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Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 (italiano) - Figc

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Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 - 1 dicembre 2008

Criterio e

grado

Descrizione

Attestazioni e documenti

P.16 A ALLENATORI DEL SETTORE GIOVANILE (cont.)

Qualificazione professionale richiesta (cont.):

Gli Allenatori di tutte le altre squadre giovanili presenti nella

società richiedente la Licenza devono possedere una delle

seguenti qualifiche:

a) UEFA B-licence o una qualifica valida equivalente

riconosciuta dalla UEFA, ovvero

b) Allenatore di Base.

Tutti gli allenatori devono essere regolarmente tesserati per la

FIGC.

Criterio e

grado

Descrizione

Attestazioni e documenti

P.17 A RESPONSABILE DELLO STAFF SANITARIO

La struttura organizzativa della società richiedente la Licenza

deve prevedere la presenza di un soggetto cui siano affidati la

responsabilità ed il coordinamento dello staff sanitario della

società.

Il Responsabile dello Staff Sanitario può essere:

a) un dipendente della società richiedente la Licenza, ovvero

Scheda informativa relativa

al Responsabile dello Staff

Sanitario ed alle principali

funzioni e responsabilità

dello stesso, corredata da

copia degli atti di

nomina/assunzione e da

copia della tessera federale.

b) un consulente esterno, delegato dalla società richiedente la

Licenza attraverso un contratto scritto.

Ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico, durante le gare

che riguardano la prima squadra, il Medico sociale addetto alla

squadra deve necessariamente essere il Responsabile dello

Staff Sanitario o altro medico sociale tesserato per la società che

sia stato delegato per iscritto dal Responsabile dello Staff

Sanitario.

Il Responsabile dello Staff Sanitario deve inoltre assicurare la

propria reperibilità durante gli allenamenti della Prima Squadra.

La società richiedente la Licenza è tenuta ad allestire presso i

propri centri tecnici di allenamento idonee strutture ad uso dello

staff sanitario per l’espletamento delle proprie funzioni. Qualora

ciò non sia possibile, la società richiedente la Licenza deve

assicurare la disponibilità periodica di idonee strutture presso

centri sanitari esterni.

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