Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 (italiano) - Figc
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Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 - 1 dicembre 2008
Tra le altre informazioni, devono essere indicati:
! l’importo della transazione;
! l’importo dei saldi attivi o passivi derivanti (debito o credito), con indicazione delle
condizioni e di eventuali garanzie collaterali;
! le condizioni di recuperabilità di eventuali crediti nei confronti di Parti correlate.
14.4.9 Procedura di valutazione
Il Bilancio deve essere sottoposto a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell’albo speciale Consob. La revisione deve essere condotta in
conformità ai principi e criteri di revisione stabiliti dalla Consob.
La relazione della società di revisione deve essere redatta secondo lo schema previsto
dalla Consob; in particolare, deve includere un paragrafo nel quale siano descritti
l’ambito e la natura della revisione.
La relazione della società di revisione deve esprimere chiaramente il giudizio sul Bilancio
nel suo insieme, ivi compresi i documenti a corredo dello stesso (es. il rendiconto
finanziario e la tabella di movimentazione dei diritti alle prestazioni dei calciatori).
Nel caso in cui la società richiedente la Licenza fosse tenuta a predisporre
documentazione supplementare, non risultando il Bilancio conforme ai principi e requisiti
prescritti dal Manuale, anche questa ulteriore documentazione deve essere sottoposta
alla medesima società che ha svolto la revisione sul Bilancio. In questo caso, la
valutazione della società di revisione deve essere espressa sulla base di procedure di
verifica concordate (“agreed upon procedures”), ai sensi del principio internazionale
ISRS 4400 (International Standard on Related Services) e la relazione deve:
! contenere un paragrafo nel quale sia specificato che la verifica è stata eseguita ai
sensi del suddetto principio internazionale;
! essere trasmessa all’Ufficio Licenze UEFA unitamente alla relativa
documentazione.
Le procedure di verifica concordate devono, come ipotesi minima, comprendere:
! l’analisi della documentazione supplementare fornita dalla società richiedente la
Licenza;
! la richiesta di chiarimenti;
! la riconciliazione dei valori con quelli risultanti dall’ultimo Bilancio revisionato;
! controlli e confronti sostanziali con le fonti da cui derivano le informazioni.
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