pratica devono essere graficamente accettabili:<br />

è un principio, questo, valido un po' dovunque, che non soltanto<br />

serve a qualificare meglio la funzione del redattore stenografo, ma<br />

torna anche a vantaggio dell'oratore, il quale non corre così i rischi<br />

connessi all'improvvisazione <strong>dei</strong> discorsi. In generale, la misura di<br />

questo intervento a posteriori varia a seconda del tipo di seduta:<br />

ad esempio, nelle sedute del plenum le correzioni sono meno frequenti<br />

rispetto alle sedute delle Commissioni. La solennità dell'aula parlamentare,<br />

il tipo di dibattiti che vi si svolgono, l'ufficialità più formale<br />

delle sedute stesse esigono una certa discrezione nell'intervenire<br />

per apportare modificazioni ai testi resocontati <strong>dei</strong> discorsi. In sede di<br />

Commissione, invece, dove l'informale può costituire quasi la regola,<br />

almeno per ciò che concerne il dibattito, è possibile un intervento<br />

più massiccio e penetrante, fatta eccezione per le Commissioni d'inchiesta,<br />

per le quali è non soltanto opportuno, ma anche necessario<br />

redigere un resoconto letterale, essendo in gioco la credibilità stessa<br />

della persona interrogata. Il tipo di intervento è inoltre commisurato<br />

anche alla qualità <strong>dei</strong> discorsi che vengono resocontati. È ovvio,<br />

infatti, che anche discorsi pronunziati nell'assemblea plenaria possono<br />

richiedere modifiche anche consistenti se difettano notevolmente in<br />

chiarezza ed intelligibilità.<br />

Nella maggior parte <strong>dei</strong> parlamenti considerati esiste soltanto un<br />

resoconto definitivo, in altri anche un'edizione provvisoria. Di norma,<br />

copie non corrette del testo dattiloscritto <strong>dei</strong> discorsi vengono distribuite<br />

alle persone comunque interessate, naturalmente se gli oratori<br />

in questione sono d'accordo. Ad esempio, in Olanda il testo<br />

dattiloscritto del resoconto viene trasmesso ai membri del Parlamento,<br />

alla stampa e ad ogni altra persona interessata, addirittura prima<br />

della correzione da parte degli oratori. Nella Germania Federale, invece,<br />

il resoconto può essere dato soltanto al presidente se l'oratore<br />

non lo ha ancora corretto. In Nigeria ed in Svezia esiste un resoconto<br />

provvisorio al quale vengono apportate successivamente correzioni<br />

supplementari, che così lo rendono definitivo. In Svezia, inoltre,<br />

esiste anche un sedicente « resoconto rapido », pubblicato il giorno<br />

dopo la seduta. Nella Germania Federale il giorno successivo alla

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