Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 (italiano) - Figc
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 - 1 dicembre 2008
6.3 La società richiedente la Licenza, nel termine perentorio fissato dall’Ufficio Licenze UEFA,
può presentare documentazione integrativa o supplementi di informazione.
6.4 Gli Esperti, nel termine fissato dall’Ufficio Licenze UEFA, procedono all’istruttoria degli atti
e redigono, per ogni società richiedente la Licenza, una relazione da trasmettere alla
Commissione di primo grado.
6.5 La società richiedente la Licenza, nei sette giorni che precedono il periodo in cui la
Commissione di primo grado si riunisce per deliberare, trasmette all’Ufficio Licenze UEFA
una dichiarazione nella quale si attesti se, dalla data di chiusura dell’ultimo Bilancio
(ovvero dalla data di chiusura della Semestrale, ove prescritta), si siano verificati o meno
eventi od operazioni di rilevanza economica tale da avere un impatto negativo sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (Criterio F.05).
6.6 La Commissione di primo grado, entro il termine fissato dall’Ufficio Licenze UEFA,
esaminate la documentazione e le relazioni degli Esperti, decide sul rilascio della Licenza.
Il diniego della Licenza deve essere succintamente motivato e comunicato alla società
richiedente la Licenza, anche solo via fax.
6.7 Entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione del diniego della Licenza e delle
relative motivazioni, la società richiedente la Licenza può presentare ricorso motivato alla
Commissione di secondo grado avverso la decisione. Il ricorso deve essere inviato via fax
e a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ad esso deve essere allegata
la documentazione comprovante le ragioni di ricorso.
6.8 La Commissione di secondo grado, entro il termine fissato dall’Ufficio Licenze UEFA,
esaminate la documentazione e le relazioni predisposte dagli Esperti sul ricorso
presentato dalla società richiedente la Licenza, delibera in merito al rilascio della Licenza.
Il diniego della Licenza deve essere succintamente motivato e comunicato, anche solo via
fax, alla società ricorrente, la quale, entro il termine perentorio di due giorni, può avviare la
procedura di arbitrato ai sensi dell’apposito Regolamento della CCA.
6.9 Qualunque controversia relativa al diniego della Licenza, insorta tra la FIGC e la società
richiedente la Licenza, a seguito di pronuncia della Commissione di secondo grado, è
devoluta in via esclusiva al giudizio di un collegio arbitrale costituito ai sensi dell’apposito
Regolamento della CCA.
6.10 L’Ufficio Licenze UEFA, entro e non oltre il termine stabilito dalla UEFA, trasmette alla
UEFA l’elenco delle società che hanno ottenuto la Licenza per la Stagione sportiva
successiva.
7. Procedura straordinaria
7.1 Nel caso in cui, alla data del 15 aprile, risultino ancora in corsa per la qualificazione alla
UEFA Europa League, attraverso la Coppa Italia, una o più società di Serie B, che non
abbiano già richiesto la Licenza, ovvero una o più società di Prima e/o Seconda Divisione,
tali società saranno assoggettate ad una procedura straordinaria per l’eventuale
ammissione alla UEFA Europa League della Stagione sportiva successiva, con le modalità
di cui ai seguenti articoli.
10