Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 (italiano) - Figc
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 - 1 dicembre 2008
4.15 La Commissione di secondo grado è l’organo che giudica sui ricorsi presentati avverso le
decisioni di diniego o revoca della Licenza della Commissione di primo grado.
La decisione è adottata sulla base della documentazione fornita dalla società ricorrente e
della relazione predisposta da ogni singolo Esperto, nei termini e con le modalità previsti
dal Regolamento del processo decisionale (Appendice I).
4.16 Sono legittimate a presentare ricorso alla Commissione di secondo grado le società che in
prima istanza non hanno ottenuto la Licenza o che ne abbiano subito la revoca.
4.17 In nessun caso è ammesso il ricorso di una società avverso il rilascio della Licenza ad
un’altra società.
4.18 La Commissione di secondo grado è composta dal Presidente, da un Vice Presidente e da
altri cinque componenti. Tra i componenti, almeno uno deve essere iscritto all’albo degli
avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale, uno al registro dei revisori
contabili e due all’albo degli ingegneri o architetti, con specifiche competenze in materia di
impiantistica sportiva. Il Presidente è scelto tra gli iscritti all’albo degli avvocati ed il Vice
Presidente tra i membri esperti di impiantistica sportiva.
4.19 La Commissione di secondo grado è convocata dal Presidente ed è validamente costituita
con la presenza di almeno cinque componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente,
e comunque con la presenza di almeno uno dei componenti con competenze in materia di
impiantistica sportiva.
4.20 Le decisioni della Commissione di secondo grado sono adottate a maggioranza dei
presenti, con motivazione scritta; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Per le riunioni della Commissione possono essere utilizzati strumenti di video e
teleconferenza.
4.21 Qualunque controversia relativa al diniego e revoca della Licenza, insorta tra la FIGC e la
società richiedente la Licenza o in possesso di Licenza, a seguito di pronuncia della
Commissione di secondo grado, è devoluta in via esclusiva al giudizio di un collegio
arbitrale costituito ai sensi dell’apposito Regolamento della CCA.
5. Adempimenti delle società e verifiche
5.1 La procedura prevista dal Manuale per il conseguimento della Licenza è basata su
dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante della società richiedente la Licenza e
sulla presentazione di documentazione comprovante il possesso di determinati requisiti.
La società richiedente la Licenza è tenuta a compilare i moduli e i prospetti appositamente
predisposti dall’Ufficio Licenze UEFA.
5.2 Contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio della Licenza, la società
richiedente la Licenza deve trasmettere all’Ufficio Licenze UEFA una dichiarazione firmata
dal legale rappresentante, in merito alla veridicità e correttezza delle informazioni.
8