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Testo - Camera dei Deputati

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o 81<br />

A poco a poco invalse invece il sistema di considerare quale<br />

prerogativa del Senato il diritto di non ammettere nel suo seno i<br />

nuovi nominali se non dopo una solenne convalidazioiìc o meglio<br />

solenne riconoscimento che essi erano degni di sedere all'alto Con­<br />

sesso, riconoscimento rimesso al prudente insindacabile giudizio del<br />

Senato, Tale prerogativa veiìne sviluppandosi dapprima timidamente<br />

limitandosi la commissione senatoria a non presentare la relazione<br />

sui titoli di quei senatori che non si credevano convalidabili ; di i)oi<br />

apertamente rifiutandosi il Senato di accettarli, e talvolta ancorché in<br />

modo evidente risultasse in loro il possesso di tutti i requisiti voluti.<br />

In ciò appunto risiede la causa <strong>dei</strong> recenti ostracismi, qualifi­<br />

cati senz'altro quale abuso di potere del Senato. Ma io ritengo che non<br />

bisogna confondere la validità del singolo allo compiuto dai membri<br />

del supremo consesso con la cosliluzionalit;i di una norma che lale<br />

alto autorizzi o del principio che s'invoca per giustificarla. IMUO a<br />

che questa norma sarà in vigore nessuno poirà contestare ai sena­<br />

tori il diritto di farne uso.<br />

Due (juindi sono le questioni: l'una principale e preliminare<br />

sul diritto del Senato di potere o no rifiutarsi di convalidare la<br />

nomina di qiielle persone provviste di lutti i requisiti voluti dal<br />

nostro diritto pubblico per entrare in Senato e dianzi esaminati;<br />

l'altra, subordinala, se negato tal diritto al Senato, la procedura<br />

del suo regolamento interno sia conforme al nostro diriKo costitu­<br />

zionale.<br />

In rapporto alla jìrima questione si contendono aperlamente il<br />

campo due teorie.<br />

Secondo la prima bisogna riconoscere al Senato il diritto di<br />

verificare non soltanto se il nominato dal Re possegga i titoli ri­<br />

chiesti, ma anche se egli sia una onorala persona, degna d'essere<br />

r<br />

iccolta nella prinui assemblea legislativa del liegno. Non basta, si<br />

dice, l'aver quarant'anni, essere cittadino italiano, godere <strong>dei</strong> di­<br />

ritti civili e politici, avere ad esempio, seduto per tre legislature<br />

nella <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>; occorre altresì aver mantenuto sempre<br />

allo il pro|)rio nome, inteiìierata la propria fama, e se un giorno<br />

il (ioverno sollo|)one alla firma reah^ la nomina d'una persona in­<br />

degna, è necessario che il Senato ripari all'errore, si difenda contro<br />

elomenli malsani, pericolosi per la sua dignità; il prestigio d'un<br />

collegio in gran parte è subordinalo alla onorabilità <strong>dei</strong> suoi membri<br />

considerali uti singnìi. 11 Senato non deve linjilarsi al materiale<br />

l'onlrollo d(M titoli l'ichiesli, che. altrimenti, la sua pì'erou;aliva si

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