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Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 (italiano) - Figc

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Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 - 1 dicembre 2008

14.4.1 Principi generali

In considerazione della particolare attività delle società calcistiche e del disposto

dell’articolo 2423 ter del Codice Civile, il Bilancio deve essere redatto:

! nel rispetto della vigente normativa civilistica e sulla base dei principi contabili

fissati dalla Commissione dei Dottori Commercialisti e Ragionieri ovvero sulla

base dei principi contabili internazionali;

! in conformità al “Piano dei Conti” e allo “Schema di Bilancio” approvati dalla FIGC;

! nel rispetto dei contenuti e principi stabiliti nel Manuale.

14.4.2 Bilancio consolidato

Qualora la società richiedente la Licenza eserciti il controllo su una o più società, ai

sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, deve predisporre il proprio bilancio consolidato 3 . In

tal caso, ai fini del rispetto dei criteri economico-finanziari, vale il bilancio consolidato.

Sono soggette a tale obbligo anche le società richiedenti la Licenza che ne sarebbero

esenti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.

14.4.3 Periodo di riferimento

La società richiedente la Licenza deve presentare l’ultimo Bilancio chiuso al 30 giugno

ovvero al 31 dicembre precedenti la data di presentazione della domanda di rilascio

della Licenza.

14.4.4 Documentazione a corredo del Bilancio

Il Bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve

essere corredato da:

! tabella di movimentazione dei diritti alle prestazioni dei calciatori (Appendice VII) 4 ;

! rendiconto finanziario;

! relazione degli amministratori sulla gestione 5 ;

! relazione dell’organo responsabile del controllo contabile;

! relazione della società di revisione;

! rappresentazione grafica del gruppo, ove esistente (Appendice VI).

3 Ove la società controllante non coincida con la capogruppo finale, in Nota Integrativa deve essere fornita indicazione

anche di quest’ultima; qualora, poi, la ragione sociale della società controllante o quella della capogruppo finale non

fosse conosciuta, ciò deve essere evidenziato in Nota Integrativa. Tali informazioni devono essere fornite

indipendentemente dal fatto che siano intercorse o meno delle operazioni fra le società.

4 La tabella deve includere informazioni relative a tutti i calciatori che siano stati tesserati in qualunque momento per la

società durante l’esercizio di riferimento e per i quali siano stati sostenuti costi diretti di acquisizione.

5 Nella relazione sulla gestione devono essere indicati i nominativi di tutti i soggetti che in qualunque momento durante

l’esercizio di riferimento siano stati componenti del Consiglio di Amministrazione e degli Organismi di Controllo.

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