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Testo - Camera dei Deputati

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401<br />

^<br />

giuramento e proclamazione sono atti distinti, che procedono da<br />

diverse autorità, ma insieme diretti ad un medesimo scopo, nel<br />

quale trovano la loro unificazione: il decreto di nomina portato<br />

innanzi al Senato può essere convalidato, come pure respinto:<br />

questo secondo caso può avvenire o perchè il decreto nel momento<br />

della sua emanazione non era valido o perchè la persona, pur va­<br />

lidamente nominata, al momento della convalidazione aveva per­<br />

duto i requisiti voluti.<br />

Nella prima ipotesi è evidente che il decreto non sussiste;<br />

nella seconda io credo che il decreto abbia perduto la sua efficacia:<br />

difatti essendo esso diretto a fare entrare in Senato quella deter­<br />

minata persona con quei determinati requisiti, mancando questi,<br />

deve venir meno anche il decreto.<br />

La soluzione accolta è quindi in gran parte contraria alla<br />

teoria del Saredo, il quale sostiene che soltanto il potere esecutivo<br />

possa revocare il decreto di nomina: dico in gran parte, perche<br />

la neaata convalidazione in sostanza non entra nella caleacria di<br />

&<br />

una vera e propria revoca, ma di quegli atti che dichiarano nullo<br />

un altro atto.<br />

Ilesta poi a vedersi se veramente il potere esecutivo possa<br />

revocare un decreto di nomina. Negli annali parlamentari se ne<br />

riscontra un caso; con R. D. 21 novembre 1892 veniva nominato<br />

senatore Bernardo Tanlongo: iniziatosi poco tempo dopo un pro­<br />

cedimento penale a suo carico, il decreto di nomina, non ancora<br />

esaminato dal Senato, fu revocato con altro lieg. Decr. del 24 no­<br />

vembre 1893 a<br />

Senonchè a me sembra che non debba riconoscersi al potere<br />

esecutivo il diritto di revocare un decreto di nomina a senatore.<br />

La questione non può farsi per senatori entrati nel pieno esercizio<br />

delle loro funzioni, i quali cessano per morte, decadenza in seguito<br />

a condanna, dimissioni, non già per revoca, vietata dall'art. 33 dello<br />

Statuto per cui i senatori sono nominati a vita.<br />

La questione può farsi invece rispetto alle nomine non ancora<br />

convalidale, o convalidate e non ancora perfezionate dal giuramento<br />

de! candidato. Ma anche in tal caso non mi sembra che debba<br />

essere diversa la soluzione: difatti in primo luogo con un decreto<br />

di revoca si viene a ledere un diritto acquisito nel nominato a far<br />

(1) Questo decreto fu comunicato dal Presidente del Senato nella sedulr: ì<br />

del 20 febbraio 1894.<br />

Archivio giuridico u Filippo Serafini « Terza Serie, Voi. VI 28

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