Testo - Camera dei Deputati
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;i 01<br />
§ B. — Procedura.<br />
SoM-MAtiio. — Xn. Norme abrogate e vigenti e brevi osservazioni critieìie — XIll. Ter<br />
mini di (jucsta procedura — XIV. Con sequenze della (^onvalidazione e della<br />
reiezione.<br />
Xll. — La causa deoli accennati inconvenienti risiede, come<br />
ho detto, nelle norme di procedura usata dal Senato nel convalidare<br />
le nomine <strong>dei</strong> senatori: dal 1848 ad oggi questa ha subito notevoli<br />
cambiamenti. In virtù del regolamento ora in vigore al principio<br />
di ogni sessione il Senato nomina a scrutinio segreto una commis<br />
sione per la verifica <strong>dei</strong> titoli <strong>dei</strong> nuovi senatori (1), composta di<br />
nove membri (art. 3^7 ]{eg. Sen.). 11 Presidente trasmette a questa<br />
commissione i decreti reali di nomina <strong>dei</strong> nuovi senatori: il decreto,<br />
quando non indichi a quale categoria s'intenda appartenere il no<br />
minato, viene restituito al ministro che lo ha controfirmato, affinchè<br />
faccia ufficialmente conoscere il titolo sul quale la nomina è fon<br />
data (2). Detta commissione esamina i titoli e riferisce al Senato<br />
sulla loro validità: ma la relazione non deve contenere né giudizio,<br />
né indicazione, né allusione relativi ai meriti personali del nomi<br />
nato (3) salvo che la Corona lo abbia ritenuto degno di appartenere<br />
(1) La CoDìmissione speciale per la verifica <strong>dei</strong> titoli <strong>dei</strong> nuovi senatori<br />
fu stabilita soltanto col regolamento del 1872; secondo i precedenti regola<br />
menti il Presidente IrasmeUeva i decreti di nomina agli uffizi per tm'no, i<br />
quali, dopo l'esame <strong>dei</strong> titoli riferivano a) Senato per mezzo d'un relatore.<br />
(2) Nei primi tempi del regime costituzionale il Governo ometteva so<br />
vente rindicazione del titolo di nomina, come di contro il senato non sol<br />
tanto si limitava d verificare 1' esistenza del titolo addotto, ma si compiaceva<br />
aKresì di dichiarare che l'ammissione avveniva anche per altri titoH che<br />
nel nominato si riconoscevano. Fu Cesare Alfieri che, a proposito della no<br />
mina dell'intendente generale Mariani (1850) domando che fosse mentovato<br />
il titolo di nomina: « lo mi prendo, egli disse, la libertà di rinnovare quelle<br />
istanze già da me fatte, e dalle quali non è sortito ancora nessun favorevole<br />
edetto, ed è che nel decreto di nomina <strong>dei</strong> senatori si accenni la categoria<br />
fra quelle annunziate nello statuto cui si riferisce la nomina stessa )) {Alti<br />
parlam. IV, Leg, 1 Sess. ).<br />
(3) Questa disposizione fu introdotta allo scopo di eliminare V uso in<br />
valso d'accompagnare la relazione sulla validità <strong>dei</strong> titoli <strong>dei</strong> nuovi senatori<br />
con <strong>dei</strong> veri panegirici. Già alcuni senatori avevano espressamente con<br />
dannato tale abitudine.