08.04.2021 Views

Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 (italiano) - Figc

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 - 1 dicembre 2008

6.3 La società richiedente la Licenza, nel termine perentorio fissato dall’Ufficio Licenze UEFA,

può presentare documentazione integrativa o supplementi di informazione.

6.4 Gli Esperti, nel termine fissato dall’Ufficio Licenze UEFA, procedono all’istruttoria degli atti

e redigono, per ogni società richiedente la Licenza, una relazione da trasmettere alla

Commissione di primo grado.

6.5 La società richiedente la Licenza, nei sette giorni che precedono il periodo in cui la

Commissione di primo grado si riunisce per deliberare, trasmette all’Ufficio Licenze UEFA

una dichiarazione nella quale si attesti se, dalla data di chiusura dell’ultimo Bilancio

(ovvero dalla data di chiusura della Semestrale, ove prescritta), si siano verificati o meno

eventi od operazioni di rilevanza economica tale da avere un impatto negativo sulla

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (Criterio F.05).

6.6 La Commissione di primo grado, entro il termine fissato dall’Ufficio Licenze UEFA,

esaminate la documentazione e le relazioni degli Esperti, decide sul rilascio della Licenza.

Il diniego della Licenza deve essere succintamente motivato e comunicato alla società

richiedente la Licenza, anche solo via fax.

6.7 Entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione del diniego della Licenza e delle

relative motivazioni, la società richiedente la Licenza può presentare ricorso motivato alla

Commissione di secondo grado avverso la decisione. Il ricorso deve essere inviato via fax

e a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ad esso deve essere allegata

la documentazione comprovante le ragioni di ricorso.

6.8 La Commissione di secondo grado, entro il termine fissato dall’Ufficio Licenze UEFA,

esaminate la documentazione e le relazioni predisposte dagli Esperti sul ricorso

presentato dalla società richiedente la Licenza, delibera in merito al rilascio della Licenza.

Il diniego della Licenza deve essere succintamente motivato e comunicato, anche solo via

fax, alla società ricorrente, la quale, entro il termine perentorio di due giorni, può avviare la

procedura di arbitrato ai sensi dell’apposito Regolamento della CCA.

6.9 Qualunque controversia relativa al diniego della Licenza, insorta tra la FIGC e la società

richiedente la Licenza, a seguito di pronuncia della Commissione di secondo grado, è

devoluta in via esclusiva al giudizio di un collegio arbitrale costituito ai sensi dell’apposito

Regolamento della CCA.

6.10 L’Ufficio Licenze UEFA, entro e non oltre il termine stabilito dalla UEFA, trasmette alla

UEFA l’elenco delle società che hanno ottenuto la Licenza per la Stagione sportiva

successiva.

7. Procedura straordinaria

7.1 Nel caso in cui, alla data del 15 aprile, risultino ancora in corsa per la qualificazione alla

UEFA Europa League, attraverso la Coppa Italia, una o più società di Serie B, che non

abbiano già richiesto la Licenza, ovvero una o più società di Prima e/o Seconda Divisione,

tali società saranno assoggettate ad una procedura straordinaria per l’eventuale

ammissione alla UEFA Europa League della Stagione sportiva successiva, con le modalità

di cui ai seguenti articoli.

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!