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Relazione di corporate governance - A2A

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designazione al fine delle nomine, da parte della competente assemblea, del<br />

Presidente e del Vice Presidente degli organi <strong>di</strong> gestione e <strong>di</strong> controllo in seno alle<br />

Società <strong>di</strong> Rilevante Valore Strategico. Sono invece <strong>di</strong>rettamente designate dal<br />

Consiglio <strong>di</strong> Gestione, sentito il Presidente del Consiglio <strong>di</strong> Sorveglianza, le<br />

can<strong>di</strong>dature alla carica <strong>di</strong> componenti degli organi <strong>di</strong> gestione e <strong>di</strong> controllo delle<br />

società controllate dalla Società;<br />

delibera sulle fusioni e scissioni <strong>di</strong> cui agli artt. 2505 e 2505-bis del co<strong>di</strong>ce civile;<br />

approva preventivamente le politiche <strong>di</strong> spesa attinenti a questioni <strong>di</strong> responsabilità<br />

sociale;<br />

approva le linee portanti della struttura dell’organigramma <strong>di</strong> Gruppo, ferma la<br />

responsabilità del Consiglio <strong>di</strong> Gestione;<br />

esprime pareri sugli schemi <strong>di</strong> incentivazione e fidelizzazione dei consiglieri <strong>di</strong><br />

gestione, del personale <strong>di</strong>rigente del Gruppo, dei <strong>di</strong>pendenti o <strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenti;<br />

autorizza preventivamente le deliberazioni del Consiglio <strong>di</strong> Gestione in or<strong>di</strong>ne<br />

all’emissione <strong>di</strong> strumenti <strong>di</strong> debito ibri<strong>di</strong>;<br />

esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto;<br />

è competente, in via esclusiva, nel rispetto dell’art. 2436 del co<strong>di</strong>ce civile, per le<br />

deliberazioni concernenti:<br />

(i) l’istituzione o la soppressione <strong>di</strong> se<strong>di</strong> secondarie;<br />

(ii) la riduzione del capitale sociale in caso <strong>di</strong> recesso <strong>di</strong> soci.<br />

Il Consiglio <strong>di</strong> Sorveglianza e i suoi componenti esercitano altresì i poteri <strong>di</strong> cui all’art. 151-<br />

bis del TUF, secondo i termini e le con<strong>di</strong>zioni ivi previsti 3 .<br />

Ai fini <strong>di</strong> quanto sopra riportato e dell’art. 20, comma 3, dello Statuto <strong>di</strong> <strong>A2A</strong>, sono<br />

considerate “Società <strong>di</strong> Rilevante Valore Strategico” le società consolidate (con metodo<br />

integrale, proporzionale o a patrimonio netto) che abbiano avuto nell’ultimo esercizio un<br />

volume d’affari superiore a Euro 300 (trecento) milioni.<br />

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 34, comma 1, dello Statuto <strong>di</strong> <strong>A2A</strong>, il Consiglio <strong>di</strong><br />

Gestione riferisce con apposita relazione al Consiglio <strong>di</strong> Sorveglianza sul generale andamento<br />

della gestione nonché sulle operazioni <strong>di</strong> maggior rilievo per <strong>di</strong>mensioni e caratteristiche<br />

effettuate dalla Società o dalle sue controllate e comunque riferisce sulle operazioni nelle<br />

3 Ai sensi <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>sposizione, “1. I componenti del consiglio <strong>di</strong> sorveglianza possono, anche in<strong>di</strong>vidualmente,<br />

chiedere notizie ai consiglieri <strong>di</strong> gestione, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle<br />

operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste <strong>di</strong> informazione <strong>di</strong>rettamente<br />

agli organi <strong>di</strong> amministrazione e <strong>di</strong> controllo delle società controllate. Le notizie sono fornite a tutti i<br />

componenti del consiglio <strong>di</strong> sorveglianza. 2. I componenti del consiglio <strong>di</strong> sorveglianza possono, anche<br />

in<strong>di</strong>vidualmente, chiedere al presidente la convocazione dell'organo, in<strong>di</strong>cando gli argomenti da trattare. La<br />

riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al<br />

richiedente ed illustrate al consiglio alla prima riunione successiva. 3. Il consiglio <strong>di</strong> sorveglianza può, previa<br />

comunicazione al presidente del consiglio <strong>di</strong> gestione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio <strong>di</strong> gestione ed<br />

avvalersi <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri <strong>di</strong> convocazione e <strong>di</strong><br />

richiesta <strong>di</strong> collaborazione possono essere esercitati anche in<strong>di</strong>vidualmente da ciascun membro del consiglio,<br />

ad eccezione del potere <strong>di</strong> convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri. 4.<br />

Il consiglio <strong>di</strong> sorveglianza, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi<br />

momento ad atti d'ispezione e <strong>di</strong> controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle<br />

società controllate in merito ai sistemi <strong>di</strong> amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività<br />

sociale.”.<br />

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