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Testo - Camera dei Deputati

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oc 80<br />

dal suo seno una persnna designafii dalla (^n'olio pur provvista di<br />

tutti i ro(|uisiti richiesti. Questa procedura, che come vedremo, è<br />

priva di pul)blicit;i, che non offre garanzie di difesa al nominato<br />

contro ingiuste accuse o erronei apprezzamenti, che esclude il prin­<br />

cipio di motivazione al verdetto, difetti clic urtano con T indipen­<br />

denza delTalto consesso e con la delicatezza della prerogativa in esame,<br />

ai primordi del nostro regime parlamentare non fece [)alesc il suo<br />

più grave inconveniente: il Governo fu sempre zelante nel pro­<br />

porre al ile persone di ineccepibile moraliliì e di contro il Senato<br />

rispose con pari deferenza. Cosi dapprima la prerogativa dell'art. GO<br />

si concretò nell'esame del lato estrinseco della nomina e, quando<br />

la categoria non era sutìicientemente indicata, si usava rinviare i<br />

decreto perchè si provvedesse a tale indicazione. D'altro canto il<br />

Senato considerava i nuovi nominati già come suoi membri: inu­<br />

tile dire che ciò fu una necessità al principio della vita parlamen­<br />

tare; ma anche più tardi si ammisero in Senato <strong>dei</strong> senatori non<br />

ancora convalidati, si accordavano loro congedi, se no accettavano<br />

le dimissioni e si commemoravano all'annunzio della loro morte.<br />

Così ad esempio nella sedata 10 febbraio 1861 il Presidente, a pro­<br />

posito della composizione degli uffìzi diceva: « Incominceremo da<br />

trarre e disporre per ordine i nomi degli antichi senatori, cioè di<br />

quelli che hanno già voto in Senato, e dopo faremo un'altra tratta<br />

<strong>dei</strong> nuovi, senatori, per aggiungerli secondo la rispettiva distribu­<br />

zione degli ulfici agli antichi senatori che ne fanno parte; e così<br />

questi nuovi senatori aggiunti agli antichi avranno nello stesso loro<br />

ufficio il modo di poter far verificare più agevolmente i titoli della loro<br />

nomina alla dignità di senatori. Singolare è il caso dell'illustre Rug­<br />

gero Settimo <strong>dei</strong> principi di Fitalia. Ruggero Settimo il 20 gennaio<br />

1861 veniva nominato senatore e, pochi giorni dopo, il 3 febbraio,<br />

presidente del Senato. E' vero che stando alla lettera dello Statuto<br />

il Re non sarebbe obbligato a scegliere il presidente del Senato fra<br />

i membri dell'alto Consesso: ma lo spirito della legge e la con­<br />

suetudine indicano chiaramente che il presidente del Senato deve<br />

essere scelto fra i senatori; il Settimo alla sua nomina non era<br />

tale, non solo percliè ancora non aveva prestato giuramento, che<br />

anzi morì prima di poterlo prestare, ma non aveva ancora ottenuta<br />

la convalidazione della sua nomina, la quale segui soltanto nella<br />

seduta del 26 febbraio; tuttavia lo si considerò senatore fin dalla<br />

nomina. Analogo è il caso di Giuseppe Vacca, nominato senatore il<br />

20 gennaio 1861, vicepresidente del Senato il 3 febbraio successivo<br />

e convalidato il 21 dello slesso mese.

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