Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 (italiano) - Figc
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 - 1 dicembre 2008
8. Validità della Licenza
8.1 La Licenza è rilasciata alle società richiedenti che dimostrino nei tempi e con le modalità
previste dal Manuale il possesso dei requisiti prescritti.
8.2 La Licenza ha validità per la sola Stagione sportiva per la quale è stata rilasciata.
8.3 La Licenza perde automaticamente di efficacia in caso di:
a) non ammissione della società al campionato di competenza, deliberata dai
competenti organi federali;
b) rinuncia della società all’attività sportiva;
c) decadenza della società dall’affiliazione.
8.4 Può costituire motivo di revoca della Licenza:
a) il venir meno, durante la Stagione sportiva, di requisiti essenziali sulla base dei
quali la Licenza è stata rilasciata; in tale circostanza, il rilascio della Licenza per la
Stagione sportiva successiva sarà subordinato alla verifica ispettiva del possesso
del requisito o dei requisiti venuti meno durante la Stagione sportiva;
b) l’accertamento della non veridicità della documentazione prodotta ai fini del rilascio
della Licenza;
c) l’accertata alterazione o falsificazione anche parziale dei documenti presentati ai
fini del rilascio della Licenza;
d) la dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, salvo che
l’autorità giudiziaria disponga la continuazione temporanea dell’esercizio
dell’impresa;
e) la violazione degli obblighi e delle disposizioni del Manuale.
8.5 Qualora, durante la Stagione sportiva, si verifichi una delle situazioni di cui all’art. 8.4 del
Manuale, l’Ufficio Licenze UEFA, d’intesa con gli Esperti, chiede alla società di porre in
essere i necessari interventi correttivi, se le circostanze lo consentono, assegnando alla
stessa un termine per l’adempimento; qualora la società resti inadempiente, l’Ufficio
Licenze UEFA ne dà notizia alla Commissione di primo grado.
La Commissione di primo grado, valutata la gravità della situazione, può disporre la
immediata revoca della Licenza con parere motivato.
8.6 La decisione di revocare la Licenza deve essere comunicata tempestivamente alla società
interessata; la comunicazione può essere effettuata anche via fax.
8.7 Avverso la decisione di revoca della Licenza è ammesso ricorso alla Commissione di
secondo grado, entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione della decisione e delle
relative motivazioni.
Il ricorso deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e
ad esso deve essere allegata la documentazione comprovante le ragioni di ricorso.
Il ricorso non sospende l’efficacia della revoca.
12