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Testo - Camera dei Deputati

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;i 01<br />

§ B. — Procedura.<br />

SoM-MAtiio. — Xn. Norme abrogate e vigenti e brevi osservazioni critieìie — XIll. Ter­<br />

mini di (jucsta procedura — XIV. Con sequenze della (^onvalidazione e della<br />

reiezione.<br />

Xll. — La causa deoli accennati inconvenienti risiede, come<br />

ho detto, nelle norme di procedura usata dal Senato nel convalidare<br />

le nomine <strong>dei</strong> senatori: dal 1848 ad oggi questa ha subito notevoli<br />

cambiamenti. In virtù del regolamento ora in vigore al principio<br />

di ogni sessione il Senato nomina a scrutinio segreto una commis­<br />

sione per la verifica <strong>dei</strong> titoli <strong>dei</strong> nuovi senatori (1), composta di<br />

nove membri (art. 3^7 ]{eg. Sen.). 11 Presidente trasmette a questa<br />

commissione i decreti reali di nomina <strong>dei</strong> nuovi senatori: il decreto,<br />

quando non indichi a quale categoria s'intenda appartenere il no­<br />

minato, viene restituito al ministro che lo ha controfirmato, affinchè<br />

faccia ufficialmente conoscere il titolo sul quale la nomina è fon­<br />

data (2). Detta commissione esamina i titoli e riferisce al Senato<br />

sulla loro validità: ma la relazione non deve contenere né giudizio,<br />

né indicazione, né allusione relativi ai meriti personali del nomi­<br />

nato (3) salvo che la Corona lo abbia ritenuto degno di appartenere<br />

(1) La CoDìmissione speciale per la verifica <strong>dei</strong> titoli <strong>dei</strong> nuovi senatori<br />

fu stabilita soltanto col regolamento del 1872; secondo i precedenti regola­<br />

menti il Presidente IrasmeUeva i decreti di nomina agli uffizi per tm'no, i<br />

quali, dopo l'esame <strong>dei</strong> titoli riferivano a) Senato per mezzo d'un relatore.<br />

(2) Nei primi tempi del regime costituzionale il Governo ometteva so­<br />

vente rindicazione del titolo di nomina, come di contro il senato non sol­<br />

tanto si limitava d verificare 1' esistenza del titolo addotto, ma si compiaceva<br />

aKresì di dichiarare che l'ammissione avveniva anche per altri titoH che<br />

nel nominato si riconoscevano. Fu Cesare Alfieri che, a proposito della no­<br />

mina dell'intendente generale Mariani (1850) domando che fosse mentovato<br />

il titolo di nomina: « lo mi prendo, egli disse, la libertà di rinnovare quelle<br />

istanze già da me fatte, e dalle quali non è sortito ancora nessun favorevole<br />

edetto, ed è che nel decreto di nomina <strong>dei</strong> senatori si accenni la categoria<br />

fra quelle annunziate nello statuto cui si riferisce la nomina stessa )) {Alti<br />

parlam. IV, Leg, 1 Sess. ).<br />

(3) Questa disposizione fu introdotta allo scopo di eliminare V uso in­<br />

valso d'accompagnare la relazione sulla validità <strong>dei</strong> titoli <strong>dei</strong> nuovi senatori<br />

con <strong>dei</strong> veri panegirici. Già alcuni senatori avevano espressamente con­<br />

dannato tale abitudine.

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