08.04.2021 Views

Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 (italiano) - Figc

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 - 1 dicembre 2008

4.15 La Commissione di secondo grado è l’organo che giudica sui ricorsi presentati avverso le

decisioni di diniego o revoca della Licenza della Commissione di primo grado.

La decisione è adottata sulla base della documentazione fornita dalla società ricorrente e

della relazione predisposta da ogni singolo Esperto, nei termini e con le modalità previsti

dal Regolamento del processo decisionale (Appendice I).

4.16 Sono legittimate a presentare ricorso alla Commissione di secondo grado le società che in

prima istanza non hanno ottenuto la Licenza o che ne abbiano subito la revoca.

4.17 In nessun caso è ammesso il ricorso di una società avverso il rilascio della Licenza ad

un’altra società.

4.18 La Commissione di secondo grado è composta dal Presidente, da un Vice Presidente e da

altri cinque componenti. Tra i componenti, almeno uno deve essere iscritto all’albo degli

avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale, uno al registro dei revisori

contabili e due all’albo degli ingegneri o architetti, con specifiche competenze in materia di

impiantistica sportiva. Il Presidente è scelto tra gli iscritti all’albo degli avvocati ed il Vice

Presidente tra i membri esperti di impiantistica sportiva.

4.19 La Commissione di secondo grado è convocata dal Presidente ed è validamente costituita

con la presenza di almeno cinque componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente,

e comunque con la presenza di almeno uno dei componenti con competenze in materia di

impiantistica sportiva.

4.20 Le decisioni della Commissione di secondo grado sono adottate a maggioranza dei

presenti, con motivazione scritta; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per le riunioni della Commissione possono essere utilizzati strumenti di video e

teleconferenza.

4.21 Qualunque controversia relativa al diniego e revoca della Licenza, insorta tra la FIGC e la

società richiedente la Licenza o in possesso di Licenza, a seguito di pronuncia della

Commissione di secondo grado, è devoluta in via esclusiva al giudizio di un collegio

arbitrale costituito ai sensi dell’apposito Regolamento della CCA.

5. Adempimenti delle società e verifiche

5.1 La procedura prevista dal Manuale per il conseguimento della Licenza è basata su

dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante della società richiedente la Licenza e

sulla presentazione di documentazione comprovante il possesso di determinati requisiti.

La società richiedente la Licenza è tenuta a compilare i moduli e i prospetti appositamente

predisposti dall’Ufficio Licenze UEFA.

5.2 Contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio della Licenza, la società

richiedente la Licenza deve trasmettere all’Ufficio Licenze UEFA una dichiarazione firmata

dal legale rappresentante, in merito alla veridicità e correttezza delle informazioni.

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!