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2008 - Anno II N.10 - Fornoms.net

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28 La Parola al CittadinoAprile <strong>2008</strong>S.U.N.I.ASindacato Unitario NazionalInquilini e AssegnatariLE REGOLE E L'ITER PERL'ACQUISTO DI ALLOGGI ERPTutti coloro che sono assegnatari di un alloggio ERP o di proprietà dello Stato, possonoacquistare l'appartamento in cui abitano, se questo è inserito nel programma di venditasulla base della L. 560 del 1993 e se hanno restituito la domanda d'acquisto, compilatae firmata, entro la data prevista dalla normativa regionale. Il prezzo di vendita è stabilitomoltiplicando per 100 la rendita catastale, determinata al momento della stipula. Suquesto prezzo si applica uno sconto dell'1% per ogni anno di anzianità dell'alloggio, finoad un massimo del 20%. Al prezzo di vendita va aggiunta l'Iva nella misura di legge.Dopo la presentazione della domanda l'interessato riceve una lettera contenente tutte lecondizioni di vendita (prezzo, sconti previsti, modalità di pagamento, ecc.) e l'ammontaredell'acconto da versare, pari al 10% del prezzo di cessione. L'assegnatario dovrà versarel'acconto entro 30 giorni dal ricevimento della lettera. Nella stessa giornata dovràsottoscrivere un impegno all'acquisto, scegliendo la forma di pagamento della restanteparte del prezzo. Se l'assegnatario paga in contanti (anche richiedendo un mutuo ipotecarioalla propria banca), ha diritto ad uno sconto del 10% sul prezzo di vendita dell'alloggio.Se l'assegnatario sceglie la forma di pagamento rateale dovrà versare un ulteriore 20%del prezzo, mentre l'importo residuo verrà corrisposto in un massimo di 15 anni al tassodi interesse pari a quello legale. Eventuali opere abusive non regolarizzate sulle particomuni compromettono la vendibilità dell'intero fabbricato. E' pertanto essenziale cheeventuali abusi vengano regolarizzati o rimossi. Le modifiche apportate all'alloggiooggetto di compravendita dovranno essere dichiarate, presentando la regolaredocumentazione prevista dalla normativa urbanistica. Il superamento dei limiti di redditofamiliare, verificatosi successivamente all'entrata in vigore della L. 560/1993, nonimpedisce l'acquisto dell'alloggio compreso nel piano di vendita. All'atto della firmadell'impegno d'acquisto dell'alloggio, l'acquirente dovrà comunicare il nome del notaioincaricato alla predisposizione dell'atto di compravendita. Se l'acquirente è coniugatoin regime di comunione legale dei beni, la proprietà dell'alloggio sarà intestata anche alconiuge. Le spese notarili sono totalmente a carico dell'acquirente, al quale il notaiodovrà trasmettere copia autentica dell'atto di compravendita registrato, trascritto evolturato. Per poter acquistare l’alloggio l'assegnatario deve:- condurre un alloggio ERP a titolo di locazione da oltre cinque anni;- non essere moroso nel pagamento delle bollette mensili;- non possedere immobili o parti di immobile ad uso di abitazione che, in rapporto allaloro superficie, ubicazione e valore, comportino la decadenza dell'assegnazione.L'acquirente, per un periodo di tempo di dieci anni, decorrenti dalla data di registrazionedel contratto di compravendita e sino a quando non sia pagato l'intero prezzo, non puòvendere, a nessun titolo, l'alloggio acquistato. Trascorso tale periodo, sempre che abbiapagato l'intero prezzo, l'acquirente deve comunicare la sua eventuale intenzione di cederel'alloggio all'ERP che può esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni dal ricevimentodella comunicazione. Al momento della firma dell'impegno all'acquisto l'acquirente deveessere munito di documento di riconoscimento valido e deve presentare, nel caso abbiaapportato modificazioni all'appartamento, la regolare documentazione di autorizzazioneo di concessione edilizia. Al momento della stipula l'acquirente dovrà presentarsi munitodi un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale. Queste in sintesi le regolee l'iter per l'acquisto di alloggi ERP, ma rivolgendoVi agli uffici dell'APU potrete averetutta la assistenza necessaria.A.P.UAssociazioneProprietari UtentiSFRATTI PER FINITA LOCAZIONESOSPESI FINO AL 15 OTTOBRE <strong>2008</strong>Dopo mesi di attesa finalmente è stata approvata e pubblicata la legge che proroga glisfratti per finita locazione fino al 15 ottobre <strong>2008</strong>.La nuova norma dispone che “l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finitalocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui al comma 1 dell’articolo1 della legge 9/2007, è sospesa fino al 15 ottobre <strong>2008</strong> “. In sostanza, nei comunicapoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n.87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio2004 , sono sospesi i provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobiliadibiti ad uso di abitazione, nei confronti di conduttori che abbiano i seguenti requisiti:- che abbiano un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro- che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni,malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento,- che non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nellaregione di residenza;- che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico sempre conreddito inferiore a 27.000 euro.I conduttori interessati alla proroga devono autocertificare il possesso dei requisitisopra indicati con una dichiarazione che deve essere comunicata alla cancelleria delgiudice dell’esecuzione con raccomandata con avviso di ricevimento ed esibitaall'ufficiale giudiziario procedente, ovvero resa allo stesso ufficiale giudiziario chene redige processo verbale. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l'ufficialegiudiziario, danno immediata comunicazione al locatore della dichiarazione irrevocabilee del conseguente differimento degli atti della procedura.Il conduttore decade dal beneficioa) se non è in regola col pagamento di canone e oneri ma ha il beneficio della sanabilitàex art. 55 legge 392/78;b) se il locatore dimostra di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per la sospensione;c) se il locatore dimostra di trovarsi nella condizione di necessità sopraggiuntadell’abitazione.Ovviamente per far valere il verificarsi delle condizioni di cui ai punti a) b) c) illocatore deve contestare il diritto alla sospensione attivando la procedura previstadall’articolo 1 comma 2 del DL 122/2005, ovvero notificando al conduttore un ricorsopresentato al giudice dell’esecuzione, competente a verificare la sussistenza in capoal conduttore dei requisiti per beneficiare della proroga nonchè la sussistenza delleparticolari condizioni denunciate dal locatore.Tutti coloro in possesso di un provvedimento di sfratto per finita locazione sonoinvitati a presentarsi presso le sedi del Sunia: il personale specializzato offriràconsulenza per verificare la sussistenza dei requisiti per beneficiare della proroga eassistenza per la compilazione della documentazione necessaria a sospenderel’esecuzione dello sfratto fino al 15 ottobre <strong>2008</strong>.OGNI MESE GLI ESPERTI DI SUNIA E APU RISPONDONO AIQUESITI PIU’ RICORRENTI. INVIA LE TUE DOMANDE ALLE NOSTRE SEDI.SEDI SUNIA E APUCarrara - Viale XX Settembre, 52 Tel. - Fax 0585/845355 E-Mail: sunia.carrara@poliscarrara.comMassa - Via Bastione, 24 Tel. - Fax 0585/43704 E-Mail: suniamassa@libero.it

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