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Relazione di corporate governance - A2A

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deliberato dal Consiglio <strong>di</strong> Gestione nella riunione del 15 gennaio 2013 ed ha verificato la<br />

corretta applicazione da parte del Consiglio <strong>di</strong> Gestione dei criteri e delle procedure <strong>di</strong><br />

accertamento per valutare l’in<strong>di</strong>pendenza dei propri membri ai sensi del Co<strong>di</strong>ce, in linea con<br />

quanto previsto dal criterio 3.C.5 del Co<strong>di</strong>ce.<br />

Nel corso del 2012 i consiglieri <strong>di</strong> gestione in<strong>di</strong>pendenti non hanno ritenuto <strong>di</strong> riunirsi in<br />

assenza degli altri consiglieri, come previsto dal criterio 3.C.6 del Co<strong>di</strong>ce, poiché hanno<br />

ritenuto che ciò non fosse necessario, anche sulla base della <strong>di</strong>alettica interna al Consiglio <strong>di</strong><br />

Gestione e della ripartizione <strong>di</strong> poteri e competenze, tra organi sociali e all’interno del<br />

Consiglio <strong>di</strong> Gestione, prevista dallo statuto.<br />

5.7 Lead independent <strong>di</strong>rector<br />

Non ricorrendo i presupposti <strong>di</strong> cui al criterio 2.C.3. del Co<strong>di</strong>ce 8 e non essendo stato richiesto<br />

dai consiglieri in<strong>di</strong>pendenti, il Consiglio <strong>di</strong> Gestione non ha ritenuto <strong>di</strong> nominare un lead<br />

independent <strong>di</strong>rector.<br />

6. Trattamento delle informazioni societarie e procedura internal dealing<br />

La Società è dotata <strong>di</strong> una procedura per la gestione interna e la comunicazione all’esterno<br />

delle informazioni <strong>di</strong> natura privilegiata con l’obiettivo <strong>di</strong> preservare la segretezza <strong>di</strong> tali<br />

informazioni assicurando al contempo che l’informativa al mercato sia fornita in maniera<br />

chiara, completa, coerente e nel rispetto della simmetria informativa.<br />

Inoltre, con riferimento alle comunicazioni cosiddette “internal dealing” ai sensi dell’art.<br />

114, comma 7, del TUF e delle relative <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> attuazione, i soggetti che svolgono<br />

funzioni <strong>di</strong> amministrazione, <strong>di</strong> controllo o <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione in un emittente quotato od in una<br />

controllata rilevante, e i <strong>di</strong>rigenti che hanno regolare accesso alle informazioni privilegiate e<br />

che detengano il potere <strong>di</strong> adottare decisioni <strong>di</strong> gestione che possano incidere sull’evoluzione<br />

e sulle prospettive future dell’emittente quotato o nelle controllate rilevanti, oltre a chiunque<br />

detenga azioni in misura pari almeno al 10% del capitale sociale dell’emittente quotato,<br />

nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato, definiti soggetti rilevanti,<br />

devono comunicare alla Consob ed al pubblico le operazioni sulle azioni emesse<br />

dall’emittente o su altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per<br />

interposta persona. Per controllata rilevante si intende la controllata <strong>di</strong>rettamente o<br />

in<strong>di</strong>rettamente da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella<br />

predetta società controllata rappresenta più del 50% dell’attivo patrimoniale dell’emittente<br />

quotato, come risultante dall’ultimo bilancio approvato.<br />

In esecuzione alle citate <strong>di</strong>sposizioni normative, il Consiglio <strong>di</strong> Gestione ha adottato il testo<br />

del “Regolamento Internal Dealing” nonché la relativa “Procedura organizzativa per le<br />

comunicazioni Internal Dealing”.<br />

Il Consiglio <strong>di</strong> Gestione ha introdotto dall’esercizio 2010, in specifici perio<strong>di</strong> dell’anno, un<br />

obbligo <strong>di</strong> astensione dal compimento <strong>di</strong> operazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla<br />

Società e precisamente nei quin<strong>di</strong>ci giorni precedenti la data <strong>di</strong> riunione del Consiglio per<br />

l’approvazione dei dati economico-finanziari <strong>di</strong> periodo (c.d. “blackout periods”).<br />

8 Si veda supra, al paragrafo 5.4 della presente <strong>Relazione</strong>.<br />

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