Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 (italiano) - Figc
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Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 - 1 dicembre 2008
14.4.1 Principi generali
In considerazione della particolare attività delle società calcistiche e del disposto
dell’articolo 2423 ter del Codice Civile, il Bilancio deve essere redatto:
! nel rispetto della vigente normativa civilistica e sulla base dei principi contabili
fissati dalla Commissione dei Dottori Commercialisti e Ragionieri ovvero sulla
base dei principi contabili internazionali;
! in conformità al “Piano dei Conti” e allo “Schema di Bilancio” approvati dalla FIGC;
! nel rispetto dei contenuti e principi stabiliti nel Manuale.
14.4.2 Bilancio consolidato
Qualora la società richiedente la Licenza eserciti il controllo su una o più società, ai
sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, deve predisporre il proprio bilancio consolidato 3 . In
tal caso, ai fini del rispetto dei criteri economico-finanziari, vale il bilancio consolidato.
Sono soggette a tale obbligo anche le società richiedenti la Licenza che ne sarebbero
esenti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.
14.4.3 Periodo di riferimento
La società richiedente la Licenza deve presentare l’ultimo Bilancio chiuso al 30 giugno
ovvero al 31 dicembre precedenti la data di presentazione della domanda di rilascio
della Licenza.
14.4.4 Documentazione a corredo del Bilancio
Il Bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve
essere corredato da:
! tabella di movimentazione dei diritti alle prestazioni dei calciatori (Appendice VII) 4 ;
! rendiconto finanziario;
! relazione degli amministratori sulla gestione 5 ;
! relazione dell’organo responsabile del controllo contabile;
! relazione della società di revisione;
! rappresentazione grafica del gruppo, ove esistente (Appendice VI).
3 Ove la società controllante non coincida con la capogruppo finale, in Nota Integrativa deve essere fornita indicazione
anche di quest’ultima; qualora, poi, la ragione sociale della società controllante o quella della capogruppo finale non
fosse conosciuta, ciò deve essere evidenziato in Nota Integrativa. Tali informazioni devono essere fornite
indipendentemente dal fatto che siano intercorse o meno delle operazioni fra le società.
4 La tabella deve includere informazioni relative a tutti i calciatori che siano stati tesserati in qualunque momento per la
società durante l’esercizio di riferimento e per i quali siano stati sostenuti costi diretti di acquisizione.
5 Nella relazione sulla gestione devono essere indicati i nominativi di tutti i soggetti che in qualunque momento durante
l’esercizio di riferimento siano stati componenti del Consiglio di Amministrazione e degli Organismi di Controllo.
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